Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7869 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
ITALI ICA DO L B Aula 'B' 0 7869 / 03 74 E 3 N . ZIO N E G 1, A 9 PA ISTR 9 1 I - 1 1 D REG 1- E 2 IC . A L D D 9 E 3 O T E ESEN C TE SUPREMA DI CASSAZIONE E T.N Oggetto T R (IS I A Sentenza Giudice SEZIONE TERZA CIVILE di Pace contratto di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: somministrazione R.G.N. 31006/01 - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE 3127/02 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Consigliere - 17321 Cron. Dott. Ernesto LUPO Dott. RA TRIFONE Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 05/03/03Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CASTEL MORRONE (CE), in persona del Sindaco pro tempore Sig. EL EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F D'OVIDIO 43, presso TO AR, PEDICINI, difeso dall'avvocato LUIGI giusta delega in atti;
ricorrente 94
contro
COMUNE DI LIMATOLA (BN), in persona del Commissario Prefettizio dr. Bruno Pino, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, difesa dall'avvocato MASSIMO2003 604 COSENZA, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
AN NC, G.O.SAF. SRL;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 01/02/3127 proposto da: AN NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELLEGRA 49, presso il Sig PIETRO DI SALVATORE, dall'avvocato STEFANO RIELLO, giusta delega in difeso atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
G.C.SAF. SRL, COMUNE DI LIMATOLA, COMUNE DI CASTEL MORRONE;
- intimati Mbly avversO la sentenza n. 120/01 del Giudice di pace di MONTESARCHIO, emessa il 07/03/01 e depositata il 21/03/01 (R.G. 523/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Domenico IANNELLI, che ha chiesto, visto l'art. 375 cpc, si dichiari il ricorso inammissibile. FATTO E DIRITTO 2 Rilevato che il Comune di Castel Morrone ha pro- posto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Montesarchio, pronunziando sulla domanda proposta dalla S.r.l. G.O.SAF, con la chiamata in causa del Comune di IM e di RA NO, lo ha condannato al pagamento in favore della S.r.l. G.O.SAF della somma di lire 1.456.458, oltre in- teressi, quale corrispettivo per la fornitura di acqua, al 30 giugno 1994;
considerato che
con i due motivi di ricorso il Co- mune ricorrente deduce la violazione degli artt. 116 e c.p.c., in relazione agli artt. 2697, 2699 SS. e 113 1325, n. 4 c.c., nonché la mera apparenza della motiva- zione, lamentando che il giudice di pace aveva oblite- rato che nei contratti nei quali e parte la P.A. Occor- re la forma scritta ad substantiam, mentre la sentenza impugnata aveva erroneamente attribuito rilevanza di prova ad atti prodromici;
rilevato che il Comune di IM e RA Da- miano hanno resistito con controricorso e che RA NO ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato%;B che la S.r.l. G.O.SAF non ha svolto di- fese;
viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il con- 3 P trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, ha chiesto a questa Corte di dichiarare, con provvedimento in camera di consiglio, inammissibile il ricorso;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. è impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza о falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716); ritenuto che le doglianze contenute nel motivo non rientrano tra le dette violazioni e che la motivazione de la sentenza impugnata non appare né inesistente né Б 4 apparente, essendo chiaramente comprensibile la ratio decidendi;
ritenuto, in conclusione: che il ricorso appare manifestamente infondato e, conseguentemente, va rigettato, con sentenza pronunzia- ta in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che il ricorso incidentale condizionato proposto resta assorbito;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquida- per ciascuno degli intimati Comune di IM e te RA NO come in dispositivo, mentre non si fa luogo a pronunzia sulle spese nei confronti della S.r.l. G.O.SAF che non ha svolto difese;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna il ri- corrente al pagamento delle spese del giudizio di cas- sazione che liquida per ciascuno degli intimati, Comune di IM e RA DA, in euro 100,00 (cen- per spese e in euro 450/00 to/00) per onorari;
nulla /quattrocentocinquanta/00) le per a 1 t spese per la S.r.l. G.O.SAF. s C i t t E a R B 3 E o 0 I z Così deciso in Roma il 5 marzo 2003. 0 L n 2 L e E . 1 c o G C C IL PRESIDENTEESTAD CENTE n H E N n IL CONSIGLIERE EST. i R M A ELLIE C 0 JANCEL L I 2 C ta N i is o CA g z g n e O IL c S o n