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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15644 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. AM RI nato a [...] il [...] 2. Società "Studio Dentistico della dott.sa GA RI ed ES IN s.a.s." avverso la sentenza del 09/10/2019 della Corte di Appello di Messina. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Felicetta MARINELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Giovanni CALAMONERI, difensore della parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Messina -A.U.S.L. n. 5-, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avv. Salvatore STROSCIO, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20 aprile 2018 il Tribunale di Messina ha condannato RI AM alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, applicato nei confronti della Società "Studio Dentistico della dott.sa GA RI ed ES IN s.a.s." la sanzione amministrativa di 200 quote da 300 euro ciascuna, disposto la confisca dei beni in sequestro e 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15644 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 09/12/2022 condannato la AM al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore della parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Messina -A.U.S.L. n. 5-. 2. I ricorrenti, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Messina, in data 9 ottobre 2019, in parziale riforma della predetta sentenza di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RI AM per sopravvenuta prescrizione dei reati e confermato la sentenza nel resto. 3. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen., 49, 640-quater e 322-ter cod. pen. e 19 d.lgs. 231/2001. La Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la confisca dei beni ancora in sequestro per un valore corrispondente al profitto afferente a ciascun delitto per cui è intervenuta condanna, nonostante non fosse possibile disporre detta confisca in quanto il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. non rientra tra quelli elencati dall'art. 322-bis cod. pen. in relazione all'art. 322-ter cod. pen. I giudici di appello, inoltre, non avrebbero sottratto dal complessivo importo dei profitti dei reati rubricati le somme in relazione ai reati per il quale la ricorrente è stata assolta dal primo giudice. 4. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 50 e 63 cod. proc. pen. e 112 Cost. 4.1. Secondo i ricorrenti, i contestati reati di truffa in danno dello Stato non sarebbero configurabili in assenza della complicità dei medici di base che omettevano il controllo sulle richieste di prestazioni sanitarie avanzate dalla AM e dei pazienti che, non avendo denunciato all'ASL «le cure non ricevute o quelle che non lo avevano appagato», concorrevano nella commissione del falso. Di conseguenza, l'esame delle persone informate sui fatti doveva essere interrotto immediatamente dopo che gli stessi avevano dichiarato di non esser stati sottoposti a minaccia per certificare il falso e di non esser stati tratti in inganno, per procedere alla nomina di un difensore. La motivazione sarebbe, quindi, fondata sulle dichiarazioni di soggetti che sono stati erroneamente escussi nella fase dibattimentale come testimoni nonostante avessero già reso dichiarazioni auto-indizianti con conseguente inutilizzabilità erga omnes delle deposizioni assunte in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. 4.2. La Corte avrebbe, inoltre, erroneamente ritenuto la sussistenza del reato di truffa descritto al capo 52 dell'imputazione con motivazione carente in quanto priva dell'indicazione degli elementi da cui è stata desunta «l'esistenza di una 2 attività concorsuale che a norma dell'art. 49 c.p. era da giudicare impossibile con giudizio ex ante trattandosi di prestazioni odontoiatriche che il SSN non avrebbe mai pagato» (vedi pagg. 6 e 7 del ricorso). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello. 1.1. La lettura dell'atto di appello comprova che i motivi di gravame avevano ad oggetto esclusivamente la richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto, la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Le doglianze non possono esser, peraltro, dedotte per la prima volta in sede di legittimità non avendo ad oggetto questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. 1.2. Va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, Montini, non massimata). Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). 2. La prima doglianza indicata nel secondo motivo di ricorso è generica ed aspecifica in quanto meramente reiterativa di identica censura, già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale che ha escluso la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. evidenziata con l'atto di appello. 2.1. Deve esser ribadito, in proposito, che la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di 3 aspecificità (in tal senso Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 2.2. I giudici di appello, con motivazione ineccepibile in punto di logica e coerente con le risultanze istruttorie, hanno evidenziato l'insussistenza di elementi da cui desumere il coinvolgimento dei soggetti escussi come testimoni nelle condotte fraudolente poste in essere dalla AM e la conseguente corretta escussione degli stessi quali testimoni ex art. 497 cod. proc. pen. (vedi pagg. 63 e 64 della sentenza impugnata). L'accertamento di fatto, svolto dalla Corte territoriale, sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica e dunque non censurabile in questa sede (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584; Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 - 01) ha dato conto delle ragioni per le quali, al di là della veste formale, pacificamente mai assunta, i testimoni esaminati, non fossero soggetti da reputarsi «indagabili», al momento delle deposizioni rese. 2.3. La Corte territoriale ha fatto, quindi, corretto uso del principio di diritto secondo cui l'obbligo di applicare il disposto dell'art. 63 cod. proc. pen. insorge esclusivamente laddove emergano, ictu ocuii, elementi precisi di reità, elementi che non possono automaticamente inferirsi dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere penale a suo carico. Occorre pertanto che dette vicende presentino connotazioni tali da indurre a ravvisare concretamente la sussistenza di elementi di spessore indiziante sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di indagato, non essendo sufficienti meri sospetti, ipotesi investigative o intuizioni personali dell'autorità procedente (vedi Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417-01; Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 - 01). 3. L'ulteriore doglianza con la quale la difesa lamenta la mancata assoluzione dal reato di cui al capo 52) in considerazione della ritenuta applicabilità dell'art. 49 cod. pen., oltre ad essere del tutto generica in quanto contraddistinta dalla declinazione di minimali affermazioni apodittiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici merito, ha ad oggetto una censura non dedotta in sede di appello e, quindi, non consentita per i motivi indicati al § 1. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 4 L'imputata RI AM deve, infine, essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata AM RI alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Messina A.U,S.L. n. 5, che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei/00, oltre accessori di legge. Così deciso il 9 dicembre 2022 Sentenza con motivazione semplificata
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Felicetta MARINELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Giovanni CALAMONERI, difensore della parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Messina -A.U.S.L. n. 5-, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avv. Salvatore STROSCIO, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20 aprile 2018 il Tribunale di Messina ha condannato RI AM alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, applicato nei confronti della Società "Studio Dentistico della dott.sa GA RI ed ES IN s.a.s." la sanzione amministrativa di 200 quote da 300 euro ciascuna, disposto la confisca dei beni in sequestro e 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15644 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 09/12/2022 condannato la AM al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore della parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Messina -A.U.S.L. n. 5-. 2. I ricorrenti, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Messina, in data 9 ottobre 2019, in parziale riforma della predetta sentenza di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RI AM per sopravvenuta prescrizione dei reati e confermato la sentenza nel resto. 3. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen., 49, 640-quater e 322-ter cod. pen. e 19 d.lgs. 231/2001. La Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la confisca dei beni ancora in sequestro per un valore corrispondente al profitto afferente a ciascun delitto per cui è intervenuta condanna, nonostante non fosse possibile disporre detta confisca in quanto il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. non rientra tra quelli elencati dall'art. 322-bis cod. pen. in relazione all'art. 322-ter cod. pen. I giudici di appello, inoltre, non avrebbero sottratto dal complessivo importo dei profitti dei reati rubricati le somme in relazione ai reati per il quale la ricorrente è stata assolta dal primo giudice. 4. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 50 e 63 cod. proc. pen. e 112 Cost. 4.1. Secondo i ricorrenti, i contestati reati di truffa in danno dello Stato non sarebbero configurabili in assenza della complicità dei medici di base che omettevano il controllo sulle richieste di prestazioni sanitarie avanzate dalla AM e dei pazienti che, non avendo denunciato all'ASL «le cure non ricevute o quelle che non lo avevano appagato», concorrevano nella commissione del falso. Di conseguenza, l'esame delle persone informate sui fatti doveva essere interrotto immediatamente dopo che gli stessi avevano dichiarato di non esser stati sottoposti a minaccia per certificare il falso e di non esser stati tratti in inganno, per procedere alla nomina di un difensore. La motivazione sarebbe, quindi, fondata sulle dichiarazioni di soggetti che sono stati erroneamente escussi nella fase dibattimentale come testimoni nonostante avessero già reso dichiarazioni auto-indizianti con conseguente inutilizzabilità erga omnes delle deposizioni assunte in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. 4.2. La Corte avrebbe, inoltre, erroneamente ritenuto la sussistenza del reato di truffa descritto al capo 52 dell'imputazione con motivazione carente in quanto priva dell'indicazione degli elementi da cui è stata desunta «l'esistenza di una 2 attività concorsuale che a norma dell'art. 49 c.p. era da giudicare impossibile con giudizio ex ante trattandosi di prestazioni odontoiatriche che il SSN non avrebbe mai pagato» (vedi pagg. 6 e 7 del ricorso). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello. 1.1. La lettura dell'atto di appello comprova che i motivi di gravame avevano ad oggetto esclusivamente la richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto, la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Le doglianze non possono esser, peraltro, dedotte per la prima volta in sede di legittimità non avendo ad oggetto questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. 1.2. Va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, Montini, non massimata). Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). 2. La prima doglianza indicata nel secondo motivo di ricorso è generica ed aspecifica in quanto meramente reiterativa di identica censura, già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale che ha escluso la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. evidenziata con l'atto di appello. 2.1. Deve esser ribadito, in proposito, che la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di 3 aspecificità (in tal senso Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 2.2. I giudici di appello, con motivazione ineccepibile in punto di logica e coerente con le risultanze istruttorie, hanno evidenziato l'insussistenza di elementi da cui desumere il coinvolgimento dei soggetti escussi come testimoni nelle condotte fraudolente poste in essere dalla AM e la conseguente corretta escussione degli stessi quali testimoni ex art. 497 cod. proc. pen. (vedi pagg. 63 e 64 della sentenza impugnata). L'accertamento di fatto, svolto dalla Corte territoriale, sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica e dunque non censurabile in questa sede (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584; Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 - 01) ha dato conto delle ragioni per le quali, al di là della veste formale, pacificamente mai assunta, i testimoni esaminati, non fossero soggetti da reputarsi «indagabili», al momento delle deposizioni rese. 2.3. La Corte territoriale ha fatto, quindi, corretto uso del principio di diritto secondo cui l'obbligo di applicare il disposto dell'art. 63 cod. proc. pen. insorge esclusivamente laddove emergano, ictu ocuii, elementi precisi di reità, elementi che non possono automaticamente inferirsi dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere penale a suo carico. Occorre pertanto che dette vicende presentino connotazioni tali da indurre a ravvisare concretamente la sussistenza di elementi di spessore indiziante sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di indagato, non essendo sufficienti meri sospetti, ipotesi investigative o intuizioni personali dell'autorità procedente (vedi Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417-01; Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 - 01). 3. L'ulteriore doglianza con la quale la difesa lamenta la mancata assoluzione dal reato di cui al capo 52) in considerazione della ritenuta applicabilità dell'art. 49 cod. pen., oltre ad essere del tutto generica in quanto contraddistinta dalla declinazione di minimali affermazioni apodittiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici merito, ha ad oggetto una censura non dedotta in sede di appello e, quindi, non consentita per i motivi indicati al § 1. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 4 L'imputata RI AM deve, infine, essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata AM RI alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Messina A.U,S.L. n. 5, che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei/00, oltre accessori di legge. Così deciso il 9 dicembre 2022 Sentenza con motivazione semplificata