Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2004, n. 10001
CASS
Sentenza 5 febbraio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Qualora la parte civile, in luogo di esprimere la volontà di non accettare il rito abbreviato, così determinando, ai sensi dell'art. 441, comma quarto, cod. proc. pen., l'unico effetto di rendere inapplicabile il disposto di cui all'art. 75, comma terzo, stesso codice (che prevede la sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale), si limiti a non esprimere ne' dissenso ne' consenso all'instaurazione del suddetto rito speciale, tale comportamento processualmente neutro, non può essere interpretato come indicativo di una scelta della parte civile di trasferire la domanda civilistica nella sua sede naturale, rinunciando all'azione proposta nel processo penale.

Commentario1

  • 1Parte civile non accetta il rito abbreviato: resta nel processo penale (Cass. 36154/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2025

    La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato comporta il venir meno dell'azione civile in sede penale o solamente l'inoperatività della sospensione necessaria per pregiudizialità penale, altrimenti contemplata dal comma dell'art.75 cpp? CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE (data ud. 23/05/2018) 27/07/2018, n. 36154 SENTENZA sul ricorso proposto da: G.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIA …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2004, n. 10001
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10001
Data del deposito : 5 febbraio 2004

Testo completo