Sentenza 21 aprile 2006
Massime • 1
In tema di frode nell'esercizio del commercio, non può essere attribuita rilevanza, al fine di escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 515 cod. proc. pen., al fatto che l'acquirente non abbia ricevuto un danno economico in conseguenza della consegna dell'"aliud pro alio", atteso che, stante la tutela dell'interesse al leale esercizio dell'attività commerciale, è irrilevante la circostanza che la cosa diversa possa risultare di maggiore valore rispetto a quella richiesta dall'acquirente.
Commentario • 1
- 1. Nel rapporto medico-paziente è configurabile la frode in commercio?Accesso limitatoStefano Casetta · https://www.altalex.com/ · 14 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2006, n. 16055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16055 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 21/04/2006
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 678
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1772/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Del Basso De Caro Umberto, difensore di fiducia di ES MI, n. a Paduli il 29.7.1948;
e di NO AG, n. a Montecalvo Irpino il 28.2.1954;
avverso la sentenza in data 5.10.2005 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Benevento in data 28.6.2004, vennero condannati alla pena di Euro 500,00 di multa ciascuno, quali colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 56 e 515 c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di ES MI e di NO AG in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56 e 515 c.p., loro ascritto per avere posto in essere, il primo in qualità di titolare di un esercizio di macelleria e la seconda di addetta a tale esercizio, atti idonei univocamente diretti a vendere agli acquirenti merce qualitativamente diversa da quella richiesta, avendo esposto in vendita nel banco frigorifero insaccati freschi di produzione propria, asseritamente di puro suino, ma, in realtà, composti da carne mista ed, in particolare, di carne suina e bovina. La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano contestato la sussistenza del reato loro ascritto ed il ES la propria responsabilità personale, essendo stati confezionati gli insaccati dalla sola NO.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato, mezzo di annullamento i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata ha completamente omesso di pronunciarsi sui motivi di gravame ritualmente formulati nell'atto di appello, con particolare riferimento al rilievo in base al quale era stata contestata la idoneità della condotta descritta in imputazione ad integrare la fattispecie criminosa ed alla responsabilità del ES, la cui affermazione di colpevolezza è stata fondata solo sul fatto che lo stesso è titolare dell'esercizio di macelleria, indipendentemente dall'accertamento della partecipazione dell'imputato all'attività diretta alla vendita dell'aliud pro alio. Nel prosieguo del motivo di ricorso si deduce che la norma è finalizzata a tutelare l'interesse dello Stato al leale esercizio dell'attività commerciale, sicché deve essere accertata la concreta offensività della condotta posta in essere;
che l'offensività, nella specie, doveva escludersi, essendo stata posta in vendita una merce di qualità e costo superiore rispetto a quella offerta, quale appunto la carne bovina rispetto a quella suina;
che, inoltre, doveva essere esclusa la responsabilità del ES, essendone stata affermata la colpevolezza per la sola qualità di titolare dell'esercizio di macelleria, e, quindi, per una condotta criminosa di tipo omissivo, non prevista dalla norma, e, con riferimento all'elemento psicologico del reato, in base ad una presunzione del dolo, essendo stato affermato dai giudici di merito sostanzialmente che il ES, in quanto titolare del negozio, non poteva non sapere della diversa qualità degli insaccati venduti;
che, infine, la mera esposizione in vendita della merce non è sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa di cui si tratta. Il ricorso non è fondato.
Esaminando in ordine logico le censure dei ricorrenti, osserva il Collegio con riferimento alla configurabilità, nel caso in esame, del delitto di cui alla contestazione che secondo l'ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte in materia "Integra il tentativo di frode in commercio, in quanto condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita della merce ai potenziali acquirenti, anche la semplice esposizione sui banchi di vendita, con segni mendaci, del prodotto alimentare, indipendentemente dal concreto contatto con la clientela". (sez. 3^, 200142920, Di Buono, riv. 220628; conf. sez. un. 200000028, Morici, riv. 217295) È stato inoltre precisato da questa Corte che "Con la norma di cui all'art. 515 c.p. si tutela principalmente l'interesse dello stato al leale esercizio del commercio;
l'interesse privato del compratore e preso in considerazione, invece, solo in via secondaria ed accessoria. Ne consegue che il reato di frode in commercio e configurabile anche quando la cosa consegnata in luogo di quella pattuita sia equivalente nelle caratteristiche sostanziali e meno costose." (sez. 6^, 197506436, Pedrini, riv. 130235).
Peraltro, "L'elemento psicologico del delitto di frode in commercio consiste nel solo dolo generico, ossia nella coscienza e volontà di consegnare cosa diversa da quella pattuita. I moventi dell'azione criminosa sono, invece, estranei ed irrilevanti ai fini della configurabilità di tale delitto, che sussiste, pertanto, anche se l'agente non si proponga come scopo l'inganno o il danno dello acquirente". (sez. 6^, 197506436, Pedrini, riv. 130234). Orbene, con riferimento alla sussistenza della fattispecie criminosa del tentativo di frode in commercio di cui alla contestazione, proprio l'interesse dello Stato al leale esercizio dell'attività commerciale esclude che possa attribuirsi rilevanza assorbente, al fine di escludere la configurabilità del reato, al fatto che l'acquirente non potesse in concreto subito un danno economico in conseguenza dell'aver ricevuto l'aliud pro alio.
Danno che, peraltro, nella specie è in concreto ravvisabile, stante la diversità di sapore dei tipi di carne di cui si tratta. L'art. 515 c.p., in ogni caso, sanziona la consegna all'acquirente di una cosa "diversa", per origine, provenienza, qualità o quantità "da quella dichiarata o pattuita", sicché emerge in termini univoci dalla stessa lettera della norma la irrilevanza della circostanza che la cosa diversa possa risultare di maggior valore rispetto a quella che l'acquirente aveva richiesto.
L'ulteriore tesi difensiva, con la quale si è sostenuto che la commistione di carni diverse negli insaccati può essere stata determinata dall'uso improprio degli apparecchi per macinare, in quanto utilizzati sia per la carne suina che pur quella bovina, è stata disattesa dalla sentenza impugnata con vantazione di merito non censurabile in sede di legittimità, e, peraltro, oggetto di sufficiente motivazione, essendo stato altresì evidenziato, sulla base delle risultanze probatorie, che la mescolanza di carne suina e bovina era stata riscontrata in tutti i pezzi esaminati. Quanto alla responsabilità personale anche del ES è stato affermato da questa Suprema Corte in una fattispecie pressoché identica che "In un piccolo esercizio commerciale, gestito direttamente dal titolare e da un familiare, la responsabilità per la vendita di aliud pro alio del primo deve essere ritenuta anche se l'acquirente non ha identificato compiutamente l'autore materiale della vendita". (sez. 3^, 200318298, Platania, riv. 224566). E, peraltro, è stato altresì precisato da questa Suprema Corte che "In tema di frode nell'esercizio del commercio, sul titolare di un esercizio commerciale grava l'obbligo di impartire ai propri dipendenti precise disposizioni di leale e scrupoloso comportamento commerciale e di vigilare sull'osservanza di tali disposizioni;
in difetto si configura il reato di cui all'art. 515 c.p. sia allorquando alla condotta omissiva si accompagni la consapevolezza che da essa possano scaturire gli eventi tipici del reato, sia quando si sia agito accettando il rischio che tali eventi si verifichino". (sez. 3^, 200427279, Rosi, riv. 229348).
Ai sensi del citato indirizzo interpretativo, pertanto, sussiste un obbligo di controllo a carico del titolare dell'attività commerciale, con la conseguente responsabilità di quest'ultimo anche per il fatto dei proprio dipendenti, nelle aziende di piccole dimensioni, allorché non siano state adottate le misure atte ad impedire che costoro possano consegnare all'acquirente una merce diversa da quella richiesta.
Anche in ordine alla affermazione della colpevolezza del ES, quindi, i giudici di merito hanno correttamente applicato i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, stante la accertata gestione di tipo familiare dell'esercizio di macelleria di cui si tratta e la assenza di prove che l'imputato avesse esercitato il doveroso controllo per impedire la vendita dell'aliud pro alio.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico dei ricorrenti l'obbligo del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza il 21 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2006