Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2002, n. 4287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4287 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME I OPO ITALIANO0 4 2 8 7 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR ASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Angelo GRIECO R.G.N. 22398/99 Consigliere Cron. 10069 Dott. Alessandro CRISCUOLO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 20/11/01 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: GA LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CONDOTTI 9, presso l'avvocato ENRICO MORIGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
rícorrente
contro
PREFETTURA DI FERRARA, AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRARA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 526/98 del Pretore di FERRARA, 2001 emessa il 07/10/98; 2381 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato MORIGI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 23.12.1997 LI AI proponeva opposizione avanti al Pretore di Ferrara avversO la cartella esattoriale n.348124 relativa a violazione al codice della strada, sostenendo che, poichè tale violazione riguardava la mancata esposizione del contrassegno attestante il pagamento della tassa di possesso e la sua mancata esibizione nei termini concessi, doveva essere ritenuto unico destinatario il proprietario del mezzo al quale avrebbe dovuto essere notificata в la cartella ed al quale egli, che svolgeva le mansioni di autista quale dipendente, aveva peraltro consegnato il verbale di accertamento precedentemente notificatogli. All'esito del giudizio il Pretore con sentenza del 7.10-18.11.1998 rigettava il ricorso, rateizzando l'importo dovuto. Dopo aver Osservato che il verbale di accertamento regolarmente notificato diviene titolo esecutivo qualora non venga impugnato nei termini avanti al Prefetto od all'Autorità Giudiziaria, Osservava il Pretore che, essendo risultata del tutto corretta la notifica del verbale, non era più consentito esaminarne la validità in sede di 3 opposizione alla cartella esattoriale. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione LI AI, deducendo due motivi di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso LI AI applicazione degli denuncia violazione € falsa 196 C.d.S. nonché dell'art. 6 artt. 181 u.c. e della Legge 689/81, deducendo che erroneamente il Pretore non ha tenuto conto che la notifica del verbale e della relativa cartella doveva avvenire nei confronti del proprietario trasgressore e non del conducente dipendente, detentore occasionale del veicolo per ragioni di servizio e che richiamato il conseguentemente non poteva essere solidarietà tra conducente e principio di proprietario in quanto non avrebbe potuto esibire il contrassegno relativo alla tassa di possesso, al cui pagamento solo il proprietario avrebbe potuto ottemperare. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 96, 180 e 181 C.d.S.. Deduce che la Polizia Stradale, potendo provvedere alla prevenzione ed all'accertamento delle sole violazioni stradali, 4 non avrebbe potuto accertare quella relativa al pagamento della tassa sulla proprietà in quanto di natura tributaria. Le due censure in esame, risolvendosi in questioni riguardanti la corretta individuazione del soggetto passivo della sanzione amministrativa e la sussistenza nei verbalizzanti del potere di proponibili applicarla, devono ritenersi opposizione nell'ambito del procedimento di non più disciplinato dalla Legge 689/81 e consentite invece in linea di principio in sede di opposizione alla cartella esattoriale allorchè il accertamento risulti ritualmente verbale di non vi sia stata una tempestiva notificato e opposizione. ,infatti, che deve ritenersi Se vero al verbale diproponibile l'opposizione accertamento od all'ordinanza-ingiunzione anche in occasione della notifica della cartella esattoriale, è anche vero che tale proponibilità richiede la mancata notifica di detto verbale (0 dell'eventuale ordinanza-ingiunzione successiva) in quanto solo in tal caso si giustifica il recupero del momento di garanzia di cui non è stato possibile avvalersi in precedenza (per tutte 5 Не Sez.Un. 190/92; Sez.Un. 12107/95). Orbene nel caso in esame, risultando dalla sentenza impugnata che il verbale è stato ritualmente notificato e non essendo stata proposta alcuna censura al riguardo, rimane preclusa ogni indagine sul punto, con la conseguente impossibilità di far valere in sede di opposizione alla cartella esattoriale le questioni sopra richiamate, riguardanti la corretta individuazione del soggetto passivo @ la sussistenza nei verbalizzanti del potere di rilevarla. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi le controparti costituite.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Roma, 20.11.2001 Il Consigliere est. Il Presidente Mgo Rivard Cou CANCHINI DEPOSITATA IN 2. A MAN Mtania Manic drow Oggi, Mana Di 20 дного の 6