Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/1999, n. 88
CASS
Sentenza 20 febbraio 1999

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Massime2

Con il passaggio dei rapporti tra istituzioni sanitarie private e Servizio sanitario nazionale dal sistema della convenzione a quello cosiddetto dell'accreditamento (D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive norme di attuazione ed integrazione) non è venuta meno la qualificabilità degli stessi rapporti come concessori, salva la particolarità che ora si è in presenza di concessioni "ex lege" di attività di servizio pubblico (con la conseguenza che la disciplina delle stesse è dettata in via generale dalla legge, pur con rinvii integrativi a normative di secondo grado o regionali), dato che è in questione lo svolgimento da parte dello Stato di uno dei suoi compiti fondamentali - la realizzazione dell'interesse pubblico alla salute -, che esso continua ad adempiere sia mediante strutture pubbliche, sia con altre a titolarità privata, con il necessario ricorso a controlli anche preventivi in relazione alla particolare rilevanza della materia e alla rilevantissima incidenza economico - finanziaria del settore. (La S.C. ha enunciato il riportato principio al fine di dirimere questioni di giurisdizione, risolte sulla base anche di considerazioni più specifiche).

In materia di ricoveri di malati di mente presso case di cura neuropsichiatriche private, nel quadro della configurazione quali concessioni "ex lege" dei rapporti intercorrenti tra Servizio sanitario nazionale e istituzioni sanitarie private secondo il sistema dell'"accreditamento" introdotto dal D.Lgs. n. 502 del 1992 (cfr. la prima massima tratta dalla medesima sentenza), e in particolare della regola (art. 8, comma quinto, D.Lgs. cit., sia nel testo originario che in quello ex art. 9, lett. e), D.Lgs. n. 517/1993) secondo cui le prestazioni specialistiche sono erogate (a seconda dei casi) in base ad "apposita prescrizione, proposta o richiesta" (laddove il termine proposta - riferibile tra l'altro ai ricoveri - presuppone la possibile previsione di una valutazione affidata alle competenti strutture pubbliche), nonché della previsione da parte del d.P.R. 7 aprile 1994 di approvazione del progetto - obiettivo "tutela della salute mentale 1994 - 1996" di un ruolo dei centri di salute mentale nella limitazione e controllo dei ricoveri presso le case di cura private, recepita dalla legge regionale Campania 3 novembre 1994 n. 32, allegato D, deve ritenersi che appartenga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di servizi pubblici la controversia riguardo ai corrispettivi pretesi, nei confronti della competente Azienda sanitaria locale, da una casa di cura neuropsichiatrica, la quale involga la questione pregiudiziale (di cui nella specie era già stato investito il giudice amministrativo) relativa alla validità e agli effetti del provvedimento con cui la medesima A.S.L. abbia affermato la necessità di sottoporre le richieste di ospedalizzazione formulate dal medico di base al preventivo filtro della unità operativa di salute mentale, dato che tale questione attiene al contenuto della convenzione e attrae nella giurisdizione amministrativa anche la controversia sul pagamento dei corrispettivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/1999, n. 88
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 88
    Data del deposito : 20 febbraio 1999

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