Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
La valutazione della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa va operata dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato. (Fattispecie in cui l'aggravante è stata ritenuta assorbita nel reato di rapina impropria nel caso di impossessamento di due cellulari in orario notturno all'interno di una discoteca affollata senza alcuna menomazione
Commentari • 5
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La massima La circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 5, c.p. è configurabile solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale, con esclusione, pertanto, delle situazioni in cui la posizione di inferiorità della vittima ricada sotto il controllo della vittima stessa ovvero di un soggetto che l'ha determinata. (Fattispecie relativa a truffe finalizzate ad ottenere indebitamente finanziamenti da parte di soggetti cd. cattivi pagatori, in cui la Corte ha escluso che integrasse tale aggravante la condizione di “inferiorità negoziale” della banca derivante …
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Approfondimenti Secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento è configurabile allorquando lo spossessamento si verifica contro la volontà del proprietario (invito domino) mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della cosa si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Cass., sez. V, 27 luglio 2018, n. 36138; Cass., sez. V, 14 aprile 2017, n. 18655, Rv. 269640; Cass., sez. IV, 24 marzo 2017, n. 14609, Rv. 269537). Ai fini della risoluzione del concorso apparente di più disposizioni incriminatrici secondo i necessari elementi (reciprocamente) specializzanti, …
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Tribunale Nola, 18/08/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 18/08/2021), n.1304 Giudice: Collegio B - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice Reato: 56, 575, 577 n.4); 61 n. 1 e 5 - 582; 635 c.p. Esito: Condanna e assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Dibattimentale Collegio "B" Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei giudici - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice alla pubblica udienza del 9.6.2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), …
Leggi di più… - 5. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/2014, n. 43128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43128 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 07/10/2014
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 2203
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 16873/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL SA N. IL 16/05/1975;
avverso la sentenza n. 3931/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 18/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con sentenza del 18 settembre 2013, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal tribunale di Voghera l'11 marzo 2013, con la quale LL AT era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 2.000 di multa quale imputato di rapina impropria di due cellulari. In particolare i giudici dell'appello ritenevano corretta la contestazione della aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, in quanto "l'illecito veniva commesso in avanzata ora notturna, all'interno di una discoteca affollata". Propone ricorso per cassazione il difensore il quale censura la ritenuta sussistenza della aggravante dell'aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, in quanto per la sussistenza di tale aggravante sarebbe necessario il requisito che la vittima del reato sia stata posta in condizioni di minorata difesa.
Il ricorso è fondato, in quanto questa Corte ha in varie occasioni avuto modo di sottolineare che la valutazione della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa va operata dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato. (Fattispecie in materia di truffa in danno di una pluralità di persone offese, nella quale la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante nella condotta degli imputati che prospettavano alle vittime stabili occupazioni di lavoro, approfittando, a seconda dei casi, delle condizioni di crisi economica delle vittime medesime o di situazioni familiari di forte disagio delle stesse, colpite da recenti gravi lutti familiari). (Sez. 2, n. 6608 del 14/11/2013 - dep. 12/02/2014, Di Guida ed altro, Rv. 258337). Nel caso di specie, vertendosi in materia di rapina impropria, la condotta tipizzante non si è limitata alla condotta di impossessamento, ma si è snodata anche nella successiva fase della violenza dispiegata in danno di soggetti diversi dai derubati, e rispetto ai quali le peculiari condizioni evocate a fondamento della aggravante - vale a dire il fatto che si trattasse di ora notturna ed il teatro della azione fosse una discoteca affollata - non presentano rilevanza alcuna come elementi agevolativi e tali da indurre una minorata difesa in capo alle persone offese od a quanti avessero inteso intervenire;
valendo, anzi, semmai, l'esatto reciproco. Le eventuali aggravanti inerenti alla sola condotta sottrattiva, sono dunque assorbite ove non riconducibili al diverso nomen iuris della rapina impropria, che costituisce figura di reato complesso (a proposito dell'assorbimento della aggravante teleologica nel reato complesso di rapina impropria, v. Cass., Sez. 1, n. 42371 del 16 novembre 2006, P.G. in proc. Timis) La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in parte qua con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, che elimina, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la nuova determinazione della pena.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2014