Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma primo, lett. d), e 37, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per la parte in cui non prevedono la ricusabilità nell'ipotesi di grave inimicizia tra il giudice, o un suo prossimo congiunto, e il difensore, giacché è il solo rapporto di ostilità tra giudice e parte privata a costituire serio ed univoco pericolo per la serenità ed imparzialità del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2010, n. 27711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27711 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 778
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 42727/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sisto Francesco Paolo;
Avverso Ordinanza Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, emessa il 17/04/09;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile;
Letta la richiesta scritta, in data 09/02/2010 del PG della Cassazione nella persona del dott. Luigi Riello che ha concluso per Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con ordinanza emessa il 17/04/09 - provvedendo sulla dichiarazione di ricusazione proposta l'11/02/09 dall'avv. Francesco Paolo Sisto nei confronti del giudice monocratico del Tribunale di Taranto, dott. Luciano Lamarca, in relazione al procedimento penale
contro
IC LA ed CO MI - dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione.
L'avv. Francesco Paolo Sisto in proprio proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. c).
In particolare il ricorrente, in via preliminare sollevava questione di legittimità costituzionale del art. 36 c.p.p., comma 1, lett. d) e art. 37 c.p.p., comma 1, lett. a), nella parte in cui limitava la ricorrenza del presupposto per la ricusazione del giudice alla sola inimicizia grave intercorrente tra lo stesso ed una delle parti private;
il tutto in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.. Nel merito il ricorrente esponeva nella sostanza che la decisione impugnata era errata in diritto poiché le dichiarazioni di ricusazione, in base ad interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui ai citati art. 36, comma 1, lett. d) e art. 37 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 41 c.p.p., andava estesa anche alla posizione del difensore della parte.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 09/02/2010, chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'avv. Francesco Paolo Sisto è il difensore di LA IC, imputato, unitamente ad CO MI del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, il tutto nell'ambito del procedimento penale n. 937204/04 RG pendente davanti al Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Luciano Lamarca.
L'avv. Francesco Paolo Sisto - dopo aver esposto che sussisteva sia un rapporto di debito lo credito art. 36 c.p.p., lett. a), sia grave inimicizia tra l'istante ed il magistrato Luciano Lamarca art. 36 c.p.p., lett. d) il tutto a seguito di procedimento civile (per risarcimento danni) pendente tra le citate parti;
nonché a causa di procedimento penale pendente nei confronti dell'avv. Sisto, nel quale il dott. Lamarca aveva la veste processuale di persona offesa (come specificamente indicato in atti) - chiedeva la ricusazione del citato magistrato.
La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con ordinanza emessa il 17/04/09, dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione de qua. L'avv. Francesco Paolo Sisto proponeva l'attuale ricorso per Cassazione. Tanto premesso in fatto, si rileva che la Corte Territoriale ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione. In particolare la Corte ha evidenziato:
1. che - in relazione alla prima ipotesi di ricusazione di cui all'art. 36 c.p.p., lett. a) e art. 37 c.p.p. - la sola citazione in giudizio del magistrato ricusato per responsabilità extracontrattuale non era idonea a qualificare il giudice come "debitore" del difensore, con conseguente esclusione della predetta causa di ricusazione;
2. che - in relazione alla seconda causa di ricusazione di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) e art. 37 lett. a) - la citata previsione legislativa limitava espressamente i casi di astensione obbligatoria e conseguentemente di ricusazione per inimicizia grave ai soli rapporti fra giudice (o un suo congiunto) e una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata. Laddove la norma fondamentale di cui all'art. 36 c.p.p. aveva voluto estendere la causa di astensione obbligatoria anche al difensore della parte privata, lo aveva statuito esplicitamente come nelle ipotesi di cui all'art. 36 c.p.p., lett. a) e b).
Trattasi di valutazioni di merito congruamente motivate, immuni da errori di diritto, non censurabili in sede di legittimità. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono sostanzialmente generiche perché meramente ripetitive di quanto esposto in sede di merito davanti alla Corte Territoriale, già valutato e respinto con motivazione esaustiva, come già argomentato sopra. Quanto alla sollevata eccezione di incostituzionalità la stessa va disattesa. In primo luogo si rileva che le ragioni poste a base della sollevata questione di costituzionalità non sono pertinenti alla fattispecie in esame posto che la richiesta di ricusazione non è stata proposta direttamente dalla parte, ossia l'imputato LA IC, come previsto e prescritto dall'art. 37 c.p.p., ma in proprio dall'avv. Francesco Paolo Sisto, quale difensore della parte, che a tale titolo non era legittimato, ai sensi dell'art. 38 c.p.p., comma 4. Al riguardo, comunque, va ribadito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 c.p.p. nella parte in cui non prevedono che il difensore in proprio possa ricusare il giudice per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto il legislatore ha voluto che la decisione di rifiutare di sottoporsi al giudizio del giudice precostituito deve essere assunta direttamente dalla parte che tema di riceverne un pregiudizio, dopo aver valutato personalmente, anche con l'ausilio ed il consiglio del difensore, l'opportunità dell'atto di ricusazione vedi Cass. Sez. 6 Sent. n. 2613 del 21/09/98, rv 211563. Parimenti va ribadito ed affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. d) e art. 37 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono la ricusazione del giudice,
oltre che nel caso di grave inimicizia, tra quest'ultimo (od un suo prossimo congiunto) ed una parte privata, anche nella ipotesi di grave inimicizia tra il giudice (ed un suo prossimo congiunto) ed il difensore.
L'esclusione di detta ipotesi, quale possibile ulteriore causa di ricusazione, trova sua valida giustificazione nel fatto che il solo rapporto di ostilità tra giudice e parte, costituisce serio ed univoco pericolo per la serenità ed imparzialità del giudizio. La diversa e meno pregnante possibilità di interferenza dannosa derivabile da analogo rapporto di inimicizia ed ostilità tra giudice e difensore, potrebbe, tutt'al più, essere rilevante in astratto ai fini dell'ipotesi di "gravi ragioni di convenienza" obbliganti il giudice all'astensione ex art. 36 c.p.p., lett. f), con possibile conseguenza in sede disciplinare e penale nei confronti del magistrato, venuto meno all'obbligo di astensione, se sussistente vedi sul punto anche Cass. Sez. 1 Sent. n. 974 del 13/04/96, rv 204337.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto dall'avv. Sisto Francesco Paolo, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di costituzionalità e rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010