Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2001, n. 8744
CASS
Sentenza 26 giugno 2001

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Nel caso in cui, dopo la notifica dell'atto di citazione e anteriormente alla prima udienza di comparizione, sia proposto regolamento preventivo di giurisdizione, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è validamente proposta nel giudizio di merito con la trascrizione nella comparsa di risposta del testo del regolamento preventivo, in tal modo risultando inequivocabilmente ribadita la volontà della parte di sollevare l'eccezione di difetto di giurisdizione già manifestata con la proposizione del regolamento.

L'eccezione di difetto di giurisdizione fondata sull'esistenza di clausola compromissoria per arbitrato internazionale, ai sensi della Convenzione di New York del 1958, non richiede l'adozione di formule sacramentali ne' la proposizione di un'espressa istanza di rinvio delle parti all'arbitrato, essendo implicita, nell'eccezione con cui si invoca l'applicazione di una clausola compromissoria, la richiesta di rinvio all'arbitrato, che il giudice adotta quale automatica conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2001, n. 8744
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8744
    Data del deposito : 26 giugno 2001

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