Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
Nel caso di una convenzione per prestazioni specialistiche stipulata, ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, tra una unità sanitaria locale e una casa di cura privata ovvero altra struttura minore privata, quali ambulatori, centri di diagnostica strumentale, laboratori, gabinetti specialistici, etc., rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale si discuta del contenuto della concessione e delle obbligazioni che ne scaturiscono: in particolare, della legittimità del potere della USL di subordinare alla sua autorizzazione l'accesso degli assistiti alle strutture sanitarie estranee all'amministrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/03/1999, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO CA RI US, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 12, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MARVASI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO SCAPARONE, giusta delega margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
A.S.L. N. 2 DI OLBIA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO PROVERA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 459/96 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 16/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
uditi gli Avvocati Tommaso MARVASI, per il ricorrente, Giorgio PROVERA, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti decreti emessi il 25 luglio 1991 ed il 17 marzo 1992, il Presidente del Tribunale di Asti ingiunse alla USL n. 3 di Tempio Pausania di pagare, in favore dell'Istituto LO ER SS con sede in Asti, le somme di lire 134.192.977 e di lire 352.912.617, a titolo di corrispettivo per analisi di laboratorio, effettuate in forza di convenzione stipulata il 31 maggio 1988 per i periodi dicembre 1990 - marzo 1991 e aprile 1991 - gennaio 1992. La USL n. 3 di Tempio Pausania propose opposizione, con citazioni notificate il 26 settembre 1991 e il 30 aprile 1992: non contestò che fosse intervenuta la convenzione, ne' che fossero state eseguite le prestazioni e neppure il quantum di esse;
dedusse che non era stata rispettata la convenzione, la quale prevedeva che gli esami fossero preventivamente autorizzati mediante apposizione del visto del Coordinatore Sanitario della USL su ogni richiesta, mentre le prestazioni, di cui l'Istituto aveva domandato il pagamento, non erano state autorizzate.
L'Istituto SS rispose che, a norma dell'art. 2 della convenzione, per gli utenti era prevista la facoltà di rivolgersi direttamente al laboratorio convenzionato senza l'autorizzazione dell'ente pubblico.
Riuniti i procedimenti, con sentenza 28 gennaio - 1 aprile 1994, il Tribunale revocò i decreti ingiuntivi, respinse le domande e condannò l'Istituto alla rifusione delle spese.
Pronunziando sull'appello proposto dall'Istituto SS, in contraddittorio con la USL n. 3 di Tempio Pausania, la Corte d'Appello di Torino, con sentenza 19 gennaio - 16 aprile 1996, respinse l'impugnazione.
Ricorre per cassazione l'Istituto LO ER SS con tre motivi;
resiste con controricorso la USL n. 3 di Tempio Pausania. La causa viene rimessa alle Sezioni Unite per la decisione della sola questione di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dei criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo (art. 360 n. 1 cod. proc. civ.). Nel giudizio di merito - afferma il ricorrente - la USL, aveva sostenuto che le prestazioni, cui si riferiscono le fatture, non sarebbero state autorizzate e, in ogni caso, che la stessa USL, aveva diffidato l'Istituto SS dall'eseguire le analisi in difetto di previa autorizzazione da parte dell' amministrazione sanitaria, nonché di effettuare le prestazioni di patologia clinica non comprese nell'allegato di cui al D.P.R. n. 120 del 1988. In questo modo, la USL, aveva ampliato il thema decidendum, estendendolo alla disamina delle modalità di erogazione del servizio e, quindi, al giudizio sulla legittimità della stessa convenzione. D'altra parte, poiché l'interpretazione dell'art. 2 della convenzione, prospettata dalla parte ed accolta dal giudice del merito, si porrebbe in contrasto con la legge vigente, le modalità dettate per l'effettuazione delle prestazioni dovevano considerarsi in contrasto con norme imperative e con la convenzione. 2.- Il primo motivo di ricorso deve essere accolto.
Per la giurisprudenza consolidata, tra le controversie inerenti alle convenzioni per prestazioni specialistiche stipulate, ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tra le unità sanitarie locali e le case di cura private, ovvero le altre minori strutture private, quali ambulatori, centri di diagnostica strumentale, laboratori e gabinetti, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario solamente le controversie inerenti a tali convenzioni, che specificamente riguardino il corrispettivo dovuto dall'unità sanitaria locale per prestazioni rese da dette strutture in favore degli assistiti, in quanto in materia di concessioni l'art.5 comma 2 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, fa salva la giurisdizione di tale giudice solo ed esclusivamente per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (Cass., Sez. Un., 24 novembre 1994, n. 9970; Cass., Sez. Un., 1 gennaio 1990, n. 1575). Per la verità, le convenzioni ricordate sopra configurano rapporti di diritto pubblico, qualificabili come concessioni di pubblico servizio da ricollegare a scelte di programmazione sanitaria e soggette a poteri autoritativi e di controllo (Cass., Sez. Un., 1 gennaio 1990, n. 1575). Pertanto le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa (Cass., Sez. Un., .24 novembre 1994, n. 9970).
Con riferimento a casi consimili, in particolare la giurisprudenza afferma la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia in via preliminare coinvolga l'esame di un provvedimento amministrativo emesso dalla P.A. nell'esercizio del potere di vigilanza e di controllo sull'espletamento dell'attività di servizio pubblico concessa (Cass., Sez. Un., 24 novembre 1994, n. 9971); ovvero quando si deve accertare se tra le parti sia intervenuta una convenzione nuova in sostituzione di quella precedente, il che presuppone una preventiva e discrezionale valutazione da parte della P.A. in ordine alla insufficienza della struttura sanitaria pubblica ed alla opportunità di stipulare una convenzione con una struttura privata (Cass., Sez. Un., 11 novembre 1994, n. 9747). Coerentemente, deve ritenersi ricompresa nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale si discute del contenuto della concessione e delle obbligazioni, che ne scaturiscono: in particolare, della legittimità del potere della USL di subordinare alla sua autorizzazione l'accesso degli assistiti alle strutture sanitarie esterne all'amministrazione. 3.- Contro quanto ritiene la Corte d'Appello, la controversia presente non riguarda soltanto il diritto dell'Istituto SS di pretendere il pagamento delle analisi effettuate in favore dei privati assistiti dalla USL. Il presupposto logico giuridico della decisione concernente la sussistenza del diritto è, infatti, la conformità alla legge delle clausole della convenzione, che prevedono le modalità di accesso da parte degli assistiti alle strutture private convenzionate: avendo origine il diritto dalla convenzione, la sussistenza del diritto dipende dalla legittimità o no della convenzione medesima. Punto intorno al quale deve pronunziare il giudice amministrativo.
Accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito l'altro, la Corte deve affermare la giurisdizione del giudice amministrativo, cassare la sentenza impugnata e compensare interamente tra le parti per giusti motivi le spese dell'intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito l'altro; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1999.