Sentenza 3 febbraio 2011
Massime • 1
Il condannato contumaciale ha diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza se, pur avendo avuto conoscenza del procedimento, non abbia rinunciato volontariamente a comparire o ad impugnare, come evidenziato dalla congiunzione "e" inserita nell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2011, n. 9078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9078 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 03/02/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 410
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - rel. Consigliere - N. 15211/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BI RT N. IL 19/07/1952;
avverso l'ordinanza n. 3/2010 TRIB. SEZ. DIST. di LEGNAGO, del 17/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANA CARTA;
lette le conclusioni del PG, Dott. Fraticelli Mario che ha domandato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza limitatamente alla parte impugnata.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1.- Con ordinanza 17.3.2010, depositata il 22.3.2010, il Tribunale di Verona - Sezione Distaccata di Legnago, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza con la quale RR ER domandava declaratoria di non esecutività della sentenza contumaciale n. 116/2009, pronunciata da quel Tribunale in data 8 luglio 2009, ovvero la restituzione in termini per proporre impugnazione. A ragione della reiezione dell'istanza il giudice di merito riteneva: a) che la notifica dell'estratto della sentenza contumaciale, avvenuta il 27.3.2009 al difensore domiciliatario dell'imputato, avesse determinato il passaggio in giudicato della condanna;
b) che anche la sola effettiva conoscenza del procedimento, desumibile nel caso di specie dalla nomina da parte del RR di un difensore di fiducia in sede di verbale di identificazione da parte della polizia giudiziaria, fosse preclusiva, a norma dell'art.175 c.p.p., comma 2 della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale.
1.2.- Avverso l'ordinanza, per la sola parte relativa alla reiezione della richiesta di rimessione in termini, ha proposto ricorso RR ER adducendo a motivi: violazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2; mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione. Premesso che nel corso del procedimento il precedente difensore, avv. Maurizio Milan di Verona, aveva specificato di aver ricevuto l'estratto contumaciale della sentenza, pur avendo egli rinunciato al mandato difensivo sin dal 08.04.2009, e di non aver mai avvisato il RR di tale notifica, lamenta il ricorrente che la decisione del Tribunale di Verona - Sezione Distaccata di Legnago sia errata e travisi tanto il disposto letterale dell'art. 175 c.p.p., comma 2 che la giurisprudenza di legittimità, presupposto della rigettata istanza era infatti che il RR non fosse a conoscenza del provvedimento da impugnare e, in conseguenza, non sapesse che la notifica dell'estratto contumaciale era stata realmente e correttamente eseguita. Sostiene, quindi , il ricorrente che il giudice può respingere la domanda di restituzione in termini solo dopo che abbia positivamente verificato entrambe i presupposti di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2 e cioè: 1) che l'imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento o del provvedimento;
2) che l'imputato non abbia volontariamente rinunciato a comparire o ad impugnare ed il difetto anche di uno solo di essi impone la restituzione in termini. Riguardo alla conoscenza del procedimento, afferma il ricorrente, essa deve essere effettiva e non può coincidere, come argomentato nella ordinanza impugnata, con la cognizione di un atto posto in essere dalla polizia giudiziaria prima esercizio dell'azione penale e non può essere ricondotta alla nomina, in tale fase, di un difensore di fiducia posto che questi rinunciò al mandato dopo di che, nel giudizio, la difesa fu assicurata da un legale nominato di ufficio e le notificazioni furono effettuate all'avvocato Milan, quale domiciliatario, senza che egli provvedesse ad avvisare il ricorrente. Nè il domiciliatario comunicò mai al ricorrente, che aveva reso edotto della rinuncia al mandato ben prima della instaurazione del giudizio, l'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna, con il che è risultata confermata, la presunzione di non conoscenza e del procedimento e del provvedimento che lo concluse. 1.3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte dott. Mario Fraticelli, con atto del 4.8.2010, chiede che l'ordinanza sia annullata limitatamente alla parte impugnata con rinvio per nuovo esame.
2.1.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'istituto della restituzione nel termine al fine di proporre l'impugnazione della sentenza contumaciale è preordinato a porre rimedio alla mancata effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato, qualora essa non sia il risultato di un comportamento doloso e volontario, la cui eventuale sussistenza deve essere congruamente motivata dal giudice (Cass. Sez. 4, sent. 14.5.2008, n. 23137, rie. Moscardini, Rv 240311; Cass. Sez. 5, sent. 16.12.2008, rie. Holczer, Rv. 242430; Cass. Sez. 1, Sent. 17.2.2010 , n. 8138, Rv. 246126). Le due condizioni previste dall'art. 175, comma 2. c.p.p., effettiva conoscenza e rinuncia devono sussistere entrambe, per cui quando faccia difetto anche uno solo dei presupposti il giudice deve restituire il richiedente nel termine per proporre impugnazione. È opportuno in proposito ricordare che l'art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, prevede che, qualora sia stata pronunciata sentenza contumaciale, l'imputato sia restituito, a sua domanda, nel termine per proporre impugnazione, a meno che non si accerti che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione (Cass. Sez. 1, sent. 11.4.2006, n. 15543, KI Aziz alias DA Khalil, Rv. 233879; Cass., Sez. 1, sent. 9 .5. 2006, n. 20036, rie. El Aidoudi, Rv. 233864; Cass., Sez. 1, sent. 9 .2. 2006, n. 14272, rie. Coppola;
Cass., Sez. 2, sent. 4.2.2006, n. 15903, ric. Ahmed ed altri). La norma ha introdotto nel nostro sistema processuale una presunzione iuris tantum di non conoscenza, onerando il giudice di reperire negli atti l'eventuale prova in contrario e, più in generale, di effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire o ad impugnare. Se la prova non è raggiunta, la concessione del nuovo termine si impone. Il giudice è, inoltre, chiamato a fornire completa, puntuale e logica motivazione in ordine alle circostanze dedotte dall'interessato, il quale alleghi di non avere avuto conoscenza dell'atto, e, qualora ritenga di disattenderle, ai motivi per i quali esse non meritano accoglimento (Cass.Sez. 1, sent, 6.4.2006, ric. Latovic, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 12.4.2006, n. 17761, ric.Ricci; Cass., Sez. 5, sent, 18.1. 2006, n. 6381, ric. Picuti).
2.2. - Nel caso in esame Tribunale di Verona - Sezione Distaccata di Legnago ha erroneamente ritenuto che la sola effettiva conoscenza del procedimento, desunta secondo quanto argomentato dalla nomina da parte del RR di un difensore di fiducia in sede di verbale di identificazione da parte della polizia giudiziaria e con richiamo ad una isolata pronuncia di legittimità del 2006, fosse preclusiva della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, senza che avesse rilievo alcuno la rinuncia al mandato effettuata dal difensore in corso di procedimento la mancata comunicazione di tale rinuncia da parte del difensore medesimo al suo assistito e il mancato svolgimento di attività defensionale. La mera conoscenza del procedimento, infatti, non è causa ostativa alla restituzione nel termine se non è accompagnata dalle altre condizioni impeditive il beneficio, cioè, dalla rinuncia volontaria a comparire e dalla rinuncia, anche essa volontaria, ad impugnare;
qualora faccia difetto uno solo di tali presupposti (come risulta dalla congiuntiva "e" inserita nell'art. 175 c.p.p., comma 2), il richiedente deve essere restituito nel termine. Deve altresì considerarsi che effettiva conoscenza del procedimento significa sicura consapevolezza della pendenza del processo, collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 1, sent. 11 .4. 2006, rie. DA, Rv 233880 cit.); ne deriva che non può di per sè costituire prova dell'effettiva conoscenza del procedimento la cognizione di un atto posto in essere dalla polizia giudiziaria prima esercizio dell'azione penale e non può essere ricondotta alla nomina, in tale fase prodromica e non propriamente processuale, di un difensore di fiducia il quale, poi, rinunci al mandato e ometta qualsiasi comunicazione con il suo ex assistito (Cass. Sez. 1, sent. 17.11.2009, n 46176, ric. Bonuja, Rv. 245515).
La disciplina dell'art. 175 c.p.p., infatti,opera in ogni caso in cui, nonostante l'osservanza degli adempimenti previsti dal rito contumaciale, si verifichi di fatto l'ignoranza, non preordinata ed incolpevole del provvedimento giurisdizionale (Cass. Sez. 1, Sent 20.6.2006 n. 29482, rie. Jliazi, Rv. 235237); poiché la notifica degli atti nel domicilio eletto, pur dando luogo nell'ambito del processo ad una presunzione assoluta di conoscenza, non ne assicura l'effettività, che può venir meno per negligenza del domiciliatario, peraltro specificamente dedotta e documentata nel caso di specie. In ipotesi di tal fatta la particolare garanzia assicurata al contumace impone al giudice investito della richiesta di restituzione nel termine di verificare se in concreto la conoscenza sia mancata, e se la mancanza dipenda da volontaria interruzione dei contatti da parte dell'interessato (nel qual caso sussisterebbe la rinuncia a seguire gli sviluppi del procedimento) o da difetto di informazione da parte del suo fiduciario. Poiché sul punto non vi è stata indagine e motivazione da parte del giudice "a quo", l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Verona - Sezione Distaccata di Legnago.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Verona-Sezione Distaccata di Legnago. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011