Sentenza 5 febbraio 2004
Massime • 1
Qualora la parte civile, in luogo di esprimere la volontà di non accettare il rito abbreviato, così determinando, ai sensi dell'art. 441, comma quarto, cod. proc. pen., l'unico effetto di rendere inapplicabile il disposto di cui all'art. 75, comma terzo, stesso codice (che prevede la sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale), si limiti a non esprimere ne' dissenso ne' consenso all'instaurazione del suddetto rito speciale, tale comportamento processualmente neutro, non può essere interpretato come indicativo di una scelta della parte civile di trasferire la domanda civilistica nella sua sede naturale, rinunciando all'azione proposta nel processo penale.
Commentario • 1
- 1. Parte civile non accetta il rito abbreviato: resta nel processo penale (Cass. 36154/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2025
La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato comporta il venir meno dell'azione civile in sede penale o solamente l'inoperatività della sospensione necessaria per pregiudizialità penale, altrimenti contemplata dal comma dell'art.75 cpp? CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE (data ud. 23/05/2018) 27/07/2018, n. 36154 SENTENZA sul ricorso proposto da: G.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2004, n. 10001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10001 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 05/02/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 164
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 032063/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.C. CATTOLICA ASSICURAZIONI COOP A;
1) EL NI N. IL 16/10/1967;
avverso SENTENZA del 17/03/2003 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Anna Maria De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 17 marzo 2003 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa, in esito a giudizio abbreviato dal G.U.P. della stessa sede il 20 marzo 2002, con la quale EL AN era stato assolto per non avere commesso il fatto dai reati di incendio e fraudolenta distruzione di cosa propria al fine di conseguire il prezzo dell'assicurazione stipulata con la società Cattolica Assicurazioni.
La Corte di merito respingeva l'eccezione in rito proposta con l'atto di impugnazione da quest'ultima, costituita parte civile, che aveva lamentato la mancata notificazione del provvedimento del Presidente del Tribunale con il quale era stato designato un altro giudice e fissata la data di udienza per la trattazione del giudizio abbreviato a seguito della astensione del giudice originariamente incaricato. Osservava il Collegio che la predetta società si era costituita parte civile prima della richiesta dell'imputato di celebrazione del procedimento con rito abbreviato e non aveva dichiarato espressamente di accettare tale rito, sicché era evidente la scelta di una diversa tutela dei propri interessi civilistici.
Ricorre per cassazione la parte civile, denunciando violazione delle norme processuali in relazione a quanto già dedotto con l'atto di appello, nonché con riferimento alla mancata notificazione dell'avviso della nuova udienza fissata dalla Corte di merito in accoglimento della richiesta di rinvio avanzata da essa ricorrente. Il ricorso è fondato, con riferimento al primo profilo dedotto dal ricorrente, che ha effetto assorbente rispetto ad ogni altra questione.
La presenza processuale della parte civile e il compiuto esercizio dei diritti e delle facoltà inerenti alla sua posizione comportano l'osservanza di molteplici norme di garanzia, volte ad assicurare la corretta dinamica dell'azione civile all'interno del processo penale, nei limiti di compatibilità derivanti dalla diversa struttura e finalità dei due giudizi.
In particolare, nel caso di giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 441 quarto comma c.p.p. la parte civile può non accettare il rito speciale, così determinando l'unico effetto di rendere inapplicabile la disposizione dell'art. 75 terzo comma dello stesso codice (sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale), ma non ha il potere di opporsi all'ammissione di tale rito, nè può impugnare il provvedimento che lo dispone.
Atteso che il consenso e il dissenso della parte civile non hanno incidenza sulla introduzione del procedimento speciale, la loro mancata manifestazione è un dato processualmente neutro e insignificante, dovendo escludersi, segnatamente, che se ne possa desumere l'opzione di trasferire la domanda civilistica nella sua sede naturale, rinunciando all'azione proposta nel processo penale. La diversa conclusione formulata (peraltro, in modo apodittico e meramente enunciativo) dalla Corte distrettuale è giuridicamente erronea, essendosi determinata nella specie una illegittima estromissione della parte civile dal processo. L'omessa notificazione dell'avviso di udienza, infatti, è causa di nullità di ordine generale, a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., afferendo ai presupposti della "vocatio in iudicium" ed
è stata ritualmente dedotta, nel termine stabilito da quest'ultima norma.
Sussistendo, pertanto, il denunciato vizio di legittimità, la sentenza gravata deve essere annullata, unitamente a quella di primo grado e agli atti inerenti al relativo giudizio, successivi all'ammissione del rito abbreviato, con conseguente rimessione degli atti al Giudice di merito competente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, nonché la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Crotone il 20-3-2002 e gli atti del giudizio abbreviato nei confronti del EL e rinvia per nuovo giudizio al G.U.P. del Tribunale di Crotone.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2004