Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 2
La nomina, nel corso del giudizio, di un nuovo difensore in luogo di un altro, deceduto o sostituito per rinuncia o per altra causa, può essere effettuata anche in un atto diverso da quelli indicati dal comma terzo dell'art. 83 cod. proc. civ. (nella specie, atto di costituzione e memoria difensiva), purché tale atto evidenzi inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura, senza che valga ad escludere la validità di tale conferimento la circostanza che l'atto di cui si tratta contenga, oltre alla predetta manifestazione di volontà, anche manifestazioni di poteri processuali preclusi dalla scadenza di termini perentori, stante il disposto dell'art. 159, comma secondo, cod. proc. civ., che disciplina espressamente la fattispecie dell'atto con pluralità di oggetti o contenuti, stabilendo che la nullità (ma lo stesso può dirsi per la inammissibilità per preclusione o decadenza) di una parte non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
È inammissibile, per mancanza del requisito della incompatibilità tra le posizioni fatte valere e l'accertamento compiuto con la sentenza impugnata, l'opposizione di terzo, promossa, ex art. 404, comma primo, cod. proc. civ., nei confronti di una sentenza dichiarativa di paternità naturale, dal coniuge del padre naturale a tutela del diritto dei propri figli, nati dal matrimonio con quest'ultimo, al nome ed alla esclusività della comunione familiare. Infatti, per un verso, il diritto al nome dei figli legittimi non è incompatibile con la circostanza che altri soggetti possano usare lo stesso cognome, in quanto figli dello stesso padre; per l'altro, l'accertamento della paternità naturale non è idoneo a pregiudicare il diritto alla esclusività della comunione familiare, poiché il figlio naturale non potrebbe essere inserito nella famiglia legittima senza il consenso del coniuge e dei figli legittimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4103 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. VI FERRO - Consigliere -
Dott. MARIO OSRIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LL RO, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori AN EP e AN VI, elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana 38. Presso lo studio dell'avv. Benito Panariti, rappresentata e difesa dall'avv. Arcangelo M. Cafiero, per procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
TO UI MA OSRIA, in proprio e quale madre esercente la potestà sul figlio minore, TO SA RI IV, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Zucchi 9, presso l'avv. Enzo Bartimmo, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Barbuzzi, per procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
nonché contro
SA VI, DE RI OS - curatrice speciale del minore LO UR SA RI IV, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BARI,
- intimati -
avverso la sentenza della corte d'appello di Bari del 9 febbraio 2000. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Dott. EP Salmè alla pubblica udienza del 13 dicembre 2000;
sentiti gli avvocati Cafiero per la ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'avv. Bartimmo, con delega, per la controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. Dott. Antonio Martone che ha concluso chiedendo il rigetto dei primi quattro motivi e l'assorbimento del quinto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 29 febbraio 1996 NN OL, in proprio e quale madre esercente la potestà sui figli minori EP e VI AN, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale per i minorenni di Bari UI FI SA OC, CE AN e OS De IC, quale curatrice speciale del minore CU AN MA VA, esponendo che:
- il 1^ giugno 1987 aveva contratto matrimonio con CE AN e dal matrimonio erano nati i figli EP e VI;
- a distanza di tempo dal matrimonio, aveva saputo dal marito che, con sentenza del tribunale per i minorenni di Bari del 20 luglio 1987, passata in giudicato, era stato dichiarato padre naturale del minore MA VA OC, nato da UI FI SA OC;
- il marito le aveva riferito che in realtà aveva frequentato solo sporadicamente la OC, la quale, all'epoca del concepimento, avrebbe avuto relazioni con altri uomini, e aveva ammesso di essersi mal difeso nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità, a causa della inesperienza e della giovane età. L'attrice, assumendo che dalla indicata pronuncia era derivato un grave pregiudizio, sul piano morale e su quello economico, a lei e ai figli minori, ha chiesto, ai sensi dell'art. 404 c.p.c., che venisse dichiarata la nullità della sentenza o, in via subordinata, che la medesima sentenza venisse rimossa, annullando la dichiarazione giudiziale di paternità.
CE AN ha aderito alla posizione della OL, mentre la OC e la curatrice speciale del minore MA VA OC AN hanno chiesto che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione o, in via subordinata, che l'impugnazione venisse rigettata.
Con sentenza del 3 febbraio 1998 il tribunale per i minorenni ha dichiarato l'opposizione inammissibile, condannando l'opponente, in solido con il AN, al pagamento delle spese e delle pena pecuniaria. Questa pronuncia è stata confermata dalla corte d'appello di Bari.
La corte territoriale, in relazione al motivo d'impugnazione con il quale la OL ha eccepito l'invalidità della costituzione in giudizio davanti al tribunale per i minorenni della OC per mezzo di un nuovo difensore, conseguente alla rinuncia di quello che aveva sottoscritto l'iniziale comparsa di costituzione e risposta, ha osservato che, invece, tale costituzione successiva, avvenuta mediante deposito di memoria contenente difese di rito e di merito e la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., era rituale, salva l'inammissibilità delle domande nuove e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio non proposte con la prima comparsa di costituzione. Restava invece valida l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione di terzo, sollevata con la prima comparsa di costituzione e, comunque, rilevabile d'ufficio. I nuovi difensori, pertanto, erano stati investiti ritualmente dello ius postulandi e, quindi, correttamente la condanna al pagamento delle spese del giudizio aveva avuto ad oggetto anche l'attività difensiva dagli stessi difensori svolta.
La corte territoriale ha poi confermato il giudizio di inammissibilità dell'opposizione di terzo, osservando che l'esclusività del diritto dei figli legittimi al nome e la titolarità della comunione familiare da parte dell'attrice non erano state pregiudicate dalla pronuncia impugnata, che aveva un oggetto diverso, e che l'interesse dei minori a non subire riduzioni della loro quota di legittima sulla futura eredità paterna, era oggetto di un'aspettativa di mero fatto. Inoltre la OL e i suoi figli avevano acquistato la qualità di coniuge e di figli dopo la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità. Quanto alla circostanza che il tribunale abbia dichiarato l'opposizione inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, invece che dichiararla più correttamente improponibile, la corte d'appello ha affermato che si trattava di una questione meramente terminologica, priva di rilevanza concreta, rimanendo fermo che l'accertamento della mancanza di legittimazione ad agire pregiudicava l'azione proposta ed era idoneo ad acquistare l'autorità del giudicato.
Avverso la sentenza della corte d'appello di Bari la OL ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso UI FI SA Lo OL. Motivi della decisione
1. Deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 82 e 83 e 180 c.p.c., la ricorrente ripropone l'eccezione di nullità dell'atto di costituzione in giudizio a mezzo di nuovi difensori, conseguente alla rinuncia del primo difensore che aveva depositato rituale atto di costituzione e risposta. Secondo la ricorrente, la nuova memoria di costituzione, contenente difese in rito e in merito e la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., depositata alla prima udienza di trattazione, dopo che era inutilmente decorso il termine perentorio per proporre le eccezioni di merito e di rito assegnato alla prima udienza di comparizione, non solo non avrebbe evitato la decadenza dal potere di proporre le eccezioni, ma sarebbe di per sè, come atto processuale, nella sua interezza, inutilizzabile, non essendo nemmeno applicabile il principio di cui all'art, 159 c.p.c. Ad avviso della ricorrente la convenuta avrebbe potuto conferire la nuova procura alle liti solo con procura notarile o a margine o in calce ad uno degli atti difensivi di cui agli articoli 183 e 184 c.p.c. In conseguenza della nullità dell'atto di costituzione dei nuovi difensori, l'attività difensiva svolta sarebbe irrilevante e pertanto non si giustificherebbe la condanna al pagamento delle spese anche per tale attività. Infine, sussisterebbe nullità del processo e della sentenza pronunciata in esito allo svolgimento di un'attività difensiva irrituale.
Il motivo è infondato.
È costante orientamento di questa Corte che la nomina di un nuovo difensore nel corso del giudizio in sostituzione di altro, deceduto o sostituito per rinuncia o altra causa, può essere effettuata anche su un atto diverso da quelli indicati nel 3^ comma dell'art. 83 c.p.c., purché tale atto evidenzi inequivocabilmente la volontà
della parte di conferire la procura (Cass. n. 2618/99, 5393/99, 10065/96, 8409/96, 2637/95, 5923/91, 2655/88). Ora, l'"atto di costituzione e memoria difensiva" depositato dal nuovo difensore all'udienza di trattazione è certamente, in astratto, atto idoneo a contenere la procura alle liti al difensore stesso, come del pari la nuova procura potrebbe essere contenuta, come ammette la stessa ricorrente, in uno degli altri atti difensivi di cui agli articoli 183 e 184 c.p.c. Che poi, in concreto, l'atto di cui si tratta, oltre alla manifestazione di volontà di conferire la procura alle liti al nuovo difensore, contenesse anche manifestazioni di poteri processuali preclusi dalla scadenza dei termini perentori, non può impedire di riconoscere la validità del conferimento della procura. Infatti, non solo il secondo comma dell'art. 180 c.p.c. prevede che il giudice assegni un termine perentorio per l'esercizio del potere di proporre le eccezioni processuali e di merito e non per depositare atti aventi anche un contenuto diverso, ma anche, ove si potesse ammettere, in assenza di qualsiasi norma che lo preveda (e a fronte del principio generale di opposto contenuto di cui all'art. 133 c.p.c.), che la parte non possa depositare che atti aventi un contenuto tipico, non potrebbe tralasciarsi il disposto dell'art. 159, secondo comma, che disciplina espressamente la fattispecie dell'atto con pluralità oggetti o contenuti, disponendo che la nullità (ma lo stesso può dirsi anche per l'inammissibilità per preclusione o decadenza) di una parte non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti. Poiché la parte dell'atto di cui si tratta con la quale è stata conferita la procura alle liti è certamente indipendente da quelle con le quali sono state sollevate eccezioni e proposte domande precluse dalla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 180 c.p.c., correttamente la corte territoriale ha ritenuto valida detta procura e gli atti successivamente compiuti dal nuovo difensore.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c. e omessa motivazione, sostenendo che sarebbe nullo il deposito di "brevi note difensive" sottoscritte dalla curatrice speciale personalmente e che male avrebbe fatto la corte territoriale a non pronunciare sulla richiesta di stralcio di tale atto tempestivamente formulata e a riportare nell'epigrafe della sentenza impugnata le conclusioni rassegnate dalla curatrice speciale.
Il motivo non merita accoglimento. Non v'è dubbio, infatti, che nel procedimento di cui si tratta sia necessario il ministero di difensore e che pertanto l'atto depositato dalla parte personalmente non abbia giuridica rilevanza. Tuttavia la circostanza che la corte territoriale non abbia espressamente dichiarato l'inutilizzabilità di tale atto non ha alcuna conseguenza sulla validità della sentenza, non risultando dalla sentenza stessa che la corte abbia in qualche modo esaminato e valutato gli argomenti esposti dalla curatrice speciale nell'atto irritualmente depositato, tanto è vero che non v'è pronuncia sulle spese relativamente al rapporto tra la OL e la curatrice speciale.
3. Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 404, 1^ comma c.c., la ricorrente lamenta che, accertato il difetto di legittimazione ad agire, il tribunale abbia dichiarato l'opposizione inammissibile e che la corte d'appello abbia confermato la sentenza di primo grado, pur ritenendo più corretta una pronuncia d'improcedibilità. Infatti, l'inammissibilità sussisterebbe solo nei casi di nullità insanabile dell'atto introduttivo e l'improcedibilità riguarderebbe l'ipotesi di inattività delle parti, mentre all'accertamento del difetto di legittimazione ad agire dovrebbe seguire una pronuncia di rigetto della domanda nel merito. Il motivo è inammissibile perché non si vede quale interesse concreto la ricorrente abbia all'esattezza terminologica della pronuncia, la quale, secondo il suo assunto, avrebbe dovuto essere una pronuncia di merito che, chiudendo il processo preclude la riproposizione dell'azione, invece di una pronuncia di rito, quale sarebbe quella impugnata, che potrebbe far salva la possibilità di proporre nuovamente l'opposizione.
Peraltro non può non rilevarsi che la corte territoriale ha espressamente affermato che l'accertamento del difetto di legittimazione ad agire, se è preliminare all'accertamento del fondamento dell'azione proposta, comunque "investe il merito e pregiudica l'azione".
4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce un altro profilo di violazione dell'art. 404, 1^ comma c.p.c. e di difetto di motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che l'opposizione di terzo è concessa anche a tutela di situazioni soggettive qualificate e differenziate, non configurabili come diritti soggettivi, e per evitare pregiudizi anche solo eventuali, di mero fatto e di natura non necessariamente economica. Sostiene, inoltre, che l'opposizione di terzo sarebbe sempre ammissibile nei confronti delle sentenze di stato e specialmente da parte di chi si ritiene titolare di uno status incompatibile con quello dichiarato con la sentenza impugnata. Aggiunge la ricorrente che la posizione giuridica soggettiva propria e quella dei figli sarebbe preesistente alla sentenza impugnata, che il giudicato formatosi su tale sentenza avrebbe efficacia diretta nei propri confronti. Rileva che questa Corte avrebbe ammesso l'opposizione di terzo da parte di chi rivendica il diritto al nome nei confronti di chi sia stato dichiarato titolare dello stesso nome e che nella specie il pregiudizio lamentato deriverebbe dall'esecuzione della sentenza dichiarativa della paternità naturale, che comporterebbe l'attribuzione di quel nome di cui si pretende invece avere l'esclusività.
Il motivo non è fondato.
Questa corte ha invero ripetutamente affermato che legittimati a proporre l'opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, 1^ comma somma sono soltanto quei soggetti che, rimasti estranei al giudizio in esito al quale è stata pronunciata la sentenza che si intende impugnare, siano titolari di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza emessa inter alios, in quanto tale diritto non dipende dalla situazione sostanziale oggetto della pronuncia. La situazione di diritto accertata o costituita dalla sentenza deve importare cioè, nonostante i limiti del giudicato, un pregiudizio tale da risolversi nella effettiva soppressione o compressione o limitazione del diritto del quale il terzo stesso si afferma titolare. Tale pregiudizio può anche essere di mero fatto, ma comunque deve discendere dall'efficacia riflessa del giudicato ovvero dalla esecuzione della sentenza.
Ora, la ricorrente ha dichiarato di agire a tutela del diritto proprio e dei figli alla esclusività della comunione familiare e del nome, nonché a tutela dell'integrità del patrimonio del AN, anche in vista della eventuale successione mortis causa. Come ha esattamentè osservato la corte territoriale la posizione giuridica avente ad oggetto l'eventuale e futura eredità non è tutelata dall'ordinamento e costituisce un'aspettativa di mero fatto, come analoga consistenza ha l'interessata che il patrimonio del coniuge e del genitore non sia decurtato da oneri economici a favore di altri soggetti legati da rapporto familiare. Il diritto al nome (inteso come insieme di prenome e cognome, salvo il caso, non ricorrente nella specie, di cognome avente autonoma capacità individuatrice) è invece certamente una situazione giuridica perfetta, così come tutelata dall'ordinamento è l'aspirazione dei partecipi della comunità familiare a non vedere inseriti nella stessa soggetti diversi da quelli legati da rapporto di coniugio o di filiazione naturale, come risulta dall'art. 252 c.c. Ciò che, tuttavia, difetta nella specie, sulla base delle stesse allegazioni di parte ricorrente è la situazione di incompatibilità tra le posizioni fatte valere e l'accertamento compiuto con la sentenza dichiarativa della paternità. Il diritto al nome dei figli legittimi di CE AN, da una parte non è oggetto di accertamento da parte della sentenza impugnata, e, dall'altra, non è affatto incompatibile con la circostanza che altri soggetti possano usare, in quanto figli dello stesso padre lo stesso cognome. Fermo che nella specie, come è pacifico, il cognome "AN" si è aggiunto a quello della OC, non sussistono in concreto, sia pure sulla sola scorta delle affermazioni della ricorrente, i presupposti per invocare la tutela di cui agli articoli 6 e seguenti c.c., non essendo stata dedotta alcuna abusiva utilizzazione dello stesso nome (inteso come insieme di prenome e cognome).
Del pari non si vede come l'accertamento della paternità possa pregiudicare il diritto alla esclusività della comunione familiare, se è vero che il figlio naturale non potrebbe essere inserito nella famiglia legittima se non con il consenso (e l'autorizzazione del tribunale) del coniuge e dei figli legittimi.
In senso contrario non può invocarsi la lontana pronuncia del 15 luglio 1963 n. 1925, con la quale questa Corte ha affermato che il marito della madre naturale può proporre opposizione di terzo alla sentenza di accertamento dello status del figlio nato dalla moglie come figlio naturale di altro padre, sulla base dell'assunto che il riconoscimento volontario operato sarebbe viziato per difetto di veridicità, per essere esso marito il vero padre, in quanto in quella fattispecie sussisteva il presupposto costituito dal fatto che in ordine allo titolarità dello status di padre è configurabile un conflitto tra le opposte posizioni di coloro che aspirano al riconoscimento di tale titolarità, la quale, ovviamente, non può contemporaneamente spettare a due soggetti. Inoltre l'opponente poteva invocare a suo favore la presunzione di paternità di cui all'art. 231 c.c.
5. Con il quinto motivo la ricorrente, per il caso in cui fossero stati accolti i precedenti, sostiene che la sentenza impugnata era nulla perché pronunciata in esito a procedimento celebrato con il rito contenzioso invece che con quello camerale e comunque la sentenza sarebbe errata perché basata sulle dichiarazioni della madre e su testimonianze compiacenti.
Il motivo, proposto espressamente in via condizionata all'accoglimento degli altri motivi è assorbito dal rigetto dei motivi stessi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta i primi quattro motivi del ricorso e dichiara assorbito il quinto. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in L. 173.000, oltre a L.
5.000.000 di onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001