Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine biennale per la presentazione della relativa domanda decorre dal momento in cui la sentenza di assoluzione del proponente rimasto contumace nel giudizio di cognizione è divenuta irrevocabile e non dalla data della successiva notifica al medesimo del provvedimento che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2008, n. 23898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23898 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 09/04/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 894
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 31360/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. D'RR UA N. il 20.09.1964;
C/O:
2. MIN. ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 07.06.2006;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Claudio D'Isa;
Lette le richieste scritte del Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento del ricorso con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza resa in data 7.06.2006 la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile per tardività la richiesta, presentata il 9.11.2005 da D'RR UA, di riparazione per ingiusta detenzione, in riferimento al procedimento penale che lo aveva visto imputato dal reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, dal quale era stato assolto con sentenza del Tribunale di Milano in data 15.01.1999, irrevocabile in data 8.06.2003.
Sul punto la Corte precisava che avverso la sentenza di assoluzione proponeva appello il P.M., e che la Corte d'Appello di Milano ne dichiarava l'inammissibilità con sentenza del 21.12.2002, che era stata trasmessa al Procuratore Generale per il visto in data 23.04.2003, sicché l'Organo della Pubblica Accusa aveva termine per proporre ricorso per Cassazione fino al 7.06.2003.
Il Procuratore Generale non si era avvalso di tale facoltà e, pertanto, la sentenza assolutoria nei confronti dell'Arrigo era divenuta irrevocabile fin dall'8.06.2003, a nulla rilevando il timbro apposto dalla Cancelleria che attesta erroneamente l'irrevocabilità della sentenza in data 27.12.2003. Concludeva, quindi, nel rilevare che l'istanza di riparazione de qua era stata depositata il 9.11.2005, ben oltre il termine di due anni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 315 c.p.p., comma 1. Ricorre l'istante per Cassazione, a mezzo del suo difensore avv. Tucci Alberto, denunciando erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 315 e 648 c.p.p.. Si premette che, nel corso del giudizio di secondo grado, l'appellato era rimasto contumace ed aveva ricevuto la notifica della declaratoria di inammissibilità il giorno 19.11.2003, ed aveva depositato l'istanza di riparazione il giorno prima del decorso del termine di due anni, stabilito dall'art. 315 c.p.p., da tale data. È pur, vero, si rileva che formalmente la decisione assolutoria nel processo in cui il ricorrente fu imputato divenne irrevocabile il giorno 8.06.2003, ma è altrettanto vero che egli ebbe notizia della menzionata decisione soltanto il 10 novembre successivo, quando ricevette la notificazione dell'estratto contumaciale. Egli, in sostanza venne a trovarsi nella stessa situazione in cui versano coloro i quali nei cui confronti sia stato pronunciato il decreto di archiviazione.
Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Vito Monetti, con parere scritto del 7.11.2006, ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnata ordinanza, argomentando che le disposizioni dell'art. 315 c.p.p. vadano interpretate nel modo esplicitamente suggerito nella motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 446 del 1997, secondo cui il dies a quo di cui si discute, debba essere identificato sulla base dei criteri stabiliti - sia pure ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, un diritto diverso ma comunque attribuito alla parte privata nel processo penale - dell'art. 585, comma 2, lett. d) e, quindi, nel giorno in cui è avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento.
Il ricorso va rigettato.
Occorre rilevare che la sentenza della Corte Costituzionale, cui ha fatto riferimento il ricorrente, è intervenuta relativamente ad una fattispecie per la quale non è previsto alcun adempimento inteso a portare a conoscenza dell'interessato ne' la pronuncia del provvedimento di archiviazione, ne' altri atti che a quella pronuncia preludono.
Diversamente, per gli altri provvedimenti giurisdizionali, già richiamati dall'art. 315 c.p.p., comma 1 sono previsti specifici meccanismi con cui vengono portati a conoscenza dell'interessato. Di fatti la Corte Costituzionale, in riferimento a tali provvedimenti, afferma che "La diligenza che si richiede in questi casi all'interessato è davvero minima: per riconoscere il momento in cui il suo diritto alla riparazione sorge, gli è sufficiente, se non vuole essere presente al momento della pubblicazione della sentenza, prestare attenzione alle notifiche e agli avvisi che via via riceve durante il processo".
Dunque, non era parificabile rispetto all'esercizio di tale diritto la posizione del destinatario di un provvedimento di archiviazione con quella del destinatario degli altri provvedimenti giurisdizionali cui fa riferimento l'art. 315 c.p.p., comma 1. Il legislatore - stabilendo che il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di notifica del procedimento di archiviazione - ha messo mano al primo comma dell'art. 315 c.p.p., comma 1 con la L. 16 dicembre 1999, n. 479, art.15 in un momento successivo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 446 del 1997, accogliendo, quindi, il deliberato del giudice delle leggi. Se avesse ravvisato il medesimo profilo di incostituzionalità per la sentenza contumaciale avrebbe certamente disciplinato la fattispecie nel senso indicato dal ricorrente o dal Procuratore Generale. Del resto, sul punto, stante il tenore della sentenza n. 446 del 1997, la Corte si è implicitamente pronunciata laddove ha fatto chiaro richiamo alla sentenza contumaciale con riguardo al meccanismo con cui essa viene portata a conoscenza dell'interessato. Le ragioni per cui non sono stati ravvisati pericoli di incostituzionalità si desumono dalla stessa natura del termine previsto dall'art. 315 c.p.p. che, come rilevato dalla Corte Costituzionale, si riferisce all'esercizio di un diritto di natura sostanziale e non processuale, di conseguenza non può trovare applicazione la norma processuale di cui all'art. 585 c.p.p., lett. d), richiamata dal Procuratore Generale.
Ritiene il Collegio, non condividendo la chiave di lettura che il Procuratore Generale da alla sentenza n. 446 del 1997 Cost., che non sussiste per il destinatario di una sentenza contumaciale una disparità di trattamento in ordine al dies a quo di decorrenza del termine di cui trattasi, atteso che la mancata conoscenza in concreto della sentenza contumaciale potrebbe essere fatta valere attraverso il rimedio di cui all'art. 175 c.p.p., comma 1. Difatti, un'eventuale notifica della sentenza contumaciale, avvenuta oltre i due anni dalla data di irrevocabilità della sentenza, integrerebbe sicuramente un caso di forza maggiore in quanto non dipendente dalla volontà dell'interessato.
Non è stato richiamato il secondo comma dell'art. 175 c.p.p. che si riferisce proprio alla sentenza contumaciale, in quanto la remissione in termini è concessa solo per l'impugnazione o per l'opposizione, per cui non riguarda l'esercizio del diritto ad ottenere l'indennizzo per ingiusta detenzione;
mentre il comma 1 concede la remissione in termini per tutti i casi in cui questi sono stabiliti a pena di decadenza.
Orbene, per il caso di specie, il ricorrente è venuto a conoscenza, concreta e non presunta, della sentenza contumaciale a distanza di qualche mese dalla data della sua irrevocabilità, ed è stato, quindi, messo in condizione di poter esercitare il diritto di cui trattasi.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nell'udienza camerale, il 9 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2008