Sentenza 23 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2003, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
ее 0 09 92/0 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.14459/01 Dott. Giovanni Presidente OLLA Cron. 2120 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Rep315 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere CECCHERINI Dott. Aldo Ud. 13.06.02 Dott. Fabrizio Consigliere FORTE ha pronunciato la seguente: OGGETTO:responsa bilità per danno da SENTENZA illecito sul ricorso proposto da: AN MI, elettivamente domiciliato in Roma, via Michele Mercati 51, presso l'avv.Ennio Luponio, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. j . M Giuseppe Abbamonte, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA e MINISTERO dell' ECONOMIA e delle FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri in carica p.t., domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
1 6/1362 2002
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1617 del 15.02/15.05.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Uditi gli avv.ti Luponio ed Abbamonte per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto;
Svolgimento del processo Risulta dalla narrativa della sentenza impugnata che la Circoscrizione Aeroportuale di Roma Fiumicino intimava al dipendente IC il licenziamento immediato con lettera 19.07.85, a seguito del rifiuto di nulla osta, da parte della G.d.F., al rilascio del tesserino di accesso alla zona doganale aeroportuale. Il Pretore del lavoro, adito dal IC, accertato che il diniego di nulla osta era motivato, da parte della G.d.F., dalla pendenza a carico del IC di procedimento penale per ricettazione e truffa, rigettava la inibitoria. Peraltro, a seguito di sollecitazione dell'avv. Minghelli, legale del IC, che dimostrava l'esistenza di sentenza assolutoria del tribunale di Roma, emessa in data 25.2.81 e divenuta irrevocabile il 28.03.81, con nota 4.01.86 la G.d.F. riconosceva di aver negato il nulla osta sulla base di inesatte informazioni della Procura della Repubblica di Roma e, con sentenza : 2 Caf 10.12.86 il Pretore dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegra del IC nel posto di lavoro. Il 18.03.87 il tesserino veniva rilasciato ma il tribunale, su appello della società aeroportuale, con sentenza 26.01.90 n.603 riformava la sentenza del Pretore confermando il licenziamento e la Cassazione rigettava il ricorso del IC. Con atto di citazione notificato il 20.10.93 e 20.01.94 il IC conveniva in giudizio sia il Ministero delle Finanze che il Ministero di G. e G. assumendo che il licenziamento era dipeso dal mancato rilascio del tesserino, a sua volta dipendente dalla errata segnalazione di pendenze penali da parte della Procura della Repubblica di Roma;
chiedeva perciò, ai Ministeri convenuti, il risarcimento del danno, quantificato in lire tre miliardi, pari alla somma tra le retribuzioni non percepite dal dì del licenziamento a quello del pensionamento e quanto gli sarebbe spettato a titolo di trattamento di quiescenza, nella esatta misura da accertare mediante c.t.u. Il tribunale di Roma, con sentenza 10.03.97 n.5260, rigettava la pretesa risarcitoria, ritenendo non provata né la illiceità del comportamento della P.A., né la sussistenza del nesso di causalità tra diniego del nulla osta e licenziamento. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza 15.02./15.05.00 impugnata in questa sede, ha affermato la propria giurisdizione, anche se la pretesa risarcitoria doveva considerarsi relativa ad una posizione di interesse legittimo a fronte del potere discrezionale di concedere il nulla osta aeroportuale- sulla base della decisione 500/99 S.U.; ha riconosciuto provata 3 Caf -o delsia la responsabilità della Procura della Repubblica di Roma comando della G.d.F.- per aver fornito informazioni inesatte o quantomeno incomplete circa l'esistenza di precedenti penali, sia il nesso di causalità tra il diniego di nulla osta ed il licenziamento subito dal IC ed ha confermato la sentenza di primo grado nell'assunto che gli effetti della risoluzione del rapporto potevano essere non confermati, in sede giurisdizionale, ove il IC avesse tempestivamente adottato le opportune iniziative, anche di natura cautelare, nelle competenti sedi giudiziaria. Infatti, una tempestiva impugnazione del diniego di nulla osta avrebbe paralizzato, in sede giurisdizionale, gli effetti del diniego di nulla osta, determinando l'accoglimento della inibitoria ed il rilascio, in tempi tecnici presumibilmente brevi, il rilascio del tesserino. Avrebbe inoltre, per i motivi che la sorreggevano, imposto al datore di lavoro la revoca del licenziamento “atteso che la temporanea impossibilità della prestazione appariva di così breve durata da non giustificare il mantenimento del recesso". Inoltre, costituiva ragione ulteriore di rigetto “la assenza di qualsiasi elemento di prova per la quantificazione del danno", dato che l'onere probatorio imponeva al IC di fornire prove circa la retribuzione percepita, l'inquadramento professionale e la disciplina contrattuale applicabile, non potendosi affidare alla c.t.u. una funzione esplorativa e suppletiva dell'onere della parte. Spese compensate per la particolarità della fattispecie. Contro tale sentenza AN IC ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, con atto notificato il 1° giugno 2001. 4 Caf Resistono, con controricorso notificato il 4.07.01, il Ministero delle Finanze ed il Ministero di Grazia e Giustizia. Motivi della decisione Col primo motivo, la sentenza viene censurata per violazione degli artt. 1463, 1464, 2043, 1227, primo e secondo comma cc, nonché per vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente che, poiché una impossibilità lavorativa, anche parziale e temporanea, è considerata dalla giurisprudenza sufficiente a giustificare il licenziamento -indirizzo riaffermato nel contenzioso svoltosi tra il IC e la società aeroportuale dalla Cassazione 1970/92 e solo in successive pronunce reso meno rigido- il giudizio amministrativo sarebbe risultato inutile, sia perché ben avrebbe potuto il giudice ordinario disapplicare il diniego di nulla osta, sia perché, in ogni caso, l'impossibilità già verificatasi era sufficiente a giustificare la risoluzione. Inoltre, la denegata erronea scelta del IC poteva, nel caso, costituire, ai sensi dell'art. 1227.1 cc, ragione di riduzione del risarcimento e non comportarne la esclusione, come previsto, per altre ragioni, dal secondo comma dello stesso articolo. Col secondo motivo del ricorso si deduce che una eventuale impugnazione del diniego non avrebbe avuto efficacia paralizzante del giudizio di opposizione al licenziamento, perchè la sospensione necessaria ex art. 295 cpc era ammessa, all'epoca, soltanto quando il giudizio amministrativo indicato come pregiudiziale verteva su diritti soggettivi e, comunque, quando vi era identità tra i soggetti del giudizio amministrativo ed i soggetti del giudizio ordinario. Si doveva considerare, inoltre, che il rilascio del nulla osta avrebbe comportato la improcedibilità, per carenza di interesse, 5 Cof del ricorso al giudice amministrativo, mentre la società aeroportuale non avrebbe ugualmente riammesso il IC al lavoro, così come non l'aveva riammesso dopo la pronuncia pretoria. Era quindi contraddittorio da un lato ritenere ingiustificato il licenziamento e dall'altro addossarne la responsabilità al IC per non aver proposto ricorso al Tar. Col terzo motivo si assume vizio di motivazione nell'assunto che, se il IC avesse subito fatto valere i motivi di invalidità del diniego, la società avrebbe dovuto soprassedere al licenziamento, quando la stessa sentenza riconosce la frettolosità del licenziamento, intimato senza un minimo di indagine al riguarda dei motivi di diniego del nulla osta. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perché, sotto vari profili, sono rivolti a contestare l'utilità di quell'immediata impugnazione del provvedimento di diniego di nulla osta la cui omissione è, per la sentenza d'appello, ragione di rigetto della pretesa risarcitoria. La sentenza impugnata muove da due affermazioni che, non essendo state impugnate, costituiscono giudicato: il nesso di causalità tra diniego del nulla osta e licenziamento ed il colposo comportamento illegittimo della P.A. Non è quindi sul nesso causale -come concausa efficiente- che incide il difetto di diligenza addebitato al IC, ma sulle conseguenze del licenziamento, che avrebbero potuto, secondo la Corte territoriale, essere completamente evitate da una tempestiva reazione, anche nella sola sede amministrativa (ivi, c.10-11). E' quindi in relazione al disposto dell'art. 1227.2 cc che la questione va esaminata, tenendo conto che non è qui in discussione né se la sentenza potesse estendere il proprio esame, d'ufficio, a tale aspetto della Caf vicenda, né se la reazione, in via amministrativa od in via giurisdizionale, rientrasse nei limiti della normale diligenza. E, se i tempi del giudizio amministrativo -sia pure per la sola sospensiva- non sarebbero stati, verosimilmente, così solleciti da evitare il licenziamento, dal momento che la impossibilità temporanea doveva valutarsi in relazione alla "persistenza o meno nel datore di lavoro dell'interesse a ricevere le ulteriori prestazioni del lavoratore forzatamente assente deve essere valutata (nell'ambito di un giudizio riservato al giudice del merito) alla stregua dei criteri fissati dall'art. 3 della 1. 15 luglio 1966 n. 604 per il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, cioè in relazione alle oggettive esigenze dell'impresa, tenendo conto delle dimensioni della stessa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, del periodo di assenza del lavoratore, della ragionevolmente prevedibile (secondo un giudizio "ex ante") protrazione della medesima e della natura delle mansioni espletate dal lavoratore" (Cass. 1970/92 resa nella causa IC Società Aeroporti Roma), non è forse altrettanto censurabile la sentenza quando si richiama al potere di autotutela dell'autorità amministrativa od assume che la sollecita segnalazione dell'errore avrebbe impedito alla società aeroportuale di insistere nel licenziamento. E' tuttavia per altro, assorbente motivo che la sentenza impugnata ha rigettato l'appello del IC. Rileva infatti la C.d.A. che il IC, pur chiedendo un risarcimento di tre miliardi di lire, non ha fornito alcun elemento di prova circa la retribuzione percepita, l'inquadramento professionale, la disciplina contrattuale applicabile, invocando invece una c.t.u. che, nel contesto, verrebbe ad assumere una funzione esplorativa e 7 Cof sostitutiva, volta all'acquisizione di quegli elementi di fatto che la parte non ha né allegato né provato. Il ricorrente sostiene quarto motivo del ricorso- che, risultando per tabulas sia la qualifica del IC (impiegato di IV livello), sia la retribuzione percepita, le future retribuzioni, costituendo danno futuro, non potevano essere quantificate se non attraverso una c.t.u. che poteva, in ogni caso, costituire mezzo di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche. Sussisteva, inoltre, la possibilità di ammettere la consulenza in applicazione analogica di quanto consentito dagli artt. 424 e 425 cpc, data la natura della controversia;
la possibilità di ricorrere alla norma dettata dall'art.
4.3 dl 857/76 conv. in l.s. 39/77, dettato per i danni futuri da incidenti stradali;
la possibilità di procedere a valutazione equitativa del danno. La censura conferma l'inadempienza del IC all'onere probatorio che gli incombeva. Non si tratta, infatti, di stabilire, in contraddittorio col datore di lavoro, l'entità della retribuzione dovuta o di quantificare un risarcimento di danni alla persona a seguito di incidente stradale, ipotesi nelle quali il danno è provato e le norme richiamate (artt. 424 e 425 cpcp, art.
4.3 dl 857/76) soccorrono nella liquidazione, ma di fornire la prova dei danni che l'illecito ha causato, adempiendo all'onere probatorio che, in forza del titolo legale della pretesa, grava sul danneggiato. E' quindi inconferente il richiamo al disposto dell'art. 1226 in relazione all'art. 2056 cc, dato che la valutazione equitativa soccorre nella liquidazione di un danno già provato nella sua sussistenza, prova che invece, secondo quanto assume la sentenza impugnata, non è stata fornita né può essere fornita 8 Caf mediante consulenza, perché tale strumento è destinato a fornire la valutazione tecnica di fatti già acquisiti e non a supplire all'onere probatorio della parte (Cass. 10871/99; 3423/98; 342/97; 1467/94). Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Le spese seguiranno la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessivi €. 1510,02, di cui €. 1500,00 per onorari. Roma, 13 giugno 2002 From th Il Presidente Cons. est CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta l'iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 11.25.09.13 aln 13.22.84. CORTE SUPREMA DE CASSAZIONE (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) Prima S richa Civile IL FUNZIONARIO Depositate in Cancelleria IL CANCELLIERE 23 GEN. 2003. Luisa Passinetti IL CANCELLIERE a Caf