Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
In tema di riforma agraria per la Sicilia, la disposizione di cui all'art. 36, terzo comma della legge regionale n. 104 del 1950 (secondo cui "dalla data in cui le singole parti del piano di conferimento diventano esecutive, i terreni che ne formano oggetto sono trasferiti all'ente per la riforma agraria in Sicilia al fine di provvedere alla loro assegnazione") va interpretata nel senso che, al decreto di approvazione del piano di conferimento, va attribuita efficacia immediatamente traslativa dei terreni conferiti in favore dell'ESA a far data dal momento in cui le singole parti del piano diventano esecutive, con conseguente acquisto, da parte dell'ESA stesso, del potere di disposizione di cui all'art. 834 cod. civ., mentre quello di godimento, per espressa previsione dell'ultima proposizione dell'art. 36 citato, è ritardato fino alla scadenza dell'annata agraria, onde conseguire la finalità della continuità nella conduzione dei fondi.
Commentari • 2
- 1. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/
, 30 gennaio 2025, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. La vicenda affrontata dalla S.C. – 2. Le questioni trattate dalla Corte. Nullità del contratto per omessa valutazione del merito creditizio: una nullità più “immaginaria” che “virtuale” – 3. La reale portata della decisione in esame – 4. Conclusioni 1. La vicenda affrontata dalla S.C. Con la sentenza che qui si commenta, la S.C. si è espressa sulla nullità dei contratti di mutuo sottoscritti a norma dell'art. 13, comma 1, lett. m), d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto liquidità), cassando con rinvio il decreto n. 6158/2022 del Tribunale di Torino per non aver adeguatamente motivato la contrarietà del contratto ad una norma …
Leggi di più… - 2. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5051 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UT DO SI DI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GRAMSCI 28, presso l'avvocato FRANCHI MANILIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LA ROSA SALVATORE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO - E.S.A., IMBRIGIOTTA MARIA Ved. LAZZARA, LAZZARA VITTORIO, LAZZARA ALESSANDRO, LAZZARA ADRIANA, LAZZARA GIANFRANCO, LIUZZO SCORPO AITINA, LIUZZO SCORPO SALVATORE, LIUZZO SCORPO PIETRO, LIUZZO SCORPO SEBASTIANO GIUSEPPE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 12442/97 proposto da:
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO - E.S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso l'avvocato SABBADINI GIANCARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MODICA DOMENICO, giusta procura in calce al ricorso notificato;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
UT DO SI DI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 84/97 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata l'11/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2000 dal Consigliere Dott. OR SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato La Rosa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione del 24 gennaio 1990, RE TR AN TK chiese al Tribunale di Patti che fosse dichiarata la decadenza dell'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) dall'attuazione del piano di conferimento n. 1119 del 20 aprile 1959, ai sensi della legge reg. siciliana 104 del 1950, comprendente un appezzamento di terreno esteso 128, 03 nel comune di Longi, già di proprietà di NI BO perché il conferimento effettivo aveva riguardato soltanto 36, 16, 20 ettari del fondo, mentre i restanti ettari 60, 17, 20 erano rimasti nella disponibilità della BO.
Nel contraddittorio dell'ESA, di FR AZ cui quest'ultima aveva lasciato l'usufrutto dell'immobile, nonché di NO US, NA, OR e ET LI Scorpo, il Tribunale con sentenza del 30 aprile 1993 dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e condannò il TK al pagamento delle spese processuali.
La Corte di appello di Messina, pur riconoscendo implicitamente la giurisdizione di detto giudice, con sentenza dell'11 marzo 1997 ha respinto l'impugnazione del TK che ha condannato al pagamento delle spese processuali, osservando: a) che il decreto 1119/1959 dell'ispettorato agrario regionale, pubblicato nella G.U. della Regione, pur non contenendo un termine di efficacia della procedura espropriativa, era divenuto esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli art. 35 e 36 della legge reg. 104/1950, per mancato reclamo entro 30 giorni all'assessore all'agricoltura; b) che pertanto il TK non poteva vantare alcuna pretesa dal momento che all'apertura della successione di NI BO, costei non aveva più ne' la proprietà, ne' il possesso dei terreni;
c) che d'altra parte in data 27 ottobre 1983 l'ESA aveva emesso provvedimento di ripartizione dei terreni, contro il quale l'appellante aveva proposto ricorso al TAR Sicilia, che i con sentenza 343/1989 divenuta definitiva i aveva confermato la validità dell'immissione in possesso in quanto successiva al menzionato decreto 1119/1959, non impugnato.
Per la cassazione di questa sentenza il TK ha proposto ricorso per tre motivi;
al cui accoglimento si è opposta l'ESA che ha avanzato ricorso incidentale condizionato, insistendo nel difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Con sentenza n. 405 del 5 giugno 2000, le Sezioni Unite di questa Corte hanno dichiarato inammissibile sia il controricorso che il ricorso incidentale per vizio di conferimento della procura. Motivi della decisione
Con il primo motivo RE TK, denunciando violazione degli art. 35 e 36 della legge reg. 104/1950, 13 della legge 2359 del 1865, censura la sentenza impugnata per non aver disapplicato il piano di conferimento di cui al decreto 1119/1959 dell'Ispettorato, che pur non conteneva termine per il completamento della procedura, per il solo fatto che egli non aveva proposto opposizione nel termine assegnatogli dall'art. 35 della legge reg. 104; per aver, ancor più erroneamente, fatto discendere dall'omessa impugnazione di detto provvedimento la conseguenza che la propria dante causa avesse perduto non solo il possesso del terreno, ma anche il suo diritto dominicale: e ciò malgrado il predetto piano di conferimento non contenesse alcun termine per il completamento dell'espropriazione, come richiesto dall'art. 13 della legge 2359 del 1865 al fine di evitare la mancanza di ogni controllo sulla utilizzazione a fini pubblici dei beni sottratti alla proprietà privata. Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha, infatti, accertato ed il ricorrente ribadito che con decreto n. 1119 del 20 aprile 1959, l'Ispettorato regionale per l'agricoltura approvò il piano di conferimento elaborato dall'ESA (allora E.R.A.S.) in virtù dell'art. 35 della legge reg. sic. 104 del 1950 sulla riforma agraria in Sicilia, comprendente, per quel che interessa Ett. 96, 33, 50 di terreni appartenenti a NI BO, dante causa del TK - tra cui gli Ett. 60, 17, 20, oggetto della presente controversia perché fino al 1982 non assegnati ad alcuno;
e che detto piano è stato successivamente pubblicato sulla G.U.R.S. n. 50 del 20 agosto 1959 ed è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 36 della stessa legge dopo 30 giorni dall'approvazione in quanto non impugnato in relazione all'immobile per cui è causa, da nessuna delle parti, ne' da altri. Ora, per quel che riguarda gli effetti del piano divenuto esecutivo, nei confronti dei proprietari, il Collegio non ignora che non recenti pronunce di questa Corte hanno dato luogo a due distinti e contrastanti indirizzi, avendo le sezioni semplici ritenuto che alla data sudetta venisse trasferito all'ESA - il possesso ideale del terreno conferito, nel senso che lo stesso dovesse essere destinato dall'ente in conformità dei suoi piani e della legge, mentre la gestione, e quindi il possesso materiale, restavano immutati sino al termine dell'annata agraria in corso al momento del sorteggio al contadino assegnatario: ossia, sino alla data dell'effettiva assegnazione, fino al quale momento, dunque, i terreni restavano soggetti alla precedente gestione e potevano pertanto continuare ad essere utilizzati dal proprietario, in quanto soltanto l'atto di assegnazione di cui all'art.40 della legge segnava il momento del passaggio coatto di proprietà ai lavoratori agricoli assegnatari (art. 39) e di risoluzione di tutti i negozi compiuti sui beni espropriati. Ulteriore conseguenza di questa interpretazione della normativa, per cui il "corpus" caratterizzante il possesso, e cioè il potere fisico sul terreno restava al proprietario espropriato fino al termine dell'annata agraria in corso, fissato dall'art.13 della legge reg. 29 del 1954 entro il mese di ottobre, affinché ne continuasse senza interruzioni la coltivazione, era che ove la consegna e/o l'assegnazione al termine dell'annata agraria non fosse avvenuta, ma fosse stata ritardata per fatto dell'ente, la gestione del fondo continuava in capo al proprietario, rimasto tale, anche per l'annata successiva e così via fino al termine di quella in cui si compiva effettivamente il sorteggio (Cass. 3139/1960; 852/1961;
1306/1965; 416/1971).
Questa costruzione che non spiegava come l'ESA potesse assegnare un bene di altri e, quindi, trasferire un immobile sul quale la legge gli attribuiva soltanto l'animus in cui si estrinseca il possesso, nè se l'ente potesse esercitare indefinitamente o meno tale potere latu sensu ablatorio, non sussistendo una norma analoga a quella dell'art. 13 della legge 2359/1865 che ne fissa la durata nel procedimento di espropriazione per p.u., è stata contestata dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali (sent. 1567/1970) hanno invece escluso che siffatto possesso meramente astratto potesse avere collocazione nel nostro ordinamento;
e ritenuto che l'art. 36 intendesse trasferire all'ESA, al momento in cui il piano di conferimento fosse divenuto esecutivo, il possesso giuridico dell'immobile nel senso pieno inteso dagli art. 1140 e segg. cod.civ. Mentre la propri età veniva acquistata dall'ente in conseguenza del decreto di rilascio del terreno emesso in suo favore dall'Assessore per l'agricoltura e foreste ai sensi dell'art. 2 del d.l. reg. sic. 12 del 1952, fermo restando il mantenimento della gestione del bene in capo al precedente proprietario, per tanti aspetti ancora utile anche per assicurare la continuità nella conduzione dei fondi, fino al termine dell'annata agraria in cui fosse subentrato di fatto e di diritto l'assegnatario.
Ma il Collegio non ritiene di recepire nessuna delle due interpretazioni perché non aderenti al tenore del 3^ comma del citato art. 36 della legge reg. 104/50, il quale dispone, invece, che "dalla data in cui le singole parti del piano diventano esecutive, i terreni che ne formano oggetto sono trasferiti all'ente per la riforma agraria in Sicilia al fine di provvedere alla loro assegnazione a norma degli articoli seguenti": perciò attribuendo, da tale momento al decreto di approvazione del piano di conferimento divenuto esecutivo, efficacia immediatamente traslativa della proprietà dei terreni conferiti in favore dell'ESA, che dalla stessa data ed in conseguenza del sudetto titolo acquista, pertanto, su di essi il potere di disposizione di cui all'art. 834 cod.civ. Laddove quello di godimento, per espressa previsione dell'ultima proposizione dello stesso comma della norma, è ritardato fino alla scadenza dell'annata agraria onde conseguire la finalità di cui si è detto. A) Questa interpretazione, suggerita dal tenore letterale del termine "i terreni sono trasferiti" utilizzato dal legislatore regionale trova conforto proprio nelle disposizioni del codice civile sui trasferimenti coattivi degli immobili per il riordino della proprietà rurale in cui con il medesimo termine senza altra specificazione (cfr. art. 853) anche il legislatore statale intende sempre e soltanto riferirsi al passaggio coatto della proprietà sul bene (art. 851 ed 852 cod.civ.);ed identica terminologia è utilizzata dall'art. 586 cod.proc.civ. perfino nell'epigrafe ("Trasferimento del bene espropriato") nell'indicare il titolo in base al quale la proprietà sull'immobile venduto dal giudice dell'esecuzione è acquistata dall'aggiudicatario. Mentre è ulteriormente significativo che l'art. 37 della stessa legge equipari per la successiva assegnazione dei terreni ai lavoratori agricoli, quelli "conferiti a norma del presente titolo" ai terreni per i quali a norma del precedente art. 13 è pronunciato a favore dell'ESA il decreto di espropriazione, comportante come è noto il passaggio di proprietà dei beni dall'espropriato all'espropriante (art. 50 della legge 2359/1865); cui dunque il legislatore regionale ha assimilato quanto agli effetti non già il decreto di rilascio degli immobili, come sostenuto dalla sentenza 1567/70 delle Sezioni Unite, bensì proprio il decreto dell'Ispettorato di approvazione del piano, divenuto esecutivo, che pertanto conclude tale peculiare vicenda ablativa. B) Ed in coerenza con essa, "l'indennità di trasferimento" (così testualmente gli art. 42 e 43) deve essere corrisposta ai proprietari dall'ESA con le modalità previste dalla legislazione statale in materia di riforma fondiaria: in aderenza peraltro al precetto contenuto nell'art. 42 Costit., per cui tutti i provvedimenti ablatori comportanti il trasferimento della proprietà privata (e non anche del solo possesso) obbligano l'espropriante al pagamento di un indennizzo in favore del proprietario che ha sopportato il sacrificio per i motivi di interesse generale previsti dalla norma: indennità che all'ente deve essere "rimborsata" dagli assegnatari (art. 43), i quali, ove invece, acquistassero essi, il diritto dominicale sui terreni direttamente dai proprietari dovrebbero corrisponderla direttamente a questi ultimi senza l'inutile intermediazione dell'ente: tanto più superflua se si considera che nella previsione del legislatore regionale la ripartizione e l'assegnazione devono immediatamente seguire all'approvazione del piano di conferimento e tendenzialmente concludersi prima del termine dell'annata agraria in corso. C) Da qui la necessità dell'ultima norma dell'art. 36 che, pur sottraendo ai proprietari ogni potere di disposizione dei fondi confluiti nel piano di conferimento, in deroga alla previsione dell'art. 834 sul contenuto del diritto di proprietà, attribuiva a questi ultimi un potere di gestione assolutamente limitato nel tempo;
il quale sarebbe risultato privo di significato giuridico se il diritto dominicale avesse continuato a persistere in capo ad essi fino al momento dell'assegnazione, rientrando la normale gestione dei terreni fra i poteri naturalmente spettanti a costoro "uti dominus". Mentre, proprio perché la proprietà dei beni era trasferita all'ESA dal momento in cui diveniva esecutivo il decreto di approvazione del piano di conferimento, per attribuire ai proprietari che dalla stessa data perdevano qualsiasi titolo a mantenerne possesso e/o detenzione, il diritto soggettivo a continuare la gestione per la residua durata dell'annata agraria, si è resa necessaria una norma specifica, giustificata per un verso dall'intento di evitare turbamenti ed interruzioni nella coltivazione dei fondi;
e per altro verso da quello premiale di permettere la raccolta dei frutti proprio a coloro che tale coltivazione avevano promosso e portato avanti con la propria attività (Cass. sez. un. 1567/1970 cit.; 3139/1960;
1918/1959).
D) L'interpretazione qui recepita, risulta del resto assolutamente rispondente alla ratio della normativa regionale in esame che è stata quella di far acquisire all'ESA tramite un istituto per certi profili similare all'espropriazione per P.U. (da qui la norma dell'art. 52 relativa all'applicazione delle disposizioni di quest'ultima), ma rispetto a questo meno complesso e più spedito, le proprietà privata comprese nel territorio della Regione che eccedevano l'estensione massima indicata dagli art. 23 e segg., onde ripartirla ai lavoratori agricoli aventi i requisiti richiesti dall'art. 39; da ragione, inoltre, del titolo - appunto l'avvenuto acquisito del diritto dominicale - che auto-immobili: e quindi, di eseguire direttamente il decreto di approvazione del piano dell'ispettorato traslativo della proprietà degli immobili nella ipotesi (perciò solo eventuale) in cui i precedenti proprietari ne rifiutino il rilascio.
Ed allora, se nel caso lo stesso ricorrente ha dato atto dell'esecutività del piano di conferimento comprendente i terreni in contestazione estesi Ha. 60, 17, 20, già di proprietà della BO, correttamente la Corte di appello è pervenuta alla conclusione che da tale data quest'ultima aveva perduto non solo il possesso giuridico, ma anche la proprietà di detti immobili, trasferita all'ESA ex art. 36, 3^ comma della legge reg. 104/1950; e che per effetto della successione il ricorrente aveva acquistato soltanto il diritto a continuarne la particolare "gestione" prevista dalla stessa norma fino alla loro assegnazione, che egli riconosce effettivamente attuata (sia pure tardivamente rispetto alla ratio della legge) con decreto 26 marzo 1982 e successivo verbale a favore dei convenuti Scorpo-LI.
E d'altra parte, una volta perduta la proprietà di detti terreni per effetto dell'evento previsto dal legislatore regionale, il ricorrente difetta perfino di interesse a denunciare ritardi ed inadempimenti dell'ESA all'obbligo di procedere alla loro assegnazione ai predetti coltivatori;
e, per converso a dedurre la tardività del piano di riparto e la illegittimità dei conseguenti provvedimenti di assegnazione perché se questa venisse accertata, ne conseguirebbe soltanto il ripristino del diritto dominicale in capo all'ente di riforma agraria e non anche la retrocessione dei terreni alla BO (e per essa al TK), in mancanza di una norma nella legge regionale che espressamente la preveda. Per cui, il ricorrente non può conseguire siffatto risultato neppure attraverso il ricordato art. 13 della legge 2359/1865 che richiedendo necessariamente l'indicazione dei termini di inizio e di compimento delle espropriazioni e dei lavori nel provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. dell'opera, mira a tutelare esclusivamente il proprietario attuale dell'immobile garantendogli con la limitazione temporale da essi introdotta, che il sacrificio del suo diritto dominicale avvenga per esigenze effettive e specifiche, indispensabili in quel momento, e non in vista di una futura e soltanto ipotetica utilizzazione: e non anche il soggetto che la proprietà abbia già perduto in seguito ad un atto di natura espropriativa legittimo ed ormai divenuto definitivo. Le considerazioni fin qui svolte comportano il rigetto anche del terzo motivo di ricorso con cui il TK si duole di essere stato condannato alla refusione delle spese processuali nei confronti degli assegnatari Scorpo-LI, essendo fondato sul presupposto non verificatosi dell'accoglimento del primo motivo e della declaratoria della persistenza del suo diritto dominicale sui terreni a costoro assegnati dall'ESA.
Ma il collegio deve dichiarare infondato anche il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta che analoga condanna egli abbia riportato nei confronti degli eredi di FR AZ, cui NI BO aveva lasciato l'usufrutto dei propri terreni: in quanto pur avendo costui perduto tale diritto reale all'epoca ricordata del trasferimento degli immobili all'ESA, lo stesso è stato egualmente seppur erroneamente chiamato in giudizio dal TK e si è regolarmente costituito;
per cui correttamente il giudice del merito, in applicazione del principio della soccombenza, ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese processuali che detto chiamato, ancorché non destinatario di alcuna pretesa avversaria, abbia subito in conseguenza della non necessaria evocazione in giudizio (Cass. 3728/1988; 3019/1983). Per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimità, ritiene, invece la Corte di dichiararle interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001