Sentenza 18 febbraio 2004
Massime • 1
L'autorità giudiziaria procedente, competente a ricevere l'atto di nomina del difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., è il giudice davanti al quale è incardinato il giudizio e la ricezione dell'atto costituisce requisito richiesto " ad substantiam", la cui mancanza non obbliga a provvedere sulle istanze presentate dal professionista non investito del mandato difensivo. (Fattispecie in cui la nomina era stata inviata al P.M., che da tempo si era spogliato del procedimento con decreto di citazione a giudizio davanti al giudice monocratico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2004, n. 17879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17879 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 18/02/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 260
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 036304/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE RI N. IL 19/01/1954;
avverso SENTENZA del 04/11/2002 TRIBUNALE di RIMINI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
Sentite le conclusioni del P.G. (annullamento con rinvio della sentenza impugnata).
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TE AR ricorre per Cassazione, tramite il difensore Avv. Carlo Alberto Zaina, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale venne condannata a 200 euro di ammenda per contravvenzione di cui all'art. 650 C.P. (inosservanza dell'ordine di temporanea chiusura di esercizio da parte dell'Autorità comunale). Con l'unico motivo denuncia nullità per violazione del diritto di difesa ai sensi degli artt. 486, co. 5, e 178 lett. c) C.P.P.; aveva trasmesso la nomina fiduciaria dell'Avv. Zaina alla locale Procura della Repubblica, ove era pervenuta il 17.4.2002, come da timbro di ricezione. All'udienza del 23.10.2002 il detto difensore aveva fatto pervenire al giudice monocratico richiesta di rinvio per impedimento professionale, disattesa perché la nomina non risultava in fascicolo. Solo in chiusura dell'udienza, assunte le prove, il P.M. aveva prodotto la nomina;
il giudice, sebbene espressamente sollecitato con memoria, aveva ugualmente pronunciato sentenza alla successiva udienza del 4.11.2002, affermando che si era avuta "certezza documentale della .. nomina ... in epoca successiva alla celebrazione dell'udienza in data 23.10.2002" ed omettendo di considerare che ciò derivava da omissione di inserimento nel fascicolo dibattimentale e da mancato, controllo degli atti del P.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato. A parte l'erroneo riferimento all'abrogato art. 486 C.P.P. (anziché all'art. 420 ter, richiamato dal successivo art. 484, co. 2 bis), irrilevante data l'identità di contenuto delle due norme, va chiarito che il dibattimento dinanzi al giudice monocratico era già stato introdotto fin dal 5.11.2001 (data della prima udienza), quando furono presenti sia l'allora difensore di fiducia (Avv. Riccardo Ronchi), che non risulta neppure in seguito formalmente revocato, sia l'imputata, così come avvenne alla successiva udienza del 2 6.3.2002. Ne segue che, al momento della nomina dell'Avv. Zaina, l'Autorità giudiziaria procedente - competente a ricevere l'atto ai sensi dell'art. 96, co. 2, C.P.P. - era non già il P.M., da gran tempo spogliatosi del procedimento, ma il giudice dinanzi al quale era incardinato il giudizio. La nomina inoltrata per posta al P.M. era quindi priva di qualsiasi efficacia, posto che la consegna o ricezione da parte dell'autorità procedente è requisito richiesto "ad substantiam", in difetto del quale questa non è vincolata a provvedere sulle istanze di un soggetto che non abbia ad essa esplicitato il rapporto professionale con l'imputato (cfr., "ex multis", Cass., Sez. 4^, 20.12.1995/20.3.1996, Garbili;
Sez. 5^ 27.1/23.5.1997, Maio;
Sez. 3^ 3.3/14.4.1999, Ventriglia). Non va del resto omesso di rilevare che - anche in caso di regolarità della nomina - l'istanza di rinvio dell'Avv. Zaina non poteva essere accolta, ostandovi il disposto dell'ultimo periodo del co. 5 dell'art. 420 ter (già 486) C.P.P., in quanto il precedente difensore dell'imputata non era stato revocato e l'Avv. Zaina aveva nominato un sostituto per l'udienza del 23.10.2002. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo ragioni di esonero - di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in 500 euro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004