Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/2001, n. 4780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4780 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' "04780/ REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALI + LA CORTE SUP CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo - Presidente GRIECO - R.G.N. 5864/98 Dott. Corrado Consigliere Cron. 10197 GUGLIELMUCCI Dott. Paolo STILE - Consigliere- Rep. Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere Ud.17/01/01 Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 35, presso lo studio dell'avvocato VENETO LUDOVISI ARMANDO, rappresentato e difeso dall'avvocato RUSSO LUCIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
USL- oggi AZIENDA SANITARIA LOCALE /9 DI LOCRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI 35, presso lo studio dell'avvocato STUDIO STROZZI 2001 MACRI' rappresentata e difesa dall'avvocato TROPIANO 202 GIOVANNI, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 86/98 del Tribunale di LOCRI, depositata il 05/02/98 R.G.N. 882/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Massimo FEDELI che ha concluso per Generale Dott. l'improcedibilità e in subordine per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il dott. UI HI, con ricorso monitorio al Pretore di Locri, chiedeva che fosse ingiunto alla USL n.9 di Locri il pagamento della somma di lire 15.375.000, a lui asseritamente dovuta a titolo di compenso per prestazioni professionali rese a favore degli assistiti della medesima USL nel periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 marzo 1994. Il Pretore, con decreto emesso in data 21 luglio 1995, accoglieva la domanda. Proponeva opposizione la ASL n.9 (già USSL n.9) di Locri che il Pretore accoglieva con sentenza del 15 maggio 1997, revocando l'opposto decreto. Proponeva appello lo HI insistendo nelle proposte domande e aggiungendo che sussistevano in ogni caso i presupposti per il pagamento di quanto richiesto a titolo di indebito arricchimento. Nel contraddittorio con la ASL n.9 di Locri, il Tribunale, con sentenza in data 5 febbraio 1998, rigettava l'appello. Il Tribunale osservava che non risultava provato che lo HI, per il periodo anteriore al mese di febbraio 1994, avesse veramente prestato la sua attività e sottolineava che comunque, anche a ritenere vero quanto affermato dal ricorrente, la prestazione di fatto non fa sorgere un rapporto professionale tra il professionista e l'ente pubblico, dal momento che, per la sua valida costituzione, tale rapporto deve risultare da contratto scritto stipulato con le procedure previste dalla legge, ma, al massimo, un diritto del professionista ad un indennizzo per indebito arricchimento;
peraltro, rilevava il Tribunale, la relativa domanda era stata inammissibilmente proposta per la prima volta in appello. Ricorre per la cassazione di questa sentenza lo HI con due motivi. Resiste la ASL n.9 di Locri con controricorso. 3 Ң Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art.360 n.5 c.p.c.) osservando che il Tribunale ha limitato il proprio accertamento al periodo precedente il mese di febbraio 1994, senza tener conto delle prestazioni lavorative rese nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1994 e il 31 marzo 1994, la cui esecuzione risultava da specifica prova documentale, e aggiungendo che solo per questo periodo si assumeva il diritto alla retribuzione, non essendo invece in contestazione l'effettiva esecuzione delle prestazioni nonché il pagamento delle stesse nel periodo anteriore al mese di febbraio 1994. Prosegue affermando che la motivazione deve ritenersi carente anche nella parte relativa alla confutazione della esistenza del rapporto di fatto, posto che era pacifico che un rapporto contrattuale vi fosse stato e quello di fatto - che giustificava le prestazioni e la retribuzione - era la naturale conseguenza del primo. Con il secondo motivo e con deduzione di violazione di norme di diritto (art. 360 n.3 c.p.c.) sostiene che ha errato il Tribunale a non ritenere ammissibile la proposizione in appello della domanda di indebito arricchimento, in quanto la giurisprudenza di legittimità insegna che essa non costituisce domanda nuova. La Corte deve, preliminarmente, rilevare di ufficio che le Aziende sanitarie locali sono prive di legittimazione ad agire e a contraddire (cosiddetta legitimatio ad causam attiva e passiva) in materia di rapporti di debito e di credito già di pertinenza delle soppresse Unità sanitarie locali, in quanto riferibili all'attività di gestione del predetto organismo del servizio sanitario nazionale. E' giurisprudenza costante quella secondo cui la cosiddetta legitimatio ad causam (attiva e passiva) è espressione del principio dettato dall'art.81 c.p.c., a norma del quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei н casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio ed al fine di prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica anche di ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) ed in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari della pronuncia richiesta. Pertanto, nettamente si distingue dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio, che è questione diversa, concernente il merito della causa, cosicchè deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione, non potendo essere sollevata per la prima volta in cassazione (cfr., tra le ultime20 novembre 1996 n.10181, 9 febbraio 1999 n.1105, 17 dicembre 1999 n. 14270, 6 marzo 2000 n. 2517). Il dato normativo che viene in rilievo nella fattispecie è rappresentato dalla sequenza di provvedimenti (d.lgs. 30 dicembre 1992 n.502, legge 23 dicembre 1994 n.724 e 28 dicembre 1995 n. 549, e leggi regionali di attuazione) con i quali è stata disposta la soppressione delle Unità Sanitarie Locali con la contemporanea istituzione delle Aziende Unità sanitarie locali, stabilendosi altresì - per quanto concerne le posizioni di debito e di credito facenti capo originariamente ai soppressi organismi - per un verso, non già l'estinzione delle USL ma il prolungamento della loro soggettività attraverso una fase di liquidazione amministrata da una apposita gestione istituita presso ogni regione e, per altro verso, una sorta di successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza degli enti soppressi;
con la conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno di questi rapporti, la legittimazione a proporre impugnazione spetta 5 th (anche) alla regione o alla gestione liquidatoria, secondo i principi stabiliti dall'art. 111 c.p.c. per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, mentre, ove la causa abbia inizio allorquando la successione tra USL e regione si sia già verificata, l'azione va introdotta direttamente nei confronti dell'ente territoriale (o della gestione liquidatoria) cui la legge ha attribuito, in via esclusiva, l'obbligo di pagamento dei debiti delle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali (vedi Cass. S.U. 6 marzo 1997 n. 1989, 11 agosto 1997 n.7482,, 26 febbraio 1999 n.102, 30 novembre 2000 n. 1237, nonché Cass. 6 giugno 1998 n.5602, 20 dicembre 1999 n. 14343, 7 febbraio 2000 n.1348). In un caso e nell'altro, comunque, è da escludere, alla stregua del sistema normativo sopra delineato, che una causa relativa a rapporti obbligatori radicatisi nella gestione delle soppresse USL possa essere iniziata o proseguita dalle (o nei confronti delle) Aziende sanitarie locali, subentrate nello svolgimento dei compiti propri delle medesime USL. Né alla verifica, in concreto, della sussistenza della legittimazione dell'Azienda sanitaria locale n.9 di Locri ad essere parte del giudizio promosso dallo HI è di ostacolo l'intervenuta formazione del giudicato interno sulla relativa questione. Osserva in proposito la Corte, richiamando la propria costante giurisprudenza, che sulle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, il giudicato interno può formarsi quando il giudice abbia su di esse espressamente pronunciato e la relativa statuizione non abbia formato oggetto di specifico gravame, ovvero quando, avendo il giudice pronunciato nel merito su più capi di domanda, l'impugnazione abbia riguardato soltanto alcuni di essi, semprechè, tuttavia, i capi non espressamente impugnati abbiano autonoma rilevanza e non siano in stretta correlazione conseguenziale con quelli che hanno formato oggetto di specifico gravame (vedi, per tutte, Cass. S.U., 7482/97 5 agosto 1994 n.7268, 7 agosto 1989 th n.3602). 6 Nel caso in esame, non risulta dagli atti che sulla questione della legittimazione i giudici a quo si siano pronunciati e neppure che le parti abbiano mancato di impugnare una qualche statuizione che ne supponesse l'affermazione, dovendo, viceversa, evidenziarsi come l'intero accertamento di merito, contenuto nelle relative sentenze, sia tuttora oggetto di controversia. Può, quindi, la Corte procedere all'anzidetta verifica e così dichiarare la carenza di legittimazione ad causam della Azienda sanitaria locale n.9 di Locri ad essere destinataria della pronuncia richiesta con l'instaurato giudizio, poiché è pacifico che il ricorrente ha domandato, con procedimento monitorio instaurato nei confronti della USL n.9 di Locri, il pagamento di una determinata somma di denaro per prestazioni mediche eseguite in favore degli assistiti della medesima USL, facendo, quindi, valere una sua posizione creditoria avente causa in un rapporto riferibile esclusivamente alla gestione del soppresso ente. Consegue all'accertata carenza di legittimazione della ASL n.9 nell'intero giudizio, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., precludendo il difetto dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione, in particolare della legittimazione ad agire e a contraddire ogni possibilità di prosecuzione dell'azione (vedi Cass. 21 giugno 1991 n. 6990, 26 febbraio 1991 n.2021, 17 novembre 1979 n. 5984). Ravvisa la Corte la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
PQM
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'Azienda sanitaria locale n.9 di Locri nell'intero giudizio. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2001 7 Il Presidente R. G. 5864/98 R.G. 580/4/196 Il Cons. estensore felellaldit IL CANCELLIERE✓ CANCEL Depositata in Cancelleria 30 MAR. 2001 oggi, IL CANCELLITE I D A , S 0 Phill O S 1 3 L . A 3 L T T 5 , O R B . A 'A S I N E L D P L S 3 E A I 7 T D - S N I 8 G - O S 1 P O N 1 E M A I S D E I A E G A D , G O E O E R T T T L T N I S I E R A G S I E L E D L R E O D 8