Sentenza 30 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2001, n. 10337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10337 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
10337/0 1 E 68962 E N N O I O Z REPUBBLICA ITALIANA A I 6 R R 8 T A Z 9 . S 1 IN NOME ILIPOP N T I / A - U 4 G / E B B S 6 I R 2 . S L R . L R A E . D T Oggetto A A P D Sezione Tributaria O . A , R D C D E ichele CANTILLO M Presidente O T A A I L - I T P E N B R E 1 I S E 3 S E 1 T Consigliere Enrico PAPA N - A . E A S N M I . A Z Dott. Giulio GRAZIADEI 8 Consigliere R.G.N. 7681/00 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Cron. 22953 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente Ud.16/03/01 SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro E L I E N V tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, O I I Z C A S S E A presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo C N I 2 D O I A 6 P M rappresenta e difende ope legis;
9 E R M P 8 U S A 6 E C T - ricorrente R - . O C N
contro
ROMEA SNC;
intimato avverso la sentenza n. 131/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 15/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/01 dal Consigliere Dott. Achille2001 الله 524 MELONCELLI;
-1- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. नेप -2- RGN 7681/00 Svolgimento del processo 1. Con sentenza 19 marzo 1991, n.2670, depositata il 30 aprile 1991, la Commissione tributaria di primo grado di Bre- scia accoglie il ricorso proposto dalla Ditta Romea di Robazza e Salogni snc su provvedimento di rettifica per l'IVA 1984, con il quale si recuperavano ad imposizione lire 18.900.000 sul corrispettivo non fatturato di lire 105.000.000 per merci cedute senza fattura.
2. L'appello proposto dal Secondo Ufficio IVA di Brescia è dichiarato inammissibile per tardività dalla Commissione tributaria regionale di Milano con sentenza 2 febbraio 1999, n. 131/35/99, depositata il 15 luglio 1999 e così motivata: in mancanza di notifica della sentenza, doveva essere osservato il termine previsto dall'articolo 327 cpc, cioè entro un anno e 45 giorni.
3. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Mila- no 2 febbraio 1999, n. 131/35/99, invocando la violazione de- gli art. 327 cpc, 48.1 L. 30 dicembre 1991, n. 413, dell'art.
3.2 DL 23 gennaio 1993, n. 16, e dell'art. 22 DPR 26 ottobre 1972, n. 636. I1 ricorso conclude con la richiesta della cassazione della sentenza impugnata e con la vittoria delle spese proces- suali. Motivi della decisione 1. Il Ministero delle finanze ipotizza, nel suo ricorso per cassazione, che la sentenza impugnata sia incorsa in vio- 48.1 L. 30 dicembre 1991, n. 413, lazione degli art. 327 cpc, e dell'art.
3.2 DL 23 gennaio 1993, n. 16, e dell'art. 22 DPR 26 ottobre 1972, n. 636. Sostiene il ricorrente che l'appello sarebbe stato ammissibile, perché la Commissione tributaria regionale avrebbe ignorato che l'articolo 48.1 L. 31 dicembre 1991, n. 413, e l'art.
3.2 DL 23 gennaio 1993, n. 16, hanno sospeso i termini di impugnativa pendenti sino al 20 giugno 1993, e non risulta proposta istanza di definizione della con- troversia, che pure sarebbe stata definibile ai sensi della L. 31 dicembre 1991, n.413. Il motivo è fondato. Infatti, l'art. 48.1.1. L. 30 dicem- bre 1991, n. 413, stabilisce che I giudizi in corso e i ter- mini per ricorrere o di impugnativa pendenti alla data di en- trata in vigore della presente legge o che iniziano a decorre- re dopo tale data sono sospesi fino al 30 aprile 1992>>. Suc- 1.3. DL 28 febbraio 1992, n. 174, ha di-cessivamente l'art. sposto che Il termine del 30 aprile 1992 previsto dagli ar- ticoli 48, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la sospensione dei giudizi e dei termini per ricorrere о di impugnativa, è prorogato al 1° giugno 1992...>>. Tale proroga è stata confermata dall'art.
1.3. DL 27 aprile 1992, n. 269. E', poi, intervenuto l'art.
1.2. DL 25 giugno 1992, n. 319, а stabilire che il termine del 30 giugno 1992 si applica rela- tivamente alla sospensione dei giudizi e dei termini per ri- correre o di impugnativa di cui agli articoli 48, comma 1, della predetta legge [L. 30 dicembre 1991, n. 413]>>. Infine, l'art.
3.2. DL 23 gennaio 1993, n. 16, ha disposto che l'art. 48.1. L. 30 dicembre 1991, n. 413, continua da applicarsi fino al 31 marzo 1993, e l'Allegato alla L. 24 marzo 1993, n. 75, di conversione del DL 23 gennaio 1993, n. 16, ha previsto che, all'art.
3.2. del decreto legge convertito, il termine del 31 marzo 1993 sia sostituito con quello del 20 giugno 1993. Tenuto conto della normativa menzionata e considerato che la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Brescia è stata depositata il 30 aprile 1991, il termine per l'appello si doveva considerare pendente al momento dell'entrata in vigore della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e, per effetto della sospensione dei termini di impugnazione più volte prorogati fino al 20 giugno 1993, l'appello proposto dall'Ufficio il 28 luglio 1992, con raccomandata prot. N. 9740, doveva ritenersi tempestivo.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnat rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombar altra sezione, anche per le spese. Così deciso in Roma il 16 marzo 2001 Il relatore HIl dente Iniloncelh IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 30 LUGA 2001 RE C1 Gattista