Sentenza 28 maggio 2013
Massime • 1
In caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, il tribunale del riesame deve disporre la restituzione del bene, salvo che il vincolo non debba permanere in ragione di un distinto provvedimento di sequestro conservativo o preventivo, in quanto il codice di rito non prevede un ordine di restituzione, da parte del P.M. o del G.I.P., che debba seguire alla statuizione del giudice dell'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, che in presenza di un sequestro riguardante documentazione aveva riconosciuto al P.M. il potere di valutare se estrarre copia della stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2013, n. 26291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26291 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 28/05/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 890
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 16661/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO NT IZ N. IL 16/10/1960;
OL DR N. IL 11/02/1965;
avverso l'ordinanza n. 867/2012 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 25/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI Angelo;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO F. M., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. CARIA Caterina del Foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 25.3.2013 il Tribunale del riesame di Roma - su ricorso di IN TE IO ed altri - annullava il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal PM presso il Tribunale di Roma il 26.9.2012. 2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione l'TO a mezzo del difensore deducendo violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, assumendo che il Tribunale, contraddittoriamente rispetto alla motivazione che accoglieva le doglianze difensive, avrebbe riconosciuto al PM la possibilità di mantenere il vincolo sulle cose sequestrate in ragione della facoltà riconosciutagli di riprodurre in copia il materiale cartaceo ed informatico.
3. Il ricorso è ammissibile e fondato.
4. In tema di giudizio di riesame di misura cautelare reale, perché sia ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame deve sussistere l'interesse alla impugnazione, che si ravvisa quando sia stato emesso un provvedimento idoneo a produrre una lesione nella sfera giuridica dell'impugnante e questi solleciti la eliminazione o la riforma dello stesso per la realizzazione di un risultato a sè giuridicamente favorevole. (Sez. 6^, Ordinanza n. 26012 del 27/04/2004 Rv. 229977 Imputato: Manghisi).
5. Le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo che non ricorra una delle tre seguenti ipotesi, e cioè che il giudice non ne disponga il sequestro conservativo o non le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero non ne ordini la confisca (Sez. U, Sentenza n. 9149 del 03/07/1996 Rv. 205706 Imputato: Chabni Samir).
6. L'ordine di restituzione della cosa sequestrata è consequenziale alla statuizione relativa alla illegittimità del sequestro, sicché il tribunale del riesame deve autonomamente disporre la restituzione del bene dissequestrato e non è chiamato a decidere esclusivamente in ordine al mantenimento della misura reale, non essendo, infatti, prevista dal codice di rito la emissione di un autonomo ordine di restituzione da parte del P.M. o del G.I.P. successivo alla statuizione di tale organo giudicante
(Sez. 3^, Sentenza n. 39370 del 26/10/2006 Rv. 235494 Imputato:
Morrone).
7. Nella specie, il Tribunale, pur annullando il decreto impositivo del vincolo cautelare, non solo ha omesso di statuire la conseguente doverosa restituzione delle cose illegittimamente sequestrate, ma ha anche riconosciuto all'accusa il potere di valutare la eventuale permanenza di esigenze investigative in ragione delle quali disporre la riproduzione in copia del materiale sequestrato.
8. In tal modo si è realizzata una reale compressione del diritto alla restituzione conseguito con l'annullamento del vincolo cautelare che non può giustificare alcun ulteriore effetto sulla documentazione cartacea ed informatica originariamente sequestrata e, nella specie, legittimarne la riproduzione, che solo dalla legittima apposizione del vincolo può discendere.
9. Deve, pertanto, procedersi all'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla omessa restituzione, dovendosi disporre, ai sensi dell'art. 621 c.p.p., l'immediata restituzione di quanto in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa restituzione della documentazione cartacea ed informatica agli aventi diritto, restituzione che dispone. Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alla Procura della Repubblica d Roma.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2013