Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 3 O . B ) N E E , C E 1 9 N A 9 O P 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T S 2 IC I . G L D E Compos0 1 4 9 5/01 REPUBBLICA ITALIANA R 9 U I 3 A G E D 6 E E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T 4 N . N . T E T S T S E R I LA CORTE SUPREMA DIC ( A Oggetto Габли, ра сста the suureuse defined. di pree .ri Magistrati: - Presidente Dott. Alfredo ROCCHI R.G. N. 18647/99 - VERUCCI Rel. Consigliere Cron.3198 Dott. Giovanni Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud.17/10/00 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: il Z FER2 FEB 2001 IL CANCELLIERE MITHOS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ISONZO 42, presso l'avvocato GREGORIO MORGANTI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI SANTI, giusta procura in calce;
- ricorrente -
li
contro
DI DO CE, elettivamente domiciliato in ROMA LIKE 3000 VIA NICOLO' PORPORA 12, presso l'avvocato ALBERTO CANCELLERIA CAVALIERE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO DEL TORTO, giusta procura a margine 2000 CG408222 del controricorso;
1849 -1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 54/99 del Giudice di pace di TERAMO, depositata il 14/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, 1 'Avvocato Morganti, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ꮧ. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 24 agosto 1998, la s.r.l. IT proponeva opposizione, dinanzi al giudice di pace di Teramo, avverso il decreto dello stesso giudice notifical ale il 22 luglio 1998, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di LL Di TE, della somma di lire 1.182.978, a titolo di ripetizione di quanto il Di TE aveva anticipato alla fornitrice IPAS s.r.l. all'epoca in cui v'era un'associazione in partecipazione con la soc. IT. Nel corso del giudizio, l'opposto rinunciava al decreto ingiuntivo, chiedendo la prosecuzione della causa per l'accertamento del credito nei limiti della somma ingiunta. Il giudice adito, con sentenza del 14 giugno 1999, condannava la SOC. IT, in persona dell'amministratore unico NO AN, al lire 1.182.978, oltrepagamento della somma di li interessi, nonché lo stesso AN alle spese del giudizio. Il giudice di pace osservava che sussisteva il credito del Di TE, quale già associato alla IT e la cui posizione andava ricondotta alla risoluzione del contratto per mutuo consenso ed alla conseguente definizione dei 3 rapporti tra associante ed associato: tuttavia, era salvo il diritto della IT di ottenere dalla Soc. IPAS quanto indebitamente percepito, atteso il duplice pagamento della merce fornita. Per la cassazione di tale sentenza la IT s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Resiste il Di TE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va osservato che la sentenza impugnata è stata resa in un giudizio di equità necessaria. Infatti, nel procedimento monitorio la valore va riscontrata concompetenza per riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo e, quindi, previo cumulo con la somma capitale dei soli interessi maturati fino a tale data, perché la fase dell'opposizione è meramente eventuale (cfr. Cass. 7292/92 e, più di recente, Cass. 4904/98 e 8118/99, quest'ultima con la precisazione che a diversa conclusione non conduce la norma dell'art. 643 c.p.c. circa il momento di individuazione della pendenza della lite, avendo il li soltanto alla legislatore inteso riferirsi nell'eventualità costituzione del contraddittorio di opposizione). Nel caso di specie, il valore della controversia va individuato in somma inferiore a lire due milioni, atteso che il decreto ingiuntivo è stato chiesto per lire 1.182.978, oltre interessi fino a quella data maturati. Se è vero, poi, che nell'atto di opposizione la soc. IT ha chiesto, la condanna del Di"in via riconvenzionale", TE ex art. 96 a che analoga domanda ha proposto lo stesso Di TE nella comparsa di costituzione e risposto, è anche vero in via generale ed in particolare relazione alla domanda avanzata dal Di TE (l'unica qualificabile come riconvenzionale in senso stretto) - che ai fini della determinazione della competenza per valore, la domanda riconvenzionale non va sommata a quella principale, in quanto il cumulo è previsto per le sole domande contro la medesima parte (Cass. 6025/87). Con specifico riferimento alla domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, recentemente questa Corte, li dopo aver affermato che essa, ancorchè proposta in via riconvenzionale dal convenuto, non è idonea a determinare uno spostamento di competenza ai sensi degli artt. 34 e 36 c.p.c. (in quanto deve essere proposta necessariamente davanti allo stesso 5 giudice che decide la causa nel merito), ha precisato che, ove si tratti di procedimento pendente dinanzi al giudice di pace e questi debba pronuncia secondo equità, la mettere una riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. non influisce neppure sui criteri della decisione (Cass. 4849/99). La scrittura in esame, pertanto, è impugnabile con ricorso per cassazione, ma nei limiti indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 716/99 S.U., che, componendo il contrasto insorto al riguardo, г и ha affermato : "A seguito della nuova formulazione л dell'art. 113, comma 2, c.p.c., nella decisione di controversia di valore non superiore a lire due milioni, il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicarla facendo immediata applicazione dell'equità c.d. formativa 10 sostitutiva), non correttiva (0 integrativa), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanziale, senza obbligo di rispetto di principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali, nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie. Pertanto, il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di aver applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità о si sia limitato ad applicare una norma di legge ed è ammissibile per violazione di norme processuali, nel senso esposto (art. 360, comma 1, nn. 1, 2 e 4 c.p.c.), laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito, è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme rango superiore alla norma comunitarie, di ordinaria e tale interpretazione non contrasta con l'art. 24 Cost.- mentre la pronunzia secondo equità non esclude poi la configurabilità di 4 c.p.c. nei usi censure ai sensi dell'art. 360 n. di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi li dell'art. 360 n. 5 c.p.c., allorchè l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione". Alla stregua di tale principio, i primi due motivi del ricorso proposto dalla soc. MITHOS vanno dichiarati inammissibili, considerato che: a) con il primo motivo, denunciando violazione delle norme sui diritti dell'associante e dell'associato in partecipazione, la ricorrente deduce espressamente la disapplicazione, da parte dal giudice di pace, dei "principi regolatori della materia, in aperto dispregio degli artt. 2549 e 2552 c.c. in relazione anche alle norme sulla ripetizione dell'indebito”; b) non v'è, dunque, alcun riferimento a norme costituzionali elo comunitarie, che non sono discussione nel giudizio di comunque venute in merito;
c) con il secondo motivo, si denuncia omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), sostenendosi che vi sia un difetto assoluto di motivazione o, comunque, che quest'ultima non è idonea a rivelare la "ratio decidendi", pur aggiungendosi che "la motivazione esiste, ma è assolutamente in sufficiente sotto il profilo sostanziale perché risulta incompleta o irrazionale, non essendo state indicate le ragioni idonee a suffragare il 8 convincimento espresso sul punto dal giudice"; d) la contraddittoria prospettazione della doglianza rende palese che, lungi dal denunciare vizi che si traducono in un'ipotesi di mera apparenza о di radicale ed insanabile contrasto della motivazione, li голяці Indadini incomprensibili о logicamente ovvero inconciliabili tra loro, la soc. IT propone una censura volta ad ottenere la verifica della sufficienza e razionalità della motivazione medesima, a fronte di una "ratio decidendi" chiaramente individuabile, pur nell'estrema concisione;
e) il giudice di pace, invero, ha inteso affermare che il rimborso in favore del Di TE era conseguenza della risoluzione consensuale del contratto di associazione in partecipazione, nel cui ambito aveva assunto, quale associato, funzione ed impegni che ne diversificavano la posizione da quella dell'associante. Stante la natura processuale, è ammissibile, invece, il terzo motivo, con il quale, denunciando li nullità della sentenza, la ricorrente sostiene che quest'ultima è "affetta dachurmine avendo condannato NO AN in proprio al pagamento delle spese del giudizio, non già nella 9 sua qualità di legale rappresentante ed - amministratore unico di essa società IT. La censura, tuttavia, è priva di fondamento, (f) delle poiché la condanna delle spese va posta in diretto collegamento con quella della società IT, persona del suo amministratore unico"nella NO AN”, al pagamento della somma controversa: in altri termini, il giudice di pace ha chiaramente voluto condannare alle spese processuali non lo AN in proprio, ma nella sua qualità di amministratore della società, pur con il "lapsus colour "content nel_nel dispositivo. dichiarati inammissibili In conclusione, vanno i primi due motivi dl ricorso e rigettato il terzo, con la condanna della società ricorrente alle speşe. del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile i primi due 0 1 0 motivi del ricorso e rigetta il terzo. Condanna la società ricorrente alle spese dl giudizio di cassazione, che liquida in lire 87.000 oltre lire 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2000. Gunt ing est. I(1) dello stancheri a pagamento [postilla approvato: u.d. I bui IL CANCELLIERS AN AN