Sentenza 19 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12113 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
1 2 1 13 / 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME L POP LO IT LIAN LA CORTE SUPR EMA DI CASSAZIONE Oggetto RISARCIM. DANNI SEZIONE TERZA CIVILE .. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO A Presidente R.G.N. 23540/00 Consigliere Cron. 25995 Dott. Francesco SABATINI Rep. 3223Dott. Bruno DURANTE - Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere- Ud.14/03/03 - Rel. Consigliere- Dott. Giacomo TRAVAGLINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMICO NAVIGAZIONE SPA, con sede in Palermo, in persona sel suo legale rappresentante dott. Antonio D'MI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 271 presso lo studio dell'avvocato OSCAR RAIMONDI, che la difende, con procura speciale del Dott. Notaio Massimo Recchi in Roma 15/11/2000, Rep.n.37891; ricorrente
contro
BROSTROM REDEREI A.B GOTEBORG, in persona del suo 2003 legale rappresentante sig. Jan Eriksson, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 23, presso lo studio 678 -1- dell'avvocato LAURA DEL BUFALO, che unitamente all'Avvocato SORRENTINO CASIMIRO, lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente
contro
MCDONNEL DOUGLAS AIRCRAFT CORPORATION, con sede in Long Beach (California USA), inin persona del suo procuratore speciale avv. Gaetano Paterna, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la RC AR, difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
ABB SAE SADELMI SPA;
- intimato avverso la sentenza n. 340/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, prima sezione civile emessa il 15/12/99, depositata il 21/02/00; RG2139/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/03 dal Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;
udito l'Avvocato ALESSANDRO SPERATI ( per delga Avv. Oscar Raimondi); udito l'Avvocato LAURA DEL BUFALO;
-2- udito l'avvocato ranieri roda ( per delega Avv. Guido Romanelli); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo, rigetto degli altri. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 10 giugno 1995, in accoglimento di una domanda risarcitoria presentata dalla società statunitense CD GL Aircraft PO, condannò l'agenzia Volpe, agente raccomandatario e, per l'effetto, rappresentante processuale della D'MI spa, al pagamento della somma di circa 86 milioni di lire a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione ed interessi, sulla premessa: - che, nel settembre del 1981, la D'MI, società di navigazione, aveva assunto, nei confronti della CDl GL, tramite il proprio agente raccomandatario Volpe, l'obbligo di trasportare, da Napoli a Los Angeles, in qualità di vettore, un carico costituito da parti meccaniche di aeromobile;
che, per il trasporto, la D'MI aveva utilizzato una motonave noleggiata ("a tempo” e non "a viaggio", secondo quanto ritenuto dal tribunale) dalla società svedese ST RI A.B., proprietaria ed armatrice del natante;
che il carico aveva, nel corso del viaggio, subito gravi danni, da imputarsi al cattivo stivaggio e, per l'effetto, alla responsabilità del vettore D'MI, attesa la natura di “contratto di noleggio a tempo" riconosciuta alla convenzione negoziale intercorsa tra la ST e la D'MI stessa (con conseguente affermazione della responsabilità di quest'ultima per colpa commerciale, in assenza di qualsiasi prova di una -quantomeno concorrente - colpa nautica dell'equipaggio e del comandante, e conseguente rigetto della domanda di manleva introdotta dalla D'MI nei confronti della ST). La Corte d'appello partenopea, con sentenza 21 febbraio 2000, confermò la pronuncia di primo grado, osservando, per quanto ancora rileva in sede di giudizio di legittimità: nel merito - nonché principaliter sul piano dell'esposizione logica e cronologica dei motivi della decisione -, come la responsabilità della D'MI trovasse fondamento nella natura di contratto di noleggio a tempo stipulato con la ST, ciò che la rendeva ipso facto responsabile, in qualità di vettore, nei confronti del destinatario del carico (la NE GL, oggi resistente), nonostante l'inserimento convenzionale, nel contratto de quo (definito dall'appellante charter party), di una clausola AR (che, in deroga a quanto disposto, da un canto, dall'art.393 cod. nav., dall'altro, dall'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 25.8.1924, avrebbe, se ritenuta applicabile, fatto assumere alla ST la veste di vettore-detentore del carico), clausola giudicata dalla Corte territoriale, peraltro, del tutto incompatibile con il tenore letterale dell'intero contratto stipulato tra le parti (il giudice di appello confermerà altresì il capo della sentenza di primo grado relativo al computo ed alla rivalutazione degli interessi); in rito, come, comunque, l'eccezione di prescrizione annuale di cui all'art.395 cod, nav., sollevata dalla ST con riferimento ai diritti vantati nei suoi confronti dalla D'MI, fosse tempestiva, rituale e fondata. Ricorre avverso la sentenza della Corte partenopea la società D'MI, chiedendone la cassazione sulla base di tre articolati motivi. Resistono con controricorso la CD GL PO e la ST Rederei AB. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato in ogni sua parte, e va respinto. Esso ha per oggetto tanto i capi della sentenza che hanno visto il ricorrente soccombere in punto di affermazione di responsabilità dell'evento dannoso, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità, anche solo concorrente, dell'armatore ST (odierno resistente), tanto il capo che, statuendo sulla quantificazione del danno in favore della NEl GL (anch'essa resistente in parte qua), ha adottato come criterio di rivalutazione dei relativi interessi compensativi quello dell'indice ISTAT a partire dalla data dell'evento dannoso. 2 a) Quanto alla vicenda processuale D'MI/ST, carattere assorbente assume, invero, l'esame del motivo (sub 2, B/a) con il quale il ricorrente ha impugnato il capo della sentenza dichiarativo della prescrizione del diritto della prima a rivalersi nei confronti della seconda. Giova premettere alla soluzione del caso concreto alcune osservazioni di carattere generale in tema di efficacia della prescrizione per una migliore intelligenza della posizione del collegio in ordine alla necessità di un esame preliminare della relativa eccezione rispetto alle questioni di merito che pur risultano affrontate in via principale dalla Corte territoriale e che vengono conseguentemente riproposte in sede di ricorso come primo motivo di doglianza, ma che non formeranno oggetto di esame atteso, si ripete, il carattere assorbente della questione dell'estinzione del diritto vantato dalla ricorrente per il decorso del tempo stabilito dalla legge (per effetto, nella specie, del combinato disposto degli artt.2934 c.c. e 395 cod. nav.). Il tradizionale inquadramento della prescrizione tra le cause estintive dei diritti soggettivi è stato, in un lontano passato, sottoposto a suggestiva e sottile critica da parte di uno tra i più fecondi autori della nostra letteratura giuridica: sulla premessa che ogni fatto dovrebbe saldarsi ad effetti passati in un rapporto di continuità ininterrotto, si é, con argomentazioni di indiscutibile spessore, attribuito all'istituto della prescrizione (ed a quello dell'usucapione) una efficacia (non estintiva ma) preclusiva sostanziale. Discorrere di efficacia estintiva della prescrizione anche quando, in ipotesi, il diritto che essa è destinato ad estinguere non sia mai nato, o sia altrimenti venuto meno, sarebbe, dunque, una vera contraddizione in termini, l'efficacia estintiva presupponendo, logicamente e cronologicamente, una situazione giuridica su cui il fatto incide, elidendola. Ma, se la prescrizione opera -e può essere legittimamente invocata pur in assenza di un qualsivoglia diritto da estinguere, essa non è per ciò stesso ascrivibile al novero dei fatti aventi efficacia estintiva, poiché le cause estintive dell'obbligazione restano prive di efficacia quando non esista l'obbligazione (è nulla, ad esempio, la novazione qualora non esista l'obbligazione originaria), e sono, oltretutto, tra loro incompatibili, attesane l'efficacia monovalente, mentre la prescrizione è, per sua natura, 3 "bivalente", perché lo stato giuridico di libertà che ad essa consegue trova la sua fonte giuridica proprio nella prescrizione stessa, tanto se anteriormente esisteva il vincolo giuridico, quanto se preesisteva, invece, uno stato giuridico di libertà. L'assorbimento di effetti giuridici appartenenti a classi diverse è, invece, fattispecie di efficacia preclusiva, e la prescrizione rientra appunto tra i fatti preclusivi. Concezione, questa, recentemente riproposta in dottrina, con dovizia di argomentazioni, sul presupposto che l'istituto operi, indifferentemente, nei casi in cui l'attore, rispettivamente, esercita un diritto che non è mai sorto, esercita un diritto che è sorto, ma è stato tardivamente esercitato, ovvero esercita un diritto sorto, ma estinto per cause diverse (come l'adempimento). E si è argomentato che, pur potendosi correttamente parlare di efficacia estintiva solo nel secondo dei casi predetti, la prescrizione, in realtà, opera livellandoli tutti, poiché l'eventuale giudizio circa l'esistenza di una precedente situazione perde rilievo, restando esclusa l'utilità di ogni accertamento sul merito della pretesa esercitata, poiché, in altri termini, l'esistenza stessa del diritto resta estranea all'intera materia da decidere, assumendo una dimensione di sostanziale “irrilevanza giuridica” nel caso in cui l'eccezione di prescrizione trovi accoglimento. Concepire la prescrizione come vicenda preclusiva e non estintiva dei diritti soggettivi è spunto di sicura suggestione, ed apparentemente appagante, specie se riferito allo speculare fenomeno dell'usucapione. Rilievi critici, in verità, sono stati, già in passato, perspicuamente sollevati, essendosi osservato come il soggetto passivo del rapporto, convenuto in giudizio, ben potrebbe, in realtà, eccepire solo in via subordinata la prescrizione, salva richiedere, in via principale, il previo accertamento dell'infondatezza nel merito della pretesa avversa (per intervenuto adempimento, per effetto di altre cause estintive, perché l'obbligazione non era mai sorta ecc.), così che, in tale ipotesi, alcun effetto preclusivo potrebbe riconoscersi all'istituto, il cui accertamento, ed il cui conseguente effetto (soltanto) estintivo, verrebbe, del tutto legittimamente, posposto all'indagine di merito. A tanto si è replicato che, in realtà, anche a volerla ritenere fondata, la tesi non vale a dissodare l'intero terreno dell'efficacia preclusiva, limitandosi a sottrarre ad esso le poche ipotesi in cui, per espressa e non disattesa richiesta del д 4 convenuto, l'eccezione di prescrizione sia stata accolta soltanto dopo il rigetto della altre tesi difensive, così che, comunque, resterebbe confermata la legittimità della nozione di efficacia preclusiva dal punto di vista dei concetti. Ma in realtà, anche “dal punto di vista dei concetti", la teoria dell'efficacia preclusiva della prescrizione non pare in assoluto condivisibile, e non soltanto a causa dell'obiezione di carattere strettamente processuale di cui si fatto cenno poc'anzi, obiezione che, pur nel suo indiscutibile spessore dogmatico, si rivela comunque riduttiva, poiché iscritta nella sola orbita (parziale e, soprattutto, eventuale) del processo. La teoria dell'efficacia preclusiva postula, difatti, una interdipendenza affatto priva di soluzione di continuità, un rapporto di strumentalità necessaria tra dimensione sostanziale e dimensione processuale della fattispecie prescrizionale, che, è, in realtà, vicenda niente affatto predicabile sul piano della morfologia e della funzione dell'istituto. Da un canto, difatti, si confonde il piano processuale della prova con il piano sostanziale dell'effetto (estintivo), dall'altro si sovrappongono concetti eterogenei, confondendo tra causa di estinzione del diritto e cause di estinzione del rapporto obbligatorio. Proprio nella (erronea) prospettiva dell'estinzione dell'obbligo del soggetto passivo (e del relativo rapporto intersoggettivo) trova la sua fonte la teoria del cd. effetto preclusivo, effetto che, sul piano sostanziale, in realtà non spiega nulla, poiché delle due l'una: o il decorso del tempo inerte, nel suo scorrere in assenza di qualsivoglia altra causa estintiva dell'obbligazione, ha causato l'estinzione del diritto (ed in tal caso soltanto di effetto estintivo e non preclusivo è legittimo discorrere), ovvero l'intervento, medio tempore, di una qualunque causa estintiva del rapporto obbligatorio (ovvero il mancato sorgere del rapporto stesso) “chiude la partita”, senza che vi sia necessità di qualsivoglia riferimento a fatti di prescrizione, dall'efficacia preclusiva, estintiva o quant'altro. D'altronde, l'assenza di qualsivoglia efficacia "preclusiva" sostanziale nell'operare della prescrizione pare addirittura confermata ex lege, sol che si pensi alle norme dettate in tema di compensazione, lì dove è previsto (art. 1242) che "il sopravvenire della prescrizione non impedisce l'estinguersi delle obbligazioni”, a riprova del fatto che, estintisi per previa compensazione i rispettivi rapporti A 5 obbligatori, non v'è più questione di estinzione dei singoli diritti di credito (ad essi sottesi) per effetto di prescrizione. Potrebbe a tanto obbiettarsi che proprio per la eccezionalità della vicenda il legislatore ha avvertito l'esigenza di disciplinare il rapporto prescrizione/causa estintiva del rapporto obbligatorio in modo espresso ed affatto peculiare rispetto alle normali vicende di interferenza tra l'istituto disciplinato agli artt. 2934 ss. e le cause estintive dell'obbligazione. Non è così. Se, prima del compiersi della prescrizione, il debitore esegue la sua prestazione, e successivamente al compiersi della prescrizione stessa esegue nuovamente (ed erroneamente) la medesima prestazione, il logico sviluppo della teoria dell'efficacia preclusiva della prescrizione imporrebbe di ritenere che, indipendentemente da ogni precedente vicenda, il rapporto obbligatorio debba ritenersi estinto in conseguenza (e solo in conseguenza) della prescrizione stessa secondo una sorta di principio generale ex non scripto secondo il quale praescriptio omnia solvit -, così che il secondo pagamento non sarà in alcun modo ripetibile, giusta disposto dell'art. 2940, non essendo al debitore consentito invocare il fatto pregresso dell'avvenuto adempimento, ormai dissolto nell'oblio dell'irrilevante giuridico in conseguenza dello tutto ciò ė "sbarramento" operato dalla preclusione prescrizionale. Evidentemente inammissibile, ed il debitore potrà, del tutto legittimamente, e del tutto a prescindere dal compiersi della prescrizione, addurre il (previo) fatto estintivo del rapporto obbligatorio costituito dall'avvenuto pagamento, e chiedere così, mercè le norme dettate in tema di indebito, le dovute restituzioni alla controparte. Se di efficacia preclusiva vuol parlarsi, dunque, è indispensabile precisare che ciò è legittimo a condizione di avere esclusivo riferimento al piano processuale dell'istituto. Solo a tale condizione paiono, difatti, condivisibili le osservazioni di chi ha ritenuto di superare le obiezioni sollevate circa la proponibilità in via solo subordinata dell'eccezione di prescrizione sostenendo, ciononostante, la legittimità della nozione di efficacia preclusiva in via generale. Ma va, in proposito, ulteriormente precisato che il terreno dell'efficacia preclusiva processuale resta davvero (ed irrimediabilmente) circoscritto all'ipotesi in cui l'eccezione di prescrizione sia sollevata in via principale dal convenuto, il quale sbarra, 6 così, il passo ad ogni ulteriore accertamento di merito circa l'esistenza del rapporto obbligatorio, ovvero circa la sua eventuale estinzione per altra precedente causa. Viceversa, proposta in via soltanto subordinata l'eccezione, la strada dell'accertamento di merito sarà irrimediabilmente aperta, ed oggetto dell'accertamento sarà, allora, la ricerca della eventuale causa estintiva del diritto dell'attore, con la conseguenza che, in alternativa, o risulterà accertata l' inesistenza di tale diritto sul piano sostanziale (per adempimento, compensazione, remissione, impossibilità sopravvenuta, ovvero per inesistenza genetica del rapporto obbligatorio), ed in questo caso la vicenda andrà incontro al suo definitivo epilogo senza che la fattispecie prescrizionale spieghi più alcuna influenza (estintiva o preclusiva che sia); ovvero, accertata nel merito l'esistenza del rapporto, si dichiarerà si prescritto il diritto per decorso del tempo, ma la prescrizione tornerà - pur sempre a spiegare efficacia (non preclusiva ma) soltanto estintiva sul piano sostanziale (stante l'assenza di altre cause estintive), ed il debitore, pur totalmente vittorioso, sarà -pur sempre legittimato ad appellare una pronuncia di tal genere, chiedendo -nuovamente- l'accertamento dell'inesistenza del rapporto sostanziale, mentre, in caso di appello dell'attore sulla sola statuizione relativa alla prescrizione, egli potrà -pur sempre-, con impugnazione incidentale, chiedere, ancora, la rivisitazione del primo giudizio sul punto dell'asserita esistenza dell'obbligazione. La conclusione che pare legittimo trarre, quanto al profilo dell'efficacia della fattispecie prescrizionale è, allora, quella che riconosce all'istituto efficacia estintiva del diritto sul piano sostanziale;
efficacia preclusiva (di ulteriori accertamenti circa l'esistenza o meno del diritto) se e quando la vicenda sia trasposta sul piano processuale, a condizione, peraltro, che la relativa eccezione sia sollevata in via principale (o, se si preferisce esclusiva) da parte del convenuto, e non subordinatamente all'accertamento di merito, tornando, in tal caso, la prescrizione a dispiegare il suo caratteristico effetto estintivo. Le considerazioni che precedono valgono, in punto di diritto, da un canto, a confermare la bontà dell'impianto motivazionale della pronuncia della Corte territoriale che, per avere la parte interessata eccepito solo in via subordinata la prescrizione del diritto ex adverso vantato, si è 7 compiutamente soffermata sugli aspetti di merito della vicenda processuale;
dall'altro, a dar conto del perché questa Corte ha ritenuto di dovere affrontare e risolvere, in limine, il problema prescrizionale, atteso che la parte controricorrente, al punto 1 del controricorso, testualmente afferma "essendo assorbente, forse è opportuno considerare per primo il motivo col quale la ricorrente ha impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato la prescrizione del diritto a rivalersi nei confronti della ST”, con ciò dimostrando di aver abbandonato l'originaria impostazione difensiva che vedeva l'eccezione de qua subordinata all'accertamento, nel merito, dell'insussistenza del diritto vantato dalla controparte, e di aver privilegiato, per converso, l'aspetto processual/preclusivo della vicenda risarcitoria costituito, appunto, dall'essersi estinto quel diritto per intervenuta prescrizione. L'eccezione di prescrizione, come già ritenuto in sede di merito, è fondata. In rito, come esattamente osservato dalla Corte territoriale, essa doveva ritenersi tempestiva ed ammissibile, benché sollevata dalla ST con la comparsa di costituzione in appello, essendo, nel caso di specie, ratione temporis, applicabile l'art.345, comma II c.p.c., nel testo non ancora sostituito dall'art.52 della legge 353/1990; in fatto, essa doveva altresì ritenersi fondata, essendo stata la domanda di manleva formulata, nei confronti della predetta Borstroms, con comparsa di costituzione pervenuta a conoscenza di quest'ultima il 6 ottobre 1983, e cioé circa due anni dopo la data dell'evento dannoso (ottobre 1981), ampiamente oltre il termine di prescrizione annuale previsto, in subiecta materia, dall'art.395 cod. nav.. Non condivisibile pare, invece, la considerazione svolta dalla corte partenopea sulla circostanza di un presunto accordo intervenuto tra le parti per concordare "prima della scadenza del termine di prescrizione, la proroga dello stesso” accordo che, pur se esistente, sarebbe risultato in patente contrasto con la norma di cui all'art.2936 (in tale senso dovendosi, per l'effetto correggere, sul punto la motivazione, fondata, invece, sull'omessa osservanza, da parte della ricorrente D'amico, dell'onere della prova dell'esistenza di tale patto), mentre corretto risulta, per converso, il principio giuridico affermato dal giudice di seconde cure secondo cui, in realtà, а 8 nessun impedimento giuridico (art.2935 c.c.) era risultato ostativo, per la D'MI, a far valere i diritti scaturenti dalla pretesa violazione dell'obbligo contrattuale esistente con la ST, diritti del tutto indipendenti da quelli che la NEl GL aveva a sua volta fatto valere nei suoi confronti. b) Quanto alla vicenda processuale afferente alla pretesa violazione dei canoni ermeneutici dettati, in tema di rivalutazione degli interessi compensativi, dalle sezioni unite di questa Corte con la nota sentenza n.1712/1995, deve dirsi - premesso che il principio di diritto affermato in subiecta materia è quello per il quale, a base del calcolo degli interessi compensativi, non deve porsi la somma già rivalutata al momento della liquidazione, essendo gli stessi determinabili con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso), con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio che a tale criterio il giudice del merito si è correttamente uniformato, stabilendo che gli interessi andassero computati sulla somma-base, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a partire dal 26.10.1981, e, cioé, dalla data dell'evento e non sulla somma rivalutata. Anche sul punto, pertanto, il ricorso della D'MI va rigettato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese di giudizio di cassazione in favore della società RO, che liquida in complessivi E. 3600, di cui 3500 per onorari, oltre alle spese processuali ed accessori come per legge. Spese compensate nei confronti della resistente CD DOUGLAS. Rome 14.03.03 олн lien Estensonglien IL PRESIDENTE سلامية IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista Oggi 19 AGO. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenze Bettista CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione Sugento 2006 delle Entrate di Roma 2 il _ Versate € 172,10 27185serie 4 al n. ! apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) CORTEIl Cancelliere Ci Luigi Codane IO M E R P U Z A S S A 12113