Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 6749
CASS
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dedotta prescrizione dei reati

    Non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui essa sia maturata nel corso del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate in sede esecutiva le sole cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. L'ordine di demolizione deve essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 6, comma 6, del P.T.P. dell'isola d'Ischia

    L'odierna impugnazione ha ad oggetto esclusivamente l'ordine di demolizione conseguente alla violazione della normativa urbanistica, e non anche il diverso e autonomo ordine di rimessione in pristino disposto in relazione all'ulteriore reato previsto dalla L. n. 431 del 1985.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 6749
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6749
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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