Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
La prescrizione del diritto all'indennità spettante all'affittuario del fondo, per i miglioramenti apportati a quest'ultimo in epoca anteriore alla promulgazione della legge 11 febbraio 1971 n. 11, decorre dalla fine dell'anno agrario nel quale sono state apportate le migliorie, in quanto da tale data il diritto può esser fatto valere nei confronti del concedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2003, n. 7368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7368 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RL OV, DI RL SE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PLINIO 44, presso lo studio dell'avvocato SABINA CANTARELLA, difesi dall'avvocato CARLA SALVATORI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DI RL RA, DI RL RO, PU ES VED DI RL, DI RL TR, tutti quali eredi di LI ES Di AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ANTINUCCI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1039/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Specializzata Agraria, emessa il 02/04/99 e depositata il 05/10/99 (R.G. 4176/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Civitavecchia Di AR ES, premesso che il medesimo Tribunale con sentenza del 28.7.1997 aveva dichiarato cessato alla data del 6.5.1996 il rapporto di affitto relativo al proprio fondo in loc. S. Savino dell'agro di Tarquinia condotto da Di AR OV e PP;
che costoro avevano avviato procedura ai sensi dell'art. 17 comma 3 l. n. 203/1982 per la valutazione dei miglioramenti apportati al fondo;
che il diritto degli affittuari al relativo indennizzo era prescritto e che in ogni caso le opere dagli stessi effettuate non costituivano miglioramenti;
ciò premesso, chiedeva accertamento negativo del diritto degli affittuari all'indennizzo delle migliorie e, conseguentemente, del diritto di ritenzione del fondo.
Dal canto loro, Di AR OV e PP con ricorso 10.11.1997 allo stesso Tribunale, premesso che in data 7.11.1997 era stato loro notificato da Di AR LI ES precetto di rilascio, di avere eseguito sul fondo numerose migliorie e di avere pertanto, ai sensi dell'art. 20 l. 203/82, diritto alla ritenzione del fondo stesso, chiedevano, a loro volta, accogliersi la propria opposizione, riconoscendosi il loro diritto di ritenzione del fondo, nonché condannarsi Di AR LI ES al pagamento dell'indennità di L. 360.000.000 o in quella diversa accertata in giudizio. Costituitesi le parti rispetto alle reciproche domande e previamente riunite le due cause, con sentenza del 12.6.1998 il Tribunale/Sezione specializzata agraria dichiarava la prescrizione del diritto all'indennità e, per l'effetto, respingeva l'opposizione all'esecuzione.
Impugnata la decisione dai soccombenti, la Corte d'appello di Roma/Sezione specializzata agraria con sentenza del 2.4.1999 rigettava l'appello.
Avverso tale sentenza gli stessi Di AR OV e PP hanno proposto ricorso affidato a tre motivi. Resistono con controricorso, illustrato da memoria, CC ES ved. Di AR, Di AR AN, CE e RA, quali eredi di Di AR LI ES.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 15 l. n. 11/1971 e 1651 c.c. - i ricorrenti si dolgono che i giudici di merito abbiano fatto applicazione, nella specie, dell'art. 1651 c.c. ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto all'indennità per miglioramenti. Adducono a loro volta, che l'attribuzione dell'indennità era, nel vigore dell'art. 1651 c.c., rimessa alla discrezionalità del giudice e che, pertanto, non possa essere considerata un diritto perfetto, con conseguente inapplicabilità della disciplina della prescrizione;
che un diritto vero e proprio all'indennità per i miglioramenti già effettuati senza il consenso del locatore è invece sorto solo con l'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 per il combinato disposto dei commi 2 e 6 dell'art. 15; che la riviviscenza dell'art. 1651 c.c. - a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 153/1977
di dichiarazione della illegittimità dell'art. 14 ult. Comma della l. 11/71 escluderebbe la decorrenza della prescrizione;
che non essendo consentito estendere la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 14 ult. Comma l. 11/71 al successivo art. 15, poiché prima dell'entrata in vigore di detta legge (e pertanto nel vigore dell'art. 1651) non esistevano procedure di legittimazione, o comunque dare dell'art. 15 una interpretazione che contrasta con il tenore letterale della norma, la prescrizione non decorrerebbe in quanto il diritto all'indennità sorgerebbe solo al momento del rilascio del fondo.
La complessa censura, nei suoi vari profili, non può condividersi. Non può difatti non ritenersi: a) che, non potendo essere un altro tipo di diritto o interesse affievolito, il diritto all'indennità attribuito dall'art. 1651 c.c. per i miglioramenti anteriori alla legge n. 11 del 1971 è un diritto perfetto, solo che successivamente alla sua azionabilità il giudice ha la facoltà, nella sua liquidazione e determinazione economica, di attribuire una somma oppure no, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto indicati dalla norma medesima: ciò che dunque induce a distinguere il momento della domanda giudiziale per far valere il diritto alla indennità per i miglioramento dall'altro posteriore momento del suo accoglimento o della sua liquidazione;
b) che non è vero che il diritto all'indennità per i miglioramenti già effettuati senza il consenso del concedente è sorto solo con l'entrata in vigore della legge n. 11/1971 per il combinato disposto dei commi 2 e 6 dell'art. 15, giacché gli affittuari che hanno compiuto i miglioramenti acquisiscono il diritto all'indennità in ciascuno degli anni antecedenti al 1971 in virtù dell'art. 1651 c.c., non con la legge 11/71, una volta dichiaratane l'incostituzionalità dell'art. 14
ult. Comma, in cui è rimasto implicato, in quanto ad esso va rapportato, anche l'ult. Comma dell'art. 15; c) che se l'art. 1651 conferisce un diritto all'affittuario, naturalmente dal sorgere del diritto corre la prescrizione;
d) che i diritti relativi ai miglioramenti eseguiti prima del 1971 sorgono anno per anno al termine di ciascuna annata agraria, dovendo la sussistenza dei miglioramenti - come evidenziato da questa Corte (sent. n. 772/1986) cui si è uniformato il giudice di merito a quo - essere accertata alla fine di ciascun agrario nel quale sono stati eseguiti e l'indennità deve essere subito corrisposta, sicché l'obbligo del concedente di corrispondere all'affittuario subito l'indennità rende chiara la volontà del legislatore di conferire all'affittuario un diritto che sorge alla fine di ciascuna annata agraria e deve essere subito soddisfatto, anno per anno;
e) che, ancorché non ponga l'art. 1651 c.c. un termine di decadenza, in quanto la norma è diretta a favorire il coltivatore diretto nel senso di fargli conseguire il più sollecitamente possibile il compenso dell'opera compiuta durante l'annata agraria, per cui nulla vieta all'affittuario di chiedere il pagamento di tutte le migliorie al termine del rapporto, resta, tuttavia, ai fini della operatività delle cause estintive - prescrizione o rinuncia del relativo diritto - il momento d'insorgenza del diritto stesso ancorato alla fine dell'annata agraria, costituendo soltanto una scelta dell'interessato circa il momento di attuazione e di tutela del diritto medesimo (cfr. Cass. 772/86, cit.). Con il secondo motivo, denunciando falsa applicazione degli artt. 2934 e ss. c.c. nonché contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, i ricorrenti deducono, da un lato, che, al fine di individuare quali miglioramenti fossero da indennizzare e quali fossero eventualmente prescritti, i giudici di merito avrebbero dovuto ammettere i mezzi istruttori richiesti (prova per testi e ctu) e, dall'altro, che sino al 1977 non può esservi stata prescrizione in quanto l'art. 1651 c.c. avrebbe riacquistato vigore solo a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 153/l977 di incostituzionalità dell'art. 14 l. n. 11/1971, cominciando pertanto a decorrere la prescrizione, per l'appunto, solo dal 1977 (in particolare dal 22.12.1977 data di tale pronuncia). Anche questo motivo va disatteso, sia perché la prova testimoniale - che, del resto, non viene riprodotta nel ricorso, sì da violare il principio dell'autosufficiente dello stesso - è stata, con valutazione di fatto insindacabile, giudicata "irrilevante" in riferimento alle circostanze dedotte, sia perché, nel valutare la ricorrenza della prescrizione, correttamente è stata tenuta presente, in relazione all'epoca di esecuzione delle opere di miglioramento, la data in cui il diritto era sorto alla stregua della disciplina dell'art. 1651 c.c., dovendo tale norma ritenersi abrogata solo dalla legge n. 11 del 1971, ex art. 29 della stessa, che non risulta a sua volta toccato da incostituzionalità (cfr. per riferimenti Cass. n. 2577/2001). Con il terzo motivo si denuncia omessa valutazione degli atti interruttivi e sospensivi della prescrizione, sostenendosi che la Corte d'appello non ha valutato il verbale di mancata conciliazione dinanzi all'IPA del 3.7.1982 e le sentenze che dimostrano come, sulla questione dell'indennizzo dei miglioramenti, vi siano stati giudizi pendenti tra le parti dal 1973 sino al 1977.
La censura va parimenti disattesa, perché assolutamente generica, non specificandosi - anche in questo caso in violazione del principio di autosufficienza del ricorso - ne' il contenuto del verbale redatto dall'organo amministrativo, ne' quello delle sentenze pronunciate tra le parti, e perché, aderentemente alla ritenuta applicabilità nella specie dell'art. 1651 c.c., la Corte ha rilevato, con accertamento di fatto, che "si trattava di prescrizione decorsa fino all'anno 1970".
Il ricorso va dunque rigettato, compensandosi per giusti motivi le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2002