Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 2
Nel caso in cui, dopo la notifica dell'atto di citazione e anteriormente alla prima udienza di comparizione, sia proposto regolamento preventivo di giurisdizione, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è validamente proposta nel giudizio di merito con la trascrizione nella comparsa di risposta del testo del regolamento preventivo, in tal modo risultando inequivocabilmente ribadita la volontà della parte di sollevare l'eccezione di difetto di giurisdizione già manifestata con la proposizione del regolamento.
L'eccezione di difetto di giurisdizione fondata sull'esistenza di clausola compromissoria per arbitrato internazionale, ai sensi della Convenzione di New York del 1958, non richiede l'adozione di formule sacramentali ne' la proposizione di un'espressa istanza di rinvio delle parti all'arbitrato, essendo implicita, nell'eccezione con cui si invoca l'applicazione di una clausola compromissoria, la richiesta di rinvio all'arbitrato, che il giudice adotta quale automatica conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2001, n. 8744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8744 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato LUIGI TI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO RICCOMAGNO, giusta procura speciale depositata in data 5 agosto 1997, del Notaio dott. Norman Goodman, in atti;
- ricorrente -
contro
TENCARA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO SPERATI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA ES, CRISTIANO ALESSANDRI, giusta procura speciale del Notaio dott. Gennaro Chianca, depositata in data 9 settembre 1997, in atti;
- controricorrente -
nonché a seguito di ordinanza dibattimentale in data 17/02/2000 di integrazione del contraddittorio nei confronti di ABS EUROPE LTD, ATELIER D'ARCHITECTURE NAVALE S.R.L, ING. DE RIVOYRE FRANK, DITTA RIVOYRE INGENIERIE;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4891/96 del Tribunale di VENEZIA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
uditi gli Avvocati Mario RICCOMAGNO, Luigi TI, IC ES;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 23.1.1997, la S.p.a NC, premesso che aveva costruito, nel suo cantiere navale di Porto Marghera, una imbarcazione da crociera su progetto dell'Atelier d'Architecture navale S.r.l.; che i calcoli strumentali erano stati eseguiti dall'ing. NK De Rivoyre e dalla DI Rivoyre Ingenierie;
che, previo controllo di conformità ai criteri di costruzione richiesti per tale tipo di imbarcazione, l'American Bureau of Shipping (ABS) di New York e la collegata ABS Europe L.t.d. di Londra, avevano emesso certificato di classificazione;
che l'imbarcazione, durante le prove in mare aperto aveva subito una grave avaria;
che i committenti avevano avanzato nei suoi confronti pretese risarcitorie;
tanto premesso, conveniva tutti i predetti davanti al Tribunale di Venezia per essere tenuta indenne, fissando l'udienza di comparizione al 3.11.1997.
Con ricorso notificato il 30.7.1997, l'ABS di New York, in persona del legale rappresentante NK J. ARf ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione deducendo che il giudice italiano è carente di giurisdizione in virtù di clausola compromissoria che deferisce ad arbitrato internazionale le controversie relative al contratto intercorso tra la S.p.a. NC e l'ABS di New York avente ad oggetto la classificazione dell'imbarcazione.
La S.p.a. NC ha resistito con controricorso.
Con ordinanza del 17.2.2000, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito.
A tanto si è provveduto.
ABS e S.p.a. NC hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La resistente ha pregiudizialmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di rituale procura speciale.
Deduce che si tratta di procura rilasciata all'estero con atto separato;
che la procura, in quanto atto del processo che si svolge in Italia, è soggetta alla legge italiana;
che l'art. 83, comma 2, c.p.c. richiede almeno la scrittura privata autenticata;
che l'art. 2703 c.c., per l'autentica delle firma, richiede l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza;
che nella procura, sottoscritta da NK j. AR quale legale rappresentante di ABS di New York, manca l'autenticazione della firma da parte del notaio James H. Rodges, che ha sottoscritto in calce il documento;
che non è sufficiente la sola legalizzazione dell'atto da parte del cancelliere della Contea di New York.
1.1. L'eccezione è infondata.
Fermo restando che la procura alla lite rilasciata all'estero in relazione a giudizio che si svolge in Italia è soggetta alla legge processuale italiana, va tuttavia rilevato che deve ritenersi sufficiente l'adozione di forme equivalenti a quelle richieste dalla legge italiana.
Nella specie, la procura risulta rilasciata da NK J. AR quale legale rappresentante di ABS di New York. In calce all'atto è apposta formula di legalizzazione sottoscritta dal County Clerk di New York Norman Goodman, nella quale si attesta che l'atto è stato giurato il 14.7.1997 davanti al notaio James H. Rodges. L'atto recante la procura risulta quindi ricevuto in New York da un pubblico notaio, a ciò abilitato dalla legislazione del luogo, che ha apposto in calce al documento la sua firma, ed è ragionevole presumere che il notaio abbia a ciò provveduto dopo aver identificato, nelle forme prescritte, il soggetto che ha sottoscritto l'atto recante la procura, e che la sottoscrizione sia avvenuta in presenza del notaio.
2. Deduce la resistente che l'eccezione di difetto di giurisdizione non sarebbe stata ritualmente proposta.
Rileva che, ai sensi dell'art.
2.3. della Convenzione di New York del 10.6.1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 19.1.1968 n. 62, la parte che intende far valere dinanzi all'adita autorità giudiziaria l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero non può limitarsi ad eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito, ma deve altresì chiedere, formulando una specifica domanda riconvenzionale, che il giudice adito rinvii le parti all'arbitrato internazionale. Sostiene che nella specie tale espressa domanda non è stata proposta, ne' con il regolamento preventivo. notificato in data anteriore alla prima udienza di comparizione davanti al Tribunale di Venezia, ne' con la comparsa di costituzione depositata in tale ultima sede.
2.1. L'eccezione è infondata.
L'eccezione di difetto di giurisdizione fondata sull'esistenza di clausola compromissoria per arbitrato internazionale, ai sensi della Convenzione di New York del 1958, non richiede l'adozione di formule sacramentali, ne' la proposizione di una espressa istanza di rinvio delle parti all'arbitrato.
L'art.
2.3. della Convenzione, nella parte in cui prevede che il giudice adito "renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles", va infatti inteso nel più limitato senso che il giudice non può provvedere d'ufficio, ma soltanto a seguito di eccezione di parte con la quale si invochi l'applicazione della clausola compromissoria, nella quale deve ritenersi implicita la richiesta di rinvio all'arbitrato, che il giudice adotterà quale automatica conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione.
3. Afferma la resistente che l'eccezione di difetto di giurisdizione sarebbe preclusa, in quanto non eccepita nel giudizio di merito nel primo atto difensivo, come prescritto dall'art.
4.1 della legge 31.5.1995 n. 218. Sostiene che non può valere a tal fine la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - avvenuta in data anteriore all'udienza di prima comparizione nel giudizio di merito - e che nella comparsa di costituzione e risposta successivamente depositata non è stata eccepita la carenza di giurisdizione, ma è stata soltanto richiesta la sospensione del giudizio in relazione al già proposto regolamento.
3.1. L'eccezione è infondata.
La proposizione del regolamento - avvenuta dopo la notifica della citazione introduttiva del giudizio di merito, ma prima dello svolgimento della prima udienza di comparizione - ancorché non idonea a soddisfare la specifica contestazione della giurisdizione in sede di merito, è sicuramente indicativa della inequivoca volontà della parte ricorrente di invocare, nella debita sede, la clausola compromissoria per arbitrato internazionale.
E, come risulta dagli atti del giudizio a quo - che queste S.U. sono abilitate ad esaminare direttamente ai fini della pronuncia sulla giurisdizione l'eccezione è stata in effetti formalmente proposta con la comparsa di costituzione e risposta, nella quale risulta trascritto il testo del regolamento preventivo, nella parte concernente la deduzione del difetto di giurisdizione.
4. La ricorrente, in via gradata, ancora oppone che la menzionata trascrizione non sarebbe idonea a concretizzare una rituale eccezione, in quanto avente ad oggetto atto rivolto ad un diverso giudice.
4.1. L'eccezione è infondata.
Non considera la resistente che, nella specie, è stato trascritto il testo di un atto avente la specifica finalità di sollevare la questione di giurisdizione. Come già osservato, la volontà della parte di sollevare l'eccezione di difetto di giurisdizione era già stata manifestata con la proposizione del regolamento, ed è stata poi inequivocabilmente ribadita mediante la trascrizione delle parti del ricorso nel quale era formulata.
5. La resistente, nel controricorso, ha eccepito che la copia del documento denominato Request for classification survey and agreement consiste di copia non conforme al suo originale;
ha dichiarato di disconoscere detta copia, ai sensi dell'art. 2719 c.c.; ha prodotto, a tal fine, la copia genuina della scrittura originale.
5.1. L'eccezione è infondata.
La copia prodotta dalla resistente, al fine di far rilevare la asserita non conformità all'originale di quella versata in atti da controparte, è invero identica a quest'ultima: la copia deve quindi presumersi conforme all'originale.
6. La resistente, nella memoria, ha eccepito l'inefficacia della clausola, inserita nel suindicato atto di richiesta di classificazione, perché sottoscritta soltanto dalla richiedente S.p.a. NC, e non anche dal legale rappresentante dell'ABS di New York.
6.1. L'eccezione è infondata.
Alla carenza di sottoscrizione del documento nel quale è inserita la clausola compromissoria da parte dell'ABS di New York supplisce, per costante giurisprudenza, la produzione in giudizio del documento dalla predetta eseguita, al fine di invocare l'applicazione della clausola (sent. n. 4039/82; n. 1168/85).
7. La resistente ha eccepito, nel controricorso, che la clausola compromissoria, in quanto riferita "a tutti i contrasti e le controversie di qualsivoglia natura derivanti da questo contratto (di richiesta di classificazione)", non sarebbe invocabile in relazione al giudizio introdotto davanti al Tribunale di Venezia, poiché in tale sede la S.p.a. NC ha fatto valere nei confronti di ABS di New York anche una azione di responsabilità extracontrattuale. Sostiene che ABS, dettando criteri costruttivi rivelatisi erronei, con particolare riferimento alla resistenza alla pressione idrostatica teoricamente sopportabile dall'imbarcazione, avrebbe violato il generale principio del neminein laedere.
7.1. L'eccezione è infondata.
La S.p.a. NC, mediante l'atto di richiesta di classificazione dell'imbarcazione rivolto ad ABS di New York, ha instaurato con tale ente un rapporto di natura contrattuale, ed è all'inesatto adempimento dell'obbligazione assunta da ABS di controllare la conformità del progetto ai criteri dal medesimo ente determinati e di rilasciare il certificato di classificazione che si ricollega, come emerge dall'atto di citazione, la specifica pretesa di manleva azionata dalla attuale resistente.
Il fugace accenno ad una responsabilità extracontrattuale dei convenuti, svolto nella parte conclusiva della citazione, al fine del radicamento della competenza per territorio davanti al giudice italiano, "per essersi verificato in Italia l'evento dannoso, e cioè il difetto di costruzione", non consente di ritenere cumulativamente esperita, nei confronti di ABS, azione di responsabilità contrattuale, per lesione del diritto, nascente dal contratto di classificazione, di ottenere una corretta verifica dell'idoneità dei criteri costruttivi dell'imbarcazione, ed azione di responsabilità extracontrattuale, non essendo prospettata, nell'atto introduttivo, la lesione di altro diritto della S.p.a. NC tutelabile indipendentemente dalla fattispecie contrattuale. E non giova prospettare, per la prima volta in questa sede, una responsabilità extracontrattuale per il danno ingiusto conseguente alla violazione, da parte di ABS, del dovere di non porre in pericolo la sicurezza dei requisiti di forma (convenzione scritta, nei sensi precisati sub n. 6.1.) previsti dall'art. 2^, 2 della Convenzione di New York del 10.6.1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 19.1.1968 n. 62, e quindi valida ed efficace, nel cui ampio oggetto (concernente"tutti i contrasti e le controversie di qualsivoglia natura derivanti da questo contratto") rientra la controversia in esame;
che l'esistenza della clausola è stata ritualmente eccepita. 10. Va conseguentemente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
11. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 500.000, oltre ?. 10.000.000 (dieci milioni) per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 19 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001