Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2013, n. 26291
CASS
Sentenza 28 maggio 2013

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In caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, il tribunale del riesame deve disporre la restituzione del bene, salvo che il vincolo non debba permanere in ragione di un distinto provvedimento di sequestro conservativo o preventivo, in quanto il codice di rito non prevede un ordine di restituzione, da parte del P.M. o del G.I.P., che debba seguire alla statuizione del giudice dell'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, che in presenza di un sequestro riguardante documentazione aveva riconosciuto al P.M. il potere di valutare se estrarre copia della stessa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2013, n. 26291
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26291
    Data del deposito : 28 maggio 2013

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