Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 2
L'interpretazione delle clausole di un regolamento condominiale contrattuale contenenti il divieto di destinare gli immobili a determinati usi è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o vizio di motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., ha ritenuto che la destinazione a supermercato dei locali a piano terreno di un immobile facente parte di un complesso residenziale in località marina contrastasse con la norma regolamentare che precludeva per tutte le unità immobiliari alcune utilizzazioni specificamente indicate ed inoltre "qualsiasi uso incompatibile con l'igiene, la sicurezza, il decoro, la quiete").
La norma dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. si applica solo alla nomina del primo difensore nel corso del giudizio e quindi la nomina di un nuovo difensore in sostituzione o anche in aggiunta di quello già nominato può essere effettuata su un atto diverso da quelli indicati nella norma citata, purché ne risulti inequivoca la volontà della parte di conferire il mandato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto rituale la nomina di un secondo difensore mediante procura a margine di un atto difensivo depositato in udienza, a prescindere dalla contestabilità della denominazione dell'atto stesso quale "comparsa di costituzione e risposta").
Commentari • 2
- 1. Supermercato e regolamento di condominio: i limiti alla destinazione dei localiDott. Giuseppe Bordolli · https://www.fiscoetasse.com/ · 18 gennaio 2021
Nella sentenza della Corte di Appello di Milano del 11- 09- 2020, n. 2159 è stata definita la controversia relativa alla richiesta di apertura di un supermercato in un condominio. La Corte afferma che anche se il regolamento prevede la possibilità di installazione di insegne, anche luminose, non è possibile aprire un supermercato nei locali condominiali se altra norma ammette solo attività per cui l'accesso del pubblico non è libero ma regolamentato. Sul tema si segnalano i seguenti riferimenti: riferimenti normativi: art. 1138 c.c. precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 02/06/1999, n. 5393; Cass. civ., sez. II, 18/09/2009, n. 20237. 1) La vicenda: richiesta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/06/1999, n. 5393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5393 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IC RI IS MO, IC RI TA, IC RI OS SE, IC LI, IC NZ AC, elettivamente domiciliate in ROMA LARGO LUIGI ANTONELLI 8, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO FERRARA, difese dall'avvocato DOMENICO DI MARTINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COND. SOLEMAR, TT TA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato GIUSEPPE MANNA, giusta delega in atti;
- resistenti con procura -
nonché contro
CI TO, IT QU, OP IO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 628/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 16/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato DI MARTINO Domenico, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MANNA Giuseppe, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 25.07.83, DO IR, QU TE, TT UF e IO NG, quali condomini del Condominio Solemar sito in località Baia Domizia, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di S. IA Capua Vetere, IA UI, IZ, IA SA, LI e NU LP, proprietarie di alcuni terranei locati per esercizio commerciale con accesso anche ai terzi estranei al complesso, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità della destinazione a supermercato dei locali de quibus, in quanto contraria al regolamento condominiale e alle vigenti disposizioni di P.S..
Le convenute si costituivano assumendo che l'utilizzazione locali ex adverso contestata era, per contro, consentita proprio dall'art. 31 del regolamento condominiale, nel quale era previsto qualsiasi impiego dei terranei purché consentito dalle vigenti disposizioni di P.S..
Con comparsa del.27.12.89, interveniva in giudizio il Condominio Solemar che, facendo istanze degli attori, proponeva, altresì, domanda di risarcimento dei danni.
Con sentenza 20.02.93, il Tribunale adito, accogliendo parzialmente la domanda degli attori e dell'intervenuto, condannava le LP a far cessare la contestata utilizzazione dei locali, ritenuta illegittima, mentre respingeva la pretesa risarcitoria. Le LP proponevano appello con atto di citazione 2.1.05.93 nel quale riproponevano le precedenti difese. Si costituiva il solo Condominio Solemar, che chiedeva respingersi l'avverso gravame, mentre rimanevano contumaci il TE, il IR, la UF e lo NG. Con sentenza 16.03.96, la Corte, d'Appello di Napoli rigettava il gravame condannando le appellanti alla refusione delle ulteriori spese processuali in favore del Condominio.
Avverso detta sentenza, le sorelle LP proponevano ricorso per cassazione con tre articolati, in rito e nel merito. Resisteva il Condominio Solemar.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo, alla trattazione dei quali può procedersi congiuntamente attesane la connessione, le ricorrenti - denunziando con l'uno violazione degli artt. 83, 156, 167, CPC e con l'altro violazione degli artt. 83, 156, 164 CPC - si dolgono che la Corte di merito non abbia ritenuta la nullità della costituzione nel giudizio d'appello d'un secondo difensore per la controparte Condominio, avvenuta con comparsa di risposta depositata all'udienza del 20.7.93 recante procura a margine, atteso che s'era già costituito in cancelleria, con comparsa depositata il 19.7.93 munita anch'essa di procura a margine in data 6.7.93, un primo difensore;
dal che deducono anche la nullità della seconda comparsa di costituzione, della procura apposta ad essa degli atti posti in essere dal secondo difensore e "per effetto del nesso teleologico esistente tra i detti atti difensivi", la nullità dell'impugnata sentenza.
Gli esposti motivi non meritano accoglimento.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo evidenziato e la norma di cui all'art. 83 ter. co. CPC si applichi solo per la nomina del primo difensore e come, pertanto, la nomina d'un nuovo difensore nel corso del giudizio, in sostituzione di altro possa essere effettuata anche su di un atto diverso da quelli indicati nella detta norma, purché ne risulti inequivoca la volontà della parte di conferire il mandato (Cass. 24.9.96 n. 8409, 16.11.96 n. 10065, 8.3.95 n. 2697, 25.5.91 n. 3258, SS.UU. 25.3.88 n. 2565); nessuna rilevanza può avere, per tanto, che l'atto cui è apposta la procura della quale si discute sia denominato anch'esso "comparsa di costituzione e risposta, piuttosto che "comparsa di costituzione di secondo (o altro) difensore", in quanto, attesa la libertà di forme in materia d'atti processuali, elemento determinante è la sola volontà della parte di conferire il mandato ad un ulteriore difensore adeguatamente esternata nella procura, sul che nella specie non sono state sollevate obiezioni.
D'altra parte, nessun problema pone, ai fini dell'identificazione del difensore cui effettuare le notificazioni, il fatto che la parte abbia conferito due distinti mandati per la propria rappresentanza processuale, ove nella procura non sia previsto l'obbligo d'agire congiuntamente e siano stati conferiti eguali ed autonomi poteri, in quanto, purché entrambi regolarmente costituiti, ciascuno dei difensori, è singolarmente legittimato a ricevere gli atti per conto del comune mandante (Cass. 24.1.98 n. 700). Con il terzo motivo le ricorrenti - denunziando violazione degli artt. 1362 ss. CC e vizio di motivazione - si dolgono che la Corte di merito, nell'interpretare le clausole del regolamento contrattuale di condominio, non si sia attenuta al prioritario criterio-letterale nell'esaminare l'art.31 lettera "A", la cui formulazione non consentiva dubbi circa l'effettiva volontà delle parti, facendo ricorso non necessario e non giustificato a criteri sussidiari riflettenti considerazioni soggettive estranee alle finalità dell'indagine ermeneutica.
Il motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile. Va, infatti, osservato come nel motivo di ricorso in esame non si rinvenga alcuna critica diretta e puntuale delle singole argomentazioni poste a base della motivazione della sentenza impugnata, alcun sillogismo inteso a dimostrare i denunziati errori di diritto ed i pretesi vizi di logica e di completezza argomentativa dai quali, secondo l'enunciazione introduttiva, sarebbe stata inficiata la sentenza stessa, così traducendosi, in sostanza, l'intera esposizione nella semplice prospettazione d'un'interpretazione della volontà contrattuale delle parti in senso difforme da quello inteso dai giudici di merito.
Tale prospettazione prende le mosse da un'assunto - avere la Corte di merito omesso di limitare l'indagine al tenore letterale della clausola, avvalendosi invece di mezzi ermeneutici sussidiari distorsivi dell'intenzione delle parti palesata dal detto tenore letterale - del tutto apodittico ed erroneo, giacché le argomentazioni principali dell'impugnata decisione si fondano, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, proprio su di un'interpretazione rigorosa della lettera della norma regolamentare de qua e della ratio di essa.
L'art. 31 in esame, dopo aver posto, al primo comma, un generale divieto di "adibire i cespiti di proprietà singola ad uso contrario alla legge, ai regolamenti, alla moralità e alla sanità", specifica, al secondo comma, essere vietato in particolare "destinare sia gli alloggi che i locali terranei a scuole di canto o ballo, case da gioco, agenzie di pegno, case di cura, sedi di partito, a uffici di qualsiasi natura e a qualsiasi uso incompatibile con l'igiene, la sicurezza, il decoro, la quiete" ed aggiunge, in fine, al terzo comma, che "i locali terranei potranno essere adibiti a qualsiasi uso consentito dalle vigenti disposizioni di P.S.".
La Corte di merito, correttamente attenendosi alla ratio della disposizione nel suo complesso, quale risultante dal suo tenore letterale, ha evidenziato, con considerazione assolutamente logica ed aderente all'inequivocabile intenzione delle parti;
come la precisazione contenuta nel terzo comma non rappresentasse un'eccezione rispetto ai divieti posti nel primo e, soprattutto, nel secondo comma, tanto per gli alloggi quanto per i terranei, bensì una prescrizione, ulteriore, rispetto ai detti divieti, richiedendosi, per l'uso dei terranei, anche la conformità di esso alle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.
Quindi, dopo aver evidenziato come i beni alla cui tutela la norma regolamentare era intesa, nella sua previsione generale nella previsione d'ipotesi specifiche correttamente non ritenute tassative, ma esplicative e, comunque, non esaustive, per la presenza d'un'ulteriore specifica disposizione integrativa e "di chiusura" a carattere onnicomprensivo "e a qualsiasi uso incompatibile con fossero, in particolare, tanto la quiete quanto la sicurezza del comprensorio, ha ritenuto tali situazioni suscettibili di lesione dalla collocazione di un supermercato all'interno del comprensorio stesso.
Siffatta ultima conclusiva considerazione non è passibile di riesame in sede di legittimità, in quanto trattasi di valutazione di fatto, d'esclusiva competenza del giudice del merito, adeguatamente motivata anch'essa con argomentazioni del tutto convincenti esaustive ed immuni da vizi logici, avverso le quali, d'altronde, le ricorrenti non hanno portato alcuna idonea contraria argomentazione. Che, poi, la Corte di merito abbia tratto ulteriore argomento, onde pervenire alla medesima conclusione, anche dall'esame d'alcune previsioni del programma della cooperativa, non inficia ma, anzi, rafforza l'adottata decisione.
Se è vero, infatti, che, in tema d'interpretazione dei contratti, regola prioritaria per la ricerca della comune intenzione delle parti è il desumere, anzi tutto, la volontà negoziale dal tenore letterale del documento nel quale è stata consacrata, ex art. 1362 pr. co. CC, e limitare, in secondo luogo, l'indagine alle clausole da tale documento specificamente risultanti, ex art. 1363 CC,. ciò non di meno le norme menzionate non inibiscono ne' il ricorso al criterio sussidiario d'interpretazione costituito dalla valutazione del comportamento delle parti antecedente e/o successivo alla stipulazione ed agli altri criteri sussidiari, codificati e non, conformi ai principi generali in materia d'ermeneutica contrattuale;
per il che il ricorso alla valutazione del comportamento delle parti non rappresenta, di per se stesso, vizio di violazione delle norme legali in materia d'interpretazione dei contratti laddove, come nella specie, della formazione del proprio convincimento anche mediante l'utilizzazione di siffatto strumento il giudice del merito fornisca adeguata e coerente motivazione.
Nessuno dei motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido alle spese che liquida in L.
2.540.000 delle quali L.
2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 15 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 1999