Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa avverso l'ordinanza con la quale sia stata disattesa la richiesta di sequestro preventivo formulata dal P.M.. (Fattispecie in cui il Tribunale, decidendo in sede di rinvio, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento con cui il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2009, n. 35160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35160 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 09/07/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1415
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 019007/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL IA, N. IL 29/09/1966 PERSONA OFFESA;
nel procedimento a carico di:
EN FE, N. IL 18/08/1946;
avverso ORDINANZA del 03/03/2009 TRIB. LIBERTÀ di VITERBO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. MERLUZZI F. (in sostituzione Avv. ARICÒ G.), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale a carico di ND RA, chiamato a rispondere dei reati di truffa aggravata e di frode nell'esercizio del commercio, il Gip del Tribunale di Viterbo, con provvedimento del 10/7/2008, rigettava la richiesta di sequestro preventivo di cambiali rilasciate dalla "Calabria Lavoro srl" in favore della "MAIA s.p.a.".
A seguito di appelli proposti ex art. 322 bis c.p.p. da EL MI - persona offesa, in quanto amministratrice unica della "Calabria Lavoro s.r.l." - e dal P.M., il Tribunale di Viterbo, con ordinanza 5/8/2008, rigettava i gravami. Quest'ultima ordinanza, su ricorso del P.M., veniva annullata con rinvio - per mancanza di motivazione - dalla sentenza 14/11/2008 di questa Suprema Corte. Il Tribunale di Viterbo, con ordinanza 3/3/2009, decidendo in sede di rinvio, dichiarava inammissibile l'appello a suo tempo proposto del P.M. avverso il provvedimento 10/7/2008 col quale il Gip aveva rigettato la richiesta della cautela reale. Riteneva il Giudice di rinvio che era venuto meno l'interesse del P.M. all'impugnazione, in quanto, nelle more, il giudice del dibattimento aveva disposto (10/12/2008) il sollecitato sequestro dei titoli di credito, a nulla rilevando che la misura era stata successivamente (10/2/2009) annullata in sede di riesame, non potendo comunque "concepirsi la pendenza di due diversi giudizi incidentali aventi il medesimo oggetto".
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, la persona offesa MI EL, lamentando la violazione di legge e la mancanza di motivazione, per non essersi il Giudice di rinvio uniformato alla sentenza di annullamento di questa Suprema Corte (art. 627 c.p.p.), per avere erroneamente ritenuto la sopravvenuta carenza d'interesse all'appello del P.M. e per avere omesso di considerare l'interesse della persona offesa, che pure aveva proposto appello ex art. 322 bis c.p.p.. Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione della persona offesa a proporlo. L'art. 568 c.p.p., comma 3 stabilisce che il diritto ad impugnare spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, mentre l'art. 591 c.p.p. prevede, al comma 2, coordinato con il comma 1, lett. a), l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio, nell'ipotesi che sia proposta da chi non è legittimato.
L'art. 325 c.p.p., comma 1, in sintonia con la previsione di cui all'art. 322 bis c.p.p., comma 1 relativa all'appello, individua i soggetti legittimati a proporre ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, conferendo il corrispondente diritto al P.M., all'imputato e al suo difensore, alla persona cui le cose sono state sequestrate e a "quella che avrebbe diritto alla loro restituzione".
Una lettura logico-sistematica della disposizione consente di affermare che la legittimazione della "persona alla quale le cose sono state sequestrate" e della "persona che avrebbe diritto alla restituzione" presuppone che un provvedimento di sequestro sia stato adottato, perché solo in tal caso è apprezzabile l'interesse di tali soggetti a contrastare la legittimità del provvedimento, per conseguire la restituzione del bene. Non può fondatamente ritenersi, stante la testuale previsione della disposizione in esame, che la legittimazione all'impugnazione sia correlata al diritto di un determinato soggetto di conseguire la restituzione dei beni oggetto della richiesta di sequestro preventivo disattesa dal Gip. Considerato, peraltro, che il sequestro preventivo, in quanto misura cautelare reale, è adottato dal giudice (salvi i casi di urgenza previsti dall'art. 321 c.p.p., comma 3 bis) esclusivamente su richiesta del P.M., la legittimazione a impugnare da parte dei predetti soggetti privati anche nell'ipotesi finalizzata, come quella in esame, a contrastare il rigetto della richiesta di sequestro preventivo implicherebbe una sorta di surroga del potere esclusivo del P.M., unico soggetto portatore dell'interesse dello Stato di perseguire le attività criminose e, in tale veste, il solo legittimato a chiedere al giudice l'adozione della cautela reale onde evitare "che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati" (art. 321 c.p.p.). Conclusivamente, dal coordinato disposto dell'art. 321 e art. 322 bis, comma 1, è agevole dedurre che, nel caso in cui la richiesta di sequestro venga disattesa, la titolarità del diritto a proporre le relative impugnazioni (appello e ricorso per cassazione) spetta esclusivamente al P.M., non avendo il legislatore inteso conferire analogo potere ad altri soggetti, che potrebbero vantare, come la persona offesa, interessi di natura risarcitoria sulle cose suscettibili di essere sequestrate. Tali interessi possono trovare tutela nell'ambito della normativa civilistica, attivando, ove ricorrano i presupposti di legge, la apposite azioni anche di natura cautelare e non certo strumentalizzando il sequestro preventivo, che persegue ben altre finalità.
Una conferma indiretta dell'esattezza di tale linea interpretativa si rinviene nella disciplina del sequestro conservativo in materia penale. Il diritto, di natura squisitamente privatistica, a tale forma di cautela è riconosciuto alla parte civile, che può autonomamente formulare la relativa richiesta a garanzia delle obbligazioni civili derivanti da reato (art. 316 c.p.p., comma 2);
alla stessa parte, tuttavia, non è riconosciuto, analogamente a quanto avviene per la persona offesa in tema di sequestro preventivo, il diritto di impugnare l'eventuale provvedimento di rigetto della richiesta.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2009