Sentenza 27 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/04/2002, n. 6140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6140 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2002 |
Testo completo
E N O I Z 6 A I 8 5 R 9 R . 1 T / A S N 4 I REPUBBLICA ITALIANA - / R G 6 B E 2 06140/02 P . . R I L R . L R A P . A T D D B L E NE E A T Oggetto A T D I N I 1 E S R 3 S SEZIONE TRIBUTARIA N Tributaria 1 E E E T S . REDDITO D I N A A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PARTECIPAZIONE M Dott. Pasquale REALE - Presidente R.G. N. 4140/98 Consigliere Cron. 11781 Dott. Enrico PAPA Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Consigliere Ud.16/01/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER FALCONE - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ΤΟ, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELONI GIUSEPPE, che lo difende unitamente all'avvocato ANGELONI PIERLUIGI, giusta delega a margine;
- ricorrente
contro
UFF II DD LATINA, MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimati Commissioneavverso la sentenza n. 52/97 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 26/05/97; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 108 -1- udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo LA AN ha impugnato l'avviso di accertamento con il quale è stato rettificato il suo reddito di partecipazione del 1986, per effetto dell'accertamento di maggiori utili nei confronti della s.r.l. Caseificio L.M., di cui era socio al 50%. La Commissione Provinciale ha accolto il ricorso, ma la decisione è stata riformata totalmente dalla Commissione Regionale, che ha ritenuto sussistente in favore dell'ufficio, per la ristretta base azionaria, una presunzione non contrastata adeguatamente dal contribuente. Ha proposto ricorso il LA deducendo due motivi. Il Ministero delle Finanze non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Preliminarmente va rilevato che il LA ha convenuto come controparte l'ufficio delle Imposte Dirette di Latina, ossia un soggetto che non è legittimato ad essere parte nel giudizio in Cassazione, potendo questo soggetto partecipare solo ai giudizi di merito. Da ciò consegue inevitabilmente l'inammissibilità del ricorso, giusta l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. per tutte Cass. sentenze nn.657/00, 12315/99). Nulla va disposto per le spese, non essendosi costituito nessuno per la controparte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. E N IO Z 5 1986 Così deciso in Roma il 16.1.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. IA A . R N R 26/4/ T - IS A B T G Il cons. est. . R. U Il Presidente E L P. IB R L D. BEL A R E A T D SENSA Dr. Giuseppe Falcone Dr. P TA of 1 A 6 I AT 1 R . E N T A M IL CANCELLERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.7. APR. 2002 Innocenzo Battista IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista