Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20508
CASS
Sentenza 4 giugno 2026

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  • Accolto
    Istanza di riesame

    Il Tribunale della Libertà ha annullato l'ordinanza del GIP in relazione al capo 1) e sostituito la misura con gli arresti domiciliari per i restanti capi.

  • Inammissibile
    Vizi di motivazione in ordine alla esclusa gravità indiziaria

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile poiché censura la valutazione del Tribunale in ordine alla gravità indiziaria, configurando una censura di merito e una diversa interpretazione del quadro indiziario. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta coerente e non manifestamente illogica, avendo evidenziato la mancanza di elementi che potessero far ipotizzare la consapevolezza dell'indagato di alimentare un sodalizio criminale, basandosi su un rapporto di fornitura diretto con un singolo individuo.

  • Rigettato
    Manifesta infondatezza del motivo

    Il Tribunale ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali che escludono la configurabilità della partecipazione ad un'associazione per delinquere basata sulla mera stabilità di un rapporto di fornitura, richiedendo invece la prova della consapevolezza e volontà di inserirsi in una struttura organizzata e fornire un contributo funzionale. La condotta contestata all'indagato è stata ritenuta non integrata da tali requisiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20508
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20508
    Data del deposito : 4 giugno 2026

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