Sentenza 21 ottobre 2015
Massime • 1
Non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi si attribuisce una falsa qualità personale cui la legge non ricollega alcuno specifico effetto giuridico. (Fattispecie in cui l'imputato si era presentato come agente dell'UCIGOS, ufficio che, già all'epoca dei fatti, non rappresenta più un'articolazione della pubblica sicurezza, per essere stato sostituito dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione).
Commentario • 1
- 1. Sostituzione di persona: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 494 c.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 maggio 2022
Indice: 1) Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? 2) Quando si configura il reato di sostituzione di persona? 3. Qual è l'elemento psicologico del reato? 4. Il concorso di persone nel reato di sostituzione di persona 5. Le cause di giustificazione del reato 6. Il tentativo nel reato di sostituzione di persona 7. I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? La sostituzione di persona è reato procedibile d'ufficio, e di competenza del tribunale in composizione monocratica. Il delitto di sostituzione di persona è un reato sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce altro delitto contro la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2015, n. 16673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16673 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2015 |
Testo completo
1 6 6 7 3/ 1 6 16673 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Dott. Maurizio Fumo - Presidente - U.P. - 21.10.2015 Sentenza N. 3121 dott.ssa Maria Vessichelli R.G.N. 2904/2015 dott. Carlo Zaza dott.ssa Rossella Catena dott. Alfredo Guardiano -Relatore- ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA AN TO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Catania il 3.7.2012; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste;
' udito per il ricorrente il difensore di fiducia, avv. Walter Salvatore Pompeo, del Foro di Caltagirone, che ha concluso aderendo alla richiesta del pubblico ministero ovvero chiedendo, in subordine, l'applicazione del disposto dell'art. 131 bis, c.p. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 3.7.2012 la corte di appello di Catania, su impugnazione del pubblico ministero, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Catania, in data 5.12.2011, aveva assolto NA AN TO dal reato ex art. 494, c.p. (di cui al capo A), perché il fatto non sussiste, e dal reato ex art. 340, c.p. (di cui al capo B), perché il fatto non costituisce reato, dichiarava il suddetto imputato colpevole del reato di cui al capo A), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, mentre dichiarava inammissibile l'appello in relazione al reato di cui al capo B).
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 494, c.p., ad avviso del ricorrente non configurabile in quanto: 1) la qualità di agente dell'UCIGOS, che l'imputato si era attribuito, era, all'epoca di commissione dei fatti priva di effetti giuridici nel nostro ordinamento, posto che il suddetto ufficio investigativo nel 2009 era già stato soppresso da molti anni;
2) nemmeno per un momento i destinatari delle richieste di informazioni avanzate dal NA (personale della Questura di Catania addetto alla centrale operativa del 113 e della D.I.G.O.S.) 2 sono caduti in errore, ritenendo che il loro interlocutore fosse un agente dell'UCIGOS, come si evince dalla comunicazione di notizia di reato acquisita agli atti;
3) sarebbe comunque applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 49, c.p., stante l'evidente inidoneità dell'azione, anche in considerazione della specifica competenza professionale dei destinatari delle richieste, a produrre qualsiasi effetto ingannatorio, profili tutti, evidenzia il ricorrente, sui quali la corte non si è pronunciata, pur essendo stati prospettati con le note difensive depositate il 5.12.2011. 3. Il ricorso va accolto in ragione della fondatezza del motivo di ricorso sub n. 1), che assorbe in sé ogni altra censura.
4. Evidente, invero, appare l'errore di diritto commesso dalla corte territoriale nel ricondurre la condotta addebitata al NA al paradigma normativo di cui all'art. 494, c.p. All'imputato, infatti, viene addebitato di essersi attribuito falsamente la qualità di appartenente alla direzione centrale dell'U.C.I.G.O.S., nel corso di due colloqui telefonici intercorsi con soggetti facenti parte del personale della Questura di Catania, addetto al servizio operativo 113 e, successivamente, della D.I.G.O.S., inducendoli in errore sul possesso da parte sua della suddetta qualità, al fine di ottenere informazioni relative ad un convegno sindacale della "ALAI-CISL", che si sarebbe dovuto svolgere a Catania. Orbene proprio la particolare qualità di cui il NA si è indebitamente "appropriato" non consente di affermare la sussistenza della fattispecie di reato prevista dall'art. 494, c.p. Ed invero, come affermato dall'orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona consiste nell'indurre taluno in errore, 3 sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, O attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, e il delitto si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore con i mezzi indicati dalla legge (cfr. Cass., sez. VI, 03/11/2010, n. 41686, rv. 248817; Cass., sez. VI, 08/01/2014, n. 4394, rv. 258281; Cass., sez. V, 19/06/2008, n. 41142, rv. 241590; Cass., sez. V, 21/01/1999, n. 3645). Ne deriva che non è condotta idonea ad integrare il reato suddetto, l'essersi l'imputato attribuito una qualità da cui non è possibile fare discendere specifici effetti giuridici. Ciò è quanto si è verificato nel caso in esame, poiché si contesta al NA di essersi attribuito una qualità inidonea a determinare specifici effetti giuridici, posto che l'U.C.I.G.O.S. (acronimo di "Ufficio centrale per le investigazioni generali e per le operazioni speciali"), costituito nel 1978, non rappresenta più un'articolazione della pubblica sicurezza, essendo stato sostituito, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e), l. 1 aprile 1981 n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza") dalla "Direzione centrale della polizia di prevenzione". Di tale mutamento, peraltro, dà conto la stessa corte territoriale (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso), senza tuttavia trarne le dovute conseguenze sul piano della insussistenza del reato di cui si discute, non ravvisandosi, inoltre, la possibilità di qualificare diversamente la condotta dell'imputato.
4. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, ai sensi dell'art. 620, c.p.p., la sentenza oggetto di ricorso va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
4 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma il 21.10.2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente т DEFORTATA IN CANCELLERIA addi 21 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIANO Caffeela Lanzuise хумн 5