Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la incompleta informazione sull'oggetto dell'imputazione, come risultante dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dal decreto di citazione a giudizio, dichiari la nullità di quest'ultimo, disponendo la restituzione degli atti al P.M. (fattispecie nella quale i due atti indicavano date di commissione del fatto diverse).
Commentario • 1
- 1. Atti di indagine non inseriti nel fascicolo, quale nullità? (Cass. 10640/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2008, n. 22430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22430 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/04/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1094
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 22726/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Voghera;
nel procedimento nei confronti di:
IO IS, n. a Guersney Channel Islands il 9 novembre 1964;
avverso l'ordinanza del 28 marzo 2007 del Tribunale di Voghera;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza limitatamente al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica di Voghera propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe per abnormità della stessa, con la quale il Giudice del dibattimento, rilevava la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione diretta a giudizio di IO IS - imputato dei reati di cui agli artt. 388 e 570 c.p. - nella considerazione del fatto che la data di commissione del reato di cui all'art. 570 c.p. indicata nel decreto di citazione era diversa da quella indicata nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (5 aprile 1998 nell'avviso; dall'aprile 2000 fino al 25 giugno 2002 nel decreto di citazione); e che nell'avviso l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. era indicato solo il numero dell'articolo ma non la descrizione del fatto, invece indicata nel decreto di citazione. Conseguentemente restituiva gli atti al P.M.. Ad avviso dell'inquirente, pur essendo fondati tali rilievi, non sussisteva alcuna ipotesi di nulità, e del resto non era indicato nel provvedimento quale nullità si sarebbe concretata: non quella dell'art. 178 c.p.p., lett. c), perché l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. era stato comunque notificato e l'imputato e il difensore potevano prendere cognizione degli atti e predisporre le loro difese;
e neppure quella di cui all'art. 522 c.p.p., comma 2, che riguarda solo l'ipotesi di mancata notificazione dell'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p.. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il provvedimento impugnato non presenta alcun carattere di abnormità, ma appare, al contrario, atto legittimo. Il Tribunale ha correttamente rilevato, in sostanza, che, nella specie, gli atti del processo costituiti dall'avviso di chiusura delle indagini e dal decreto di citazione a giudizio, nella loro combinazione, fornissero all'imputato una informazione, anziché chiara e precisa dei fatti contestati, del tutto incompleta e fuorviante sull' oggetto della imputazione, mancando addirittura la contestazione del fatto in ordine al reato di cui all'art. 388 c.p. nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., contestato invece con il decreto di citazione diretta a giudizio, ed essendo indicato in detto avviso il reato di cui all'art. 570 c.p., come istantaneo e, per di più, con riferimento a una data diversa rispetto a quella indicata nel decreto di citazione. Violazioni riconducibili entrambi all'art. 552 c.p.p., comma 2: la prima (relativa all'art. 388 c.p.), sotto l'aspetto della mancato avviso ex art. 415 bis c.p.p.; la seconda (relativa all'art. 570 c.p.) in relazione al profilo di cui all'art. 552 c.p.p., comma 2,
lett. c.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2008