Sentenza 17 dicembre 2003
Massime • 1
La revoca del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario, prevista dall'art. 175 cod.pen. nel caso in cui il condannato successivamente alla concessione del beneficio commetta un delitto, opera di diritto e ha contenuto meramente dichiarativo; pertanto, non comportando alcuna violazione ne' del divieto di "reformatio in peius", ne' della preclusione del giudicato, deve essere disposta d'ufficio anche nel giudizio di rinvio, qualora il giudice di appello non vi abbia provveduto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2003, n. 17247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17247 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/12/2003
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1686
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 33666/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT MA, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in funzione di giudice di rinvio 3 dicembre 2001 n. 4441, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Massa-Carrara 10 dicembre 1992 n. 1001, è stato dichiarato colpevole:
a) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 648 c.p.;
b) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 476 e 491 n. 2 c.p.;
c) del reato p. e p. dagli artt.81, 110 e 640 c.p.;
commesso in Carrara il 12 gennaio 1991;
e condannato, ritenuta rispetto al capo a) l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p., con la continuazione, alla pena, sospesa, di otto mesi di reclusione e L. 300.000 di multa, con revoca del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, concesso con la sentenza di primo grado. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Giovanni GALATI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con estensione al coimputato;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 10 dicembre 1992 n. 1001 il Pretore di Massa-Carrara dichiarava MA SA e UG UG colpevoli dei reati loro ascritti - perché in concorso tra loro avevano acquistato o comunque ricevuto da persona non identificata il modulo di assegno bancario n. 145 80269 della Cassa di risparmio di Carrara, provento di furto in danno di AL OR, conoscendone l'illecita provenienza;
lo avevano compilato apponendovi la firma apocrifa di CC IA, agendo al fine di conseguire il profitto del reato contestato al capo a), e lo avevano girato a CI RE, addetto a un distributore di carburanti, in pagamento di una fornitura di benzina, conseguendo il profitto corrispondente a tale fornitura e al denaro ricevuto come resto - e li condannava, ritenuta rispetto al capo a) l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p., con la continuazione, alla pena di otto mesi di reclusione e L. 300.000 di multa ciascuno con la concessione a entrambi dei benefici di legge. Contro tale decisione proponevano appello il Procuratore Generale, che lamentava la concessione agl'imputati dell'attenuante e dei benefici di legge, e il UG, chiedendo nel merito l'assoluzione dai reati ascrittigli.
A seguito del giudizio la Corte d'appello di Genova con sentenza n. 1768 del 6 dicembre 1996, ritenuta in ordine al fatto contestato al capo a) dell'imputazione l'ipotesi del 1 comma dell'art. 648 c.p., concedeva agl'imputati le attenuanti generiche e quella dell'art. 62 n. 4 c.p. e condannava ciascuno di loro alla pena di un anno di reclusione e L. 600.000 di multa.
Su ricorso degl'imputati la Corte di Cassazione, Sez. 2^, con sentenza 27 novembre 1997 n. 1168, annullava la sentenza impugnata limitatamente alla definizione giuridica del fatto contestato al capo a) della rubrica con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della medesima Corte d'appello.
La Corte d'appello di Genova con sentenza n. 4441 del 3 dicembre 2001, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocava al AT il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, concesso con la sentenza di primo grado, confermando nel resto. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- violazione dell'art. 623 lett. a) e 627 c. 3^ c.p.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché la revoca del beneficio avrebbe dovuto essere operata con la prima sentenza d'appello n. 1768 del 6 dicembre 1996, poi annullata, in quanto in quella data la condanna in base alla quale è stata disposta la revoca era già passata in giudicato;
e inoltre, le statuizioni della sentenza di primo grado concernenti i reati contestati ai capi b) e c) della rubrica non sono state oggetto d'impugnativa ed erano pertanto passate in giudicato nel momento in cui la Corte d'appello di Genova in sede di rinvio ha disposto la revoca del beneficio, per cui tale revoca spettava unicamente al giudice dell'esecuzione; in ogni caso, è stato violato anche l'art. 623 lett. a) c.p.p. perché i limiti del giudizio di rinvio sono conseguenti agli effetti propri della preclusività del giudicato, sicché il giudice di rinvio non solo deve uniformarsi alla sentenza di annullamento per quanto riguarda ogni questione di diritto da essa decisa, ma non può attrarre al suo potere decisorio statuizioni diverse da quelle devolutegli, per cui la revoca dei benefici avrebbe potuto essere operata unicamente dal giudice dell'esecuzione. L'impugnazione è infondata.
La revoca dell'ordine di non menzione della condanna nel certificato del casellario, prevista dall'ultimo comma dell'art. 175 c.p. nel caso che il condannato successivamente alla concessione del beneficio commetta un delitto, opera di diritto e, quindi, dev'essere disposta d'ufficio anche in appello ove non abbia provveduto il giudice di primo grado, indipendentemente dall'impugnazione dell'imputato, in quanto per la sua natura non discrezionale non comporta violazione del divieto di reformatio in pejus (Cass., Sez. 2^, 5 aprile 1983 n. 8755, ric. Mucci;
Sez. 5^, 31 gennaio 2000 n. 5384, ric. Cordova S.;
Sez. 5^, 25 febbraio 1999 n. 2489, ric. Alinei).;
Allo stesso modo e per il medesimo carattere di provvedimento prescritto come d'ufficio la revoca dell'ordine di non menzione della condanna dev'essere disposta dal giudice di rinvio anche qualora il giudice d'appello non abbia provveduto, perché la sua natura esclude la preclusione del giudicato.
Nella specie il certificato del casellario giudiziale allegato agli atti in primo grado, rilasciato il 1 dicembre 1992, cioè nove giorni prima della pronuncia della sentenza, non riportava alcun precedente penale, per cui l'ordine di non menzione è stato correttamente emesso. Lo stesso certificato, aggiornato per il giudizio d'appello, riportava in data 27 agosto 1996 il precedente di oltraggio e danneggiamento, per cui con la sentenza d'appello si sarebbe dovuta disporre la revoca del beneficio. Vi ha provveduto il Giudice di rinvio, uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale suesposto. Pertanto le censure mosse dal ricorrente appaiono infondate.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2004