CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20508 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria avverso l'ordinanza del 30/09/2025 del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria nel procedimento pendente a carico di RZ TI Oscar, nato a [...] il [...]; udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le memorie depositate ritualmente dal difensore dell'indagato, avv. Domenico Ascrizzi, che ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità del ricorso, in via subordinata per il rigetto dello stesso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20508 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 04/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 settembre 2025 il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria -in accoglimento della istanza di riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 27 agosto 2025 con cui era stata applicata al prevenuto la misura custodiale massima - ha annullato l'ordinanza genetica in relazione al capo 1) di provvisoria contestazione e sostituito, in relazione ai restanti capi, l'originaria misura con quella degli arresti domiciliari, da eseguirsi presso l'abitazione di residenza dell'indagato, con le prescrizioni specificate con l'atto di integrazione del medesimo 30 settembre 2025. 2. Ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Con l'unico motivo svolto denuncia, a mente dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizi di motivazione in ordine pila esclusa gravità indiziaria per il delitto provvisoriamente contestato di cuiV1) di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, in difetto di adeguata considerazione e valorizzazione della frequenza delle cessioni, dei quantitativi di sostanza ceduta, della veste di stabile consapevole rifornitore del gruppo. 3. Il difensore dell'indagato, nella memoria ex art. 121 cod.prc.pen., ha allegato le proprie ragioni a sostegno della inammissibilità, e, comunque, della manifesta infondatezza del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Si osserva e si richiama, in via preliminare, che uniforme giurisprudenza di questa Corte ritiene che in tema di misura cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 2 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi si risolvono nella censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti. 2. Il proposto ricorso censura la valutazione operata dal Tribunale in ordine allo spessore della gravità indiziaria, nel caso di specie esclusa, svolgendo, dunque, una censura di merito, in quanto a dispetto del nomen del vizio denunciato tende, sostanzialmente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [...], Rv. 269884). 3. Coerente e senz'altro non manifestamente illogica risulta la valutazione operata dal Tribunale che ha evidenziato come la condotta di RZ avesse avuto come unico riferimento MI CO, senza la presenza di alcun elemento ulteriore che potesse ipotizzare la consapevolezza che la cessione di sostanza stupefacente in suo favore alimentasse il sodalizio di riferimento, affermazione tenuta ferma al cospetto della (nuovamente) ipotizzata affectio societatis da parte di RZ;
il tribunale ha valorizzato un rapporto di rifornimento diretto (al solo CO) nelle occasioni ricomprese nelle tre contestazioni provvisorie afferenti corrispondenti cessioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana, rilevando che da nessun elemento conoscibile all'indagato emergesse che allo stesso fosse nota la circostanza che il CO avesse dietro di sé un articolato sodalizio, evenienza che non emergeva neppure qualora si fosse inteso valorizzare gli elementi che la cui valutazione si afferma sia stata pretermessa (tra gli elementi siffatti un incontro dell'8 agosto 2023 avvenuto presso il negozio di costui in compagnia di altro soggetto, la quantità dello stupefacente ceduto, una conversazione dell'Il novembre 2023). Si tratta di circostanze, peraltro, che nel ricorso sono fatte seguire da considerazioni ipotetiche circa la conoscenza dell'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico le cui ragioni, integrano proprio quelle preclusioni cui si è sopra fatto sopra cenno, tentando di sottoporre al vaglio della Corte elementi (pure scarsamente significativi di cui si contesta l'interpretazione offerta dal Tribunale) che si chiede di apprezzare nonostante adeguata e per nulla illogica motivazione resa in punto di esclusa partecipazione al sodalizio da parte dell'indagato. 3 4. Il motivo è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale del Riesame ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Corretta è l'individuazione dei canoni giurisprudenziali indicati dalla difesa dell'indagato onde poter sostenere una appartenenza associativa, per cui non è sufficiente la mera stabilità di un rapporto di fornitura, è indispensabile la prova della consapevolezza e della volontà del soggetto di inserirsi in una struttura organizzata, fornendo un contributo funzionale alla vita e al rafforzamento del sodalizio (ex multis, da ultimo, per l'individuazione del requisito soglia per ritenere la condotta contestata, Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024 Ud. (dep. 23/01/2025 ) Rv. 287482 - 01, «[I]n tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (In motivazione, la Corte ha precisato che siffatta conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte di un'associazione)». La condotta di partecipazione non è, quindi, integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 9689 del 2024, n.m., e Sez. 6, n. 34563 dei 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692). La condotta di partecipazione richiede, infatti, la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, cit.). E, ancora, si è ritenuto che il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, non può ritenersi in base alla sola reiterazione della fornitura, occorrendo, invece, che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024 Cc. (dep. 30/12/2024) Rv. 287375 - 01). 4 5. L'ordinanza impugnata si è attenuta a tali principi, rilevando, con motivazione scevra da vizi, come mancasse proprio la prova di tale inserimento consapevole. I rapporti erano intrattenuti esclusivamente con CO, e gli elementi addotti dal Procuratore ricorrente non appaiono, per come indicati, idonei a superare tale constatazione. OrNe consegue la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2026
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le memorie depositate ritualmente dal difensore dell'indagato, avv. Domenico Ascrizzi, che ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità del ricorso, in via subordinata per il rigetto dello stesso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20508 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 04/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 settembre 2025 il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria -in accoglimento della istanza di riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 27 agosto 2025 con cui era stata applicata al prevenuto la misura custodiale massima - ha annullato l'ordinanza genetica in relazione al capo 1) di provvisoria contestazione e sostituito, in relazione ai restanti capi, l'originaria misura con quella degli arresti domiciliari, da eseguirsi presso l'abitazione di residenza dell'indagato, con le prescrizioni specificate con l'atto di integrazione del medesimo 30 settembre 2025. 2. Ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Con l'unico motivo svolto denuncia, a mente dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizi di motivazione in ordine pila esclusa gravità indiziaria per il delitto provvisoriamente contestato di cuiV1) di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, in difetto di adeguata considerazione e valorizzazione della frequenza delle cessioni, dei quantitativi di sostanza ceduta, della veste di stabile consapevole rifornitore del gruppo. 3. Il difensore dell'indagato, nella memoria ex art. 121 cod.prc.pen., ha allegato le proprie ragioni a sostegno della inammissibilità, e, comunque, della manifesta infondatezza del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Si osserva e si richiama, in via preliminare, che uniforme giurisprudenza di questa Corte ritiene che in tema di misura cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 2 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi si risolvono nella censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti. 2. Il proposto ricorso censura la valutazione operata dal Tribunale in ordine allo spessore della gravità indiziaria, nel caso di specie esclusa, svolgendo, dunque, una censura di merito, in quanto a dispetto del nomen del vizio denunciato tende, sostanzialmente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [...], Rv. 269884). 3. Coerente e senz'altro non manifestamente illogica risulta la valutazione operata dal Tribunale che ha evidenziato come la condotta di RZ avesse avuto come unico riferimento MI CO, senza la presenza di alcun elemento ulteriore che potesse ipotizzare la consapevolezza che la cessione di sostanza stupefacente in suo favore alimentasse il sodalizio di riferimento, affermazione tenuta ferma al cospetto della (nuovamente) ipotizzata affectio societatis da parte di RZ;
il tribunale ha valorizzato un rapporto di rifornimento diretto (al solo CO) nelle occasioni ricomprese nelle tre contestazioni provvisorie afferenti corrispondenti cessioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana, rilevando che da nessun elemento conoscibile all'indagato emergesse che allo stesso fosse nota la circostanza che il CO avesse dietro di sé un articolato sodalizio, evenienza che non emergeva neppure qualora si fosse inteso valorizzare gli elementi che la cui valutazione si afferma sia stata pretermessa (tra gli elementi siffatti un incontro dell'8 agosto 2023 avvenuto presso il negozio di costui in compagnia di altro soggetto, la quantità dello stupefacente ceduto, una conversazione dell'Il novembre 2023). Si tratta di circostanze, peraltro, che nel ricorso sono fatte seguire da considerazioni ipotetiche circa la conoscenza dell'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico le cui ragioni, integrano proprio quelle preclusioni cui si è sopra fatto sopra cenno, tentando di sottoporre al vaglio della Corte elementi (pure scarsamente significativi di cui si contesta l'interpretazione offerta dal Tribunale) che si chiede di apprezzare nonostante adeguata e per nulla illogica motivazione resa in punto di esclusa partecipazione al sodalizio da parte dell'indagato. 3 4. Il motivo è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale del Riesame ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Corretta è l'individuazione dei canoni giurisprudenziali indicati dalla difesa dell'indagato onde poter sostenere una appartenenza associativa, per cui non è sufficiente la mera stabilità di un rapporto di fornitura, è indispensabile la prova della consapevolezza e della volontà del soggetto di inserirsi in una struttura organizzata, fornendo un contributo funzionale alla vita e al rafforzamento del sodalizio (ex multis, da ultimo, per l'individuazione del requisito soglia per ritenere la condotta contestata, Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024 Ud. (dep. 23/01/2025 ) Rv. 287482 - 01, «[I]n tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (In motivazione, la Corte ha precisato che siffatta conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte di un'associazione)». La condotta di partecipazione non è, quindi, integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 9689 del 2024, n.m., e Sez. 6, n. 34563 dei 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692). La condotta di partecipazione richiede, infatti, la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, cit.). E, ancora, si è ritenuto che il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, non può ritenersi in base alla sola reiterazione della fornitura, occorrendo, invece, che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024 Cc. (dep. 30/12/2024) Rv. 287375 - 01). 4 5. L'ordinanza impugnata si è attenuta a tali principi, rilevando, con motivazione scevra da vizi, come mancasse proprio la prova di tale inserimento consapevole. I rapporti erano intrattenuti esclusivamente con CO, e gli elementi addotti dal Procuratore ricorrente non appaiono, per come indicati, idonei a superare tale constatazione. OrNe consegue la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2026