Sentenza 7 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/10/2002, n. 14347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14347 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2002 |
Testo completo
66428 ESENTE DA REGISTRAZIONE C.C. AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ATERIA M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria INVIM- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 333131434 Presidente R.G.N. 19976/99 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Cron. Dott. Aldo CECCHERINI nsi liere Rep. Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Ud. 09/04/02 2 Consigliere. Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONFEZIONI FINI CONFITRI LINO FOGLIA DI CARLA FOGLIA C SAS, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che la difende, giusta procura a margine;
ricorrente -
contro
UFF REGISTRO MILANO ATTI PUBBLICI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in 2002 ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA 1471 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope -1- legis;
controricorrente avverso la sentenza n. 101/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 13/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PANSIERI (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e controdeduzioni dopo le conclusioni del deposita P.M.; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo La società Confitri ha impugnato l'avviso di accertamento con il quale l'ufficio del Registro di Milano ha elevato il valore finale a fini Invim da lire 2.686.000.105 a lire 5.437.000.000 di un bene venduto con atto registrato il 15.12.1994. La Commissione Provinciale ha accolto il ricorso dichiarando il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, mentre la Commissione Regionale ha riformato totalmente la decisione di primo grado. Ha proposto ricorso la società deducendo tre motivi. Hanno resistito il Ministero delle Finanze e l'ufficio del registro con controricorso. La ricorrente ha presentato memoria nonché note di udienza. Motivi della decisione Preliminarmente va rilevato che il ricorso della società è stato proposto nei confronti dell'ufficio del Registro di Milano-atti pubblici, soggetto che per legge è parte solo nei giudizi davanti alla commissione tributaria provinciale e regionale, ma non anche nel giudizio in cassazione. Una tale vocatio in ius è del tutto irrituale e non è suscettibile di alcuna sanatoria poiché è stato convenuto in giudizio un soggetto che non è legittimato a starvi, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (cfr. in tali sensi tra le altre Cass. sentenze nn. 217/02, 456/02, emersi 522/02,1099/02, 2807 e 12351/1999, 657/00 e ord. n.717/00). Nella specie elementi nuovi, idonei a fare modificare questo orientamento, ormai consoliga Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 9.4.2002 nella camera di consiglio della Sezione Il Presidente Il cons. est. Dr. Giuseppe Falcone Dr. Di Nubila DEPOG ERIA IL CANCELLIERE C1 Amaldo GesangA "Glove - 7 017. 2002 Oggi .C Arnoldo Giu