Sentenza 30 marzo 2017
Massime • 1
Il comportamento della parte civile che esprime parere contrario alla ammissione dell'imputato al rito abbreviato condizionato non è equiparabile alla manifestazione di volontà di non accettare tale rito, cosicchè lo stesso non produce l'effetto di cui all'art. 441, comma quarto, cod. proc. pen. - consistente nel rendere inapplicabile la sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale, ai sensi dell'art. 75, comma terzo, dello stesso codice - non essendo tale comportamento indicativo di una scelta della parte civile di trasferire la domanda civilistica nella sua sede naturale, rinunciando all'azione proposta nel processo penale.
Commentario • 1
- 1. Parte civile non accetta il rito abbreviato: resta nel processo penale (Cass. 36154/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2025
La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato comporta il venir meno dell'azione civile in sede penale o solamente l'inoperatività della sospensione necessaria per pregiudizialità penale, altrimenti contemplata dal comma dell'art.75 cpp? CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE (data ud. 23/05/2018) 27/07/2018, n. 36154 SENTENZA sul ricorso proposto da: G.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2017, n. 19243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19243 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2017 |
Testo completo
19243 -17' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. PIERCAMILLO DAVIGO Presidente - N.962 Dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 31946/2016 - Consigliere - Dott. IGNAZIO PARDO - Consigliere - Dott. VINCENZO TUTINELLI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO MAURIZIO N. IL 25/05/1969 avverso la sentenza n. 2685/2013 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 01/07/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/03/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE R.buelt Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. mhere del cor00 che ha concluso per Ӓ леши Z Udit i difensor Avv. Whores Comme cu unse for Udito, per la parte civile, l'Avv l ми о فتccoftino del ricorso oglессо RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello de L'Aquila, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, confermava la condanna dell'imputato per alcuni episodi di appropriazione indebita, infliggendo la pena di un mese, giorni 10 di reclusione ed euro 100 di multa. Confermava le statuizioni civili. Si contestava al ER di essersi appropriato delle somma riscosse nell'esecuzione del mandato d'agenzia con la D'Angelatonio s.r.l dai clienti della medesima, che avrebbe invece dovuto consegnare alla società.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato:
2.1. violazione di legge: non sarebbe stata esclusa la parte civile nonostante la stessa, secondo il ricorrente, si fosse "opposta" all'ammissione del rito a prova contratta deducendo in ordine alla ammissibilità del rito abbreviato condizionato;
2.2. vizio di motivazione: la sentenza sarebbe illogica nella parte in cui assumerebbe, senza fornire alcuna dimostrazione dell'assunto, che l'imputato avrebbe effettivamente "riscosso" le somme delle quali si sarebbe appropriato;
2.3. vizio di motivazione in relazione alla omessa indicazione delle ragioni di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale o della conversione della pena ai sensi dell'art. 53 della legge n. 69 del 1981. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile 1.1. Il collegio ritiene che per determinare l'effetto previsto dall'art. 441 comma 4 cod. proc. pen. (ovvero l'inefficacia dell'art. 75 comma terzo del codice che prevede la sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale) occorre che sia espressa la volontà di non accettare il rito (in tal senso Cass. sez. 1 n. 10001 del 05/02/2004, Rv. 227115). Tale volontà non risulta manifestata nel caso di specie dove all'udienza del 7 febbraio 2011 (al foglio 40 del fascicolo) risulta che la parte civile ha espresso parere contrario alla ammissione del rito abbreviato subordinato ad integrazione probatoria. L'ammissibilità di tale rito viene infatti valutata all'esito della celebrazione di un'udienza dove le parti, e dunque anche quella civile, esprimono il loro parere sull'ammissibilità (sulla necessità dell'udienza: Cass. sez. 1 n. 22136 del 15\01\2016 Rv 267304; Cass. sez. 3 n. 5236 del 25\05\2016, Rv 269010). L'espressione del parere contrario alla ammissione del rito abbreviato condizionato rappresenta pertanto l'ordinaria esplicazione del diritto al 2 contraddittorio riconosciuto alla parte civile, ma non può in alcun modo essere equiparata alla mancata accettazione del rito, ovvero alla manifestazione di volontà cui sono riconducibili gli effetti previsti dall'art. 441 comma 4 cod. proc. pen.
1.2. Il secondo motivo di ricorso si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle prove inammissibile in sede di legittimità. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Nel caso di specie, dal compendio integrato delle due sentenze di merito emergeva che le somme delle quali si contestava l'appropriazione erano state consegnate alle stesso dai clienti dell'agenzia che avevano effettuato dichiarazioni in questo senso (pag 3 e seguenti della sentenza di primo grado).
1.3. Il motivo che deduce l'omessa motivazione in ordine alla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della conversione della pena ai sensi dell'art. 53 della legge n. 69 del 1981 è inammissibile in quanto i benefici in questione risultano invocati per la prima volta in cassazione, con conseguente interruzione della catena devolutiva ed inammissibili del motivo 3 proposto. Sul punto il collegio condivide il consolidato orientamento secondo cui la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Cass. sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631). Peraltro le sezioni unite le sezioni Unite hanno di recente affermato che il giudice di secondo grado non può applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel caso in cui nell'atto di appello non risulti formulata alcuna specifica richiesta al riguardo (sentenza n. 12872 del 19\1 \20\7 depositata il 17\3\2017).
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 30 marzo 2017 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 APR. 2017 IL CANCELLER D Claudia Piane E T R O C 4