Sentenza 12 marzo 1999
Massime • 1
Nel caso di una convenzione per prestazioni specialistiche stipulata , ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, tra una unità sanitaria locale e una casa di cura privata ovvero altra struttura minore privata, quali ambulatori, centri di diagnostica strumentale, laboratori, gabinetti specialistici, etc., rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale si discuta della validità della convenzione medesima per essere sopravvenuta una causa di invalidità o, comunque, di decadenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/1999, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 37 DI NAPOLI in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO SORRENTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato INNOCENZO MILITERNI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CASA DI CURA CLINICA MEDITERRANEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo STUDIO RAPPAZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE SANDULLI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2139/94 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 17/09/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato Michele SANDULLI, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, assorbito dal primo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 17 febbraio 1993, la USL n. 37 di Napoli convenne, davanti alla Corte d'Appello di Napoli, la s.p.a. casa di cura Clinica Mediterranea, esponendo quanto segue.
Nel 1978 la Casa di cura aveva stipulato con la Regione Campania, cui era subentrata la USL, una convenzione per la assistenza ospedaliera per una pluralità di specialità e di servizi;
l'ente non aveva corrisposto gli importi relativi alle rette di degenza ed alle differenze per i ricoveri e per l'assistenza prestata, sulla base di regolari impegnative, per gli anni 1983, 1984, 1987 e 1989 e i ritardi nei pagamenti avevano determinato gravi danni.
Con atto 10 gennaio 1991, pertanto, la Casa di Cura Clinica Mediterranea aveva chiesto il deferimento ad arbitri della controversia insorta con la USL, con la condanna dell'ente al pagamento della somma di lire 6.120.001.984, a titolo di rette di degenza e delle relative differenze per gli anni 1986, 1989 e 1990 non liquidate come da convenzione;
della maggiore somma di lire 1.854.356 a titolo di interessi passivi, corrisposti agli istituti bancari, di interessi moratori e di risarcimento del danno subito per il mancato pagamento, anche ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., dalle scadenze al pagamento;
nonché della maggiore somma di lire 2.354.104.352 per interessi bancari e moratori corrisposti alle Banche a titolo di danno subito per il ritardato pagamento sull'importo di lire 9.703.148 corrisposto in ri tardo rispetto ai termini convenzionali.
La USL n. 37 si era costituita, aveva contestato la domanda e aveva chiesto la dichiarazione di nullità della clausola compromissoria per sopravvenuta invalidità, in quanto contenuta in una convenzione ormai scaduta. L'istituto della rinnovazione tacita non era applicabile, essendo una delle parti costituita dalla Amministrazione Pubblica, la cui volontà di obbligarsi doveva manifestarsi nelle forme richieste dalla legge. Allo stesso tempo, la convenzione doveva ritenersi invalida, perché non era stata conformata ai patti contenuti negli schemi tipo predisposti dal Ministero della Sanità, cui avrebbe dovuto obbligatoriamente conformarsi.
Il collegio arbitrale, con lodo 6 maggio 1992, dichiarato esecutivo dal Pretore di Napoli il 30 novembre 1992, aveva condannato la USL n. 37 al pagamento, in favore della casa di cura Clinica Mediterranea s.p.a., della somma di lire 5.654.323.737 a titolo di capitale;
di lire 1.785.948.343 per interessì al tasso ufficiale di sconto;
di lire 815.614.940 per interessi legali nella misura del 0,50% e lire 805.917.338 per interessi legali;
della somma di lire 90.004.003 per interessi anatocistici dal 17 gennaio 1991 al 4 maggio 1992, oltre gli interessi legali maturandi fino alla data del pagamento.
Tutto ciò esposto, la USL n. 36 impugno il loro arbitrale, deducendo la nullità della clausola compromissoria per avere ad oggetto controversie in esclusiva competenza del giudice amministrativo;
la inoperatività della clausola per essere contenuta in una convenzione priva di efficacia;
il difetto di giurisdizione del giudice arbitrale, non avendo mai contestato l'ente il debito della clinica;
la erronea quantificazione degli interessi e del danno da svalutazione.
La Casa di cura Clinica Mediterranea si costituì e chiese il rigetto della impugnazione.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 10 giugno - 17 settembre 1994, dichiarò la nullità del lodo arbitrale limitatamente alla parte relativa alla condanna al pagamento della somma di lire 1.785.948.343 per gli interessi al tasso ufficiale di sconto, ferma restando la validità del lodo in ogni altra sua parte;
condannò la USL, n. 37 al pagamento, a titolo di ulteriore risarcimento del danno, della somma di lire 980.031.005. Ricorre per cassazione la USL n. 37 con quattro motivi;
resiste con controricorso la Casa di cura clinica Mediterranea s.p.a. La causa viene rimessa alle sezioni unite per la decisione della sola questione di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.- Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 829 n. 1 cod. proc. civ., difetto di giurisdizione, motivazione contraddittoria, in relazione all'art. 360 nn. 1, 3 e 5 cod. proc. civ. In materia di concessione di pubblici servizi la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo quando la controversia attiene al contenuto del rapporto ed all'individuazione dei diritti e degli obblighi rispettivi della pubblica amministrazione e dei concessionari. È indiscusso, del resto, che la giurisdizione esclusiva attiene al rapporto e non presuppone un atto o un provvedimento della pubblica amministrazione. Sicché la clausola compromissoria era nulla.
2.- Il motivo di ricorso deve essere accolto.
Per la giurisprudenza consolidata, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario - tra le controversie inerenti alle convenzioni per prestazioni specialistiche stipulate, ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n.833, tra le unità sanitarie locali e le case di cura private, ovvero le altre minori strutture private, quali ambulatori, centri di diagnostica strumentale, laboratori e gabinetti - solamente le controversie inerenti a tali convenzioni che specificamente riguardino il corrispettivo dovuto dall'unità sanitaria locale per prestazioni rese da dette strutture in favore degli assistiti, in quanto in materia di concessioni l'art. 5 comma 2 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, fa salva la giurisdizione di tale giudice solamente per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (Cass., Sez. Un., 24 novembre 1994, n. 9970;
Cass., Sez. Un., 1 gennaio 1990, n. 1575). Per la verità, dette convenzioni configurano rapporti di diritto pubblico, qualificabili come concessioni di pubblico servizio ricollegabili a scelte di programmazione sanitaria e soggette a poteri autoritativi e di controllo (Cass., Sez. Un., 1 gennaio 1990, n. 1575). Pertanto le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa (Cass., Sez. Un., 24 novembre 1994, n. 9970). Con riferimento a casi consimili, la giurisprudenza afferma la giurisdizione del giudice amministrativo, in particolare, quando la controversia in via preliminare coinvolga l'esame di un provvedimento amministrativo emesso dalla P.A. nell'esercizio del potere di vigilanza e di controllo sull'espletamento dell'attività di servizio pubblico concessa (Cass., Sez. Un., 24 novembre 1994, n. 9971);
ovvero se si deve accertare se tra le parti sia intervenuta una convenzione nuova in sostituzione di quella precedente, il che presuppone una preventiva e discrezionale valutazione da parte della P.A. in ordine alla insufficienza della struttura sanitaria pubblica ed alla opportunità di stipulare una convenzione con una struttura privata (Cass., Sez. Un., 11 novembre 1994, n. 9747). Coerentemente, deve ritenersi ricompresa nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale si discute della validità della concessione, per essere sopravvenuta una causa di invalidità o, comunque, di decadenza.
3.- Contrariamente a quanto ritiene la Corte d'Appello, la controversia non rientra nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in quanto concerne il contenuto della convenzione sottoscritta dalle parti, con la quale vengono determinati le modalità di erogazione del servizio ed i diritti riconosciuti all'assuntore del medesimo, la quale assume il carattere di un atto negoziale accessivo al sottostante rapporto di concessione, con la conseguenza che l'inadempimento della concessione si risolve in un mero inadempimento contrattuale, in cui non assume nessun rilievo l'aspetto concessorio. In realtà, investe atti autoritativi o provvedimenti della pubblica amministrazione, in quanto la controversia tra la clinica privata ed il servizio sanitario concerne il rapporto concessorio, in quanto la USL contesta la validità della concessione, che afferma essere divenuta invalida per il mancato adeguamento allo schema tipo approvato con D.M. 22 luglio 1983, fatto proprio dalla Giunta Regionale della Campania con delibera n. 1107 del 15 febbraio 1985, dato che l'art. 18 del D.L. 8 luglio 1974 n. 264 aveva dichiarato implicitamente inefficaci le convenzioni non conformi allo schema tipo e, comunque, deduce essere decaduta per la scadenza del termine triennale decorrente dalla data di stipulazione (12 aprile 1979).
Accolto il secondo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, la Corte deve affermare la giurisdizione del giudice amministrativo, cassare la sentenza impugnata e compensare interamente tra le parti per giusti motivi le spese dell'intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999.