Sentenza 16 novembre 2005
Massime • 1
Perché possa applicarsi l'istituto della cosiddetta "contestazione a catena" (articolo 297, comma terzo, cod. proc. pen.), con conseguente decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare dal giorno in cui è stata eseguita la prima misura, occorre che nei confronti del medesimo soggetto siano emesse più ordinanze che dispongono "la medesima misura cautelare", per "medesima misura" intendendosi quella ontologicamente identica con riferimento alla norma specifica del codice di rito che la prevede, non potendo invece parlarsi di "medesimezza" sulla sola base della natura coercitiva di misure oggettivamente diverse. Pertanto, l'istituto "de quo" è inapplicabile nel caso in cui venga disposta, con una prima ordinanza, la misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con una seconda ordinanza, la misura della custodia in carcere, trattandosi di misure oggettivamente diverse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2005, n. 14420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14420 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 16/11/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1974
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 032986/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI RI, N. IL 27/08/1981;
avverso ORDINANZA del 03/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI LIONELLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, il quale ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 15 marzo del 2004 AD IO veniva tratto in arresto in Tivoli per detenzione a fine di spaccio di circa 500 grammi di cocaina.
All'esito della udienza per la convalida dell'arresto il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava a AD IO la misura degli arresti domiciliari.
Il relativo procedimento veniva definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p.. Con ordinanza emessa il 25 gennaio 2005 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava al predetto AD la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) nonché per singoli episodi di cessione delle sostanze medesime (del detto D.P.R., art. 73).
In sede di riesame il tribunale confermava la suddetta ordinanza cautelare limitatamente al reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il 14 marzo 2005 il difensore del AD presentava istanza di declaratoria delle inefficacia della misura, sull'assunto dell'avvenuta decorrenza dei termini massimi di durata della medesima, da calcolarsi, a norma dell'art. 297 c.p.p., comma 3, a far data dal 15 marzo 2004, nella quale il predetto era stato arrestato in Tivoli per fatto diverso connesso ex art. 12 c.p.p., lettere b) e c) a quelli oggetto della misura in atto.
Con ordinanza emessa il 15 marzo 2005 il giudice per le indagini preliminari rigettava l'istanza rilevando l'assenza della dedotta connessione qualificata.
Proposto dal AD appello ex art. 310 c.p.p. avverso il sopra citato provvedimento, il tribunale di Roma ha, con ordinanza emessa il 3 giugno 2005, rigettava la impugnazione affermando che, essendo la seconda delle adottate misure cautelari stata emessa dopo al rinvio a giudizio per il fatto-reato oggetto della prima, doveva trovare applicazione il secondo periodo dell'art. 297 c.p.p., comma 3, e - "anche dando per provata la connessione qualificata"-
difettava il requisito della desumibilità dei fatti oggetto della seconda ordinanza cautelare al momento della emissione della prima, avendo il pubblico ministero avuto cognizione degli elementi di accusa a carico del AD (di cui alla ordinanza del 26 gennaio 2005) soltanto quando gli era pervenuta l'informativa conclusiva, datata 14 giugno 2004, redatta dai Carabinieri di Monterotondo all'esito di una complessa indagine che aveva interessato una pluralità di soggetti.
Avverso il citato provvedimento de liberiate emesso dal tribunale ricorre per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, il AD, deducendo violazione di legge con riferimento al disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3.
Il ricorrente richiama, in primo luogo, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 22 marzo 2005 - 10 giugno 2005, n. 6, Rahulia, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: "nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologia, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure".
Nella specie, prosegue il ricorrente, doveva trovare applicazione il suddetto principio di diritto (tale da destituire di fondamento la motivazione del provvedimento impugnato, incentrata sulla "non desumibilità" ex art. 297 c.p.p., comma 3). Di conseguenza, doveva retrodatarsi alla data "dell'arresto" del AD in Tivoli il dies a quo da considerare ai fini del calcolo della durata della misura cautelare in atto, atteso che - indubbiamente anteriori (siccome contestati come commessi sino al marzo 2004" (rectius sino al 15 marzo 2004, data dell'arresto del AD) i fatti di cessione di cocaina oggetto della seconda ordinanza in ordine temporale rispetto a quello di detenzione, a fine di spaccio, di cocaina ascritto nella prima ordinanza come commesso il 15 marzo 2004 - non si poteva legittimamente dubitare della sussistenza della connessione qualificata tra i fatti oggetto dei due provvedimenti coercitivi, sia quanto al vincolo della continuazione, sia, in ogni caso, quanto al nesso teleologia) di cui all'art. 12 c.p.p., lett. c) atteso che con la prima ordinanza era stato addebitato al AD il reato di detenzione di cocaina al fine di spaccio e con la seconda gli erano stati contestati diversi episodi di cessione di stupefacente della stessa specie, inquadrati in un contesto fattuale e temporale identico a quello che aveva condotto al suo arresto.
Donde la richiesta del ricorrente, di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con declaratoria di inefficacia della misura custodiate in atto.
Osserva la Corte quanto segue.
Nè i giudici, i quali si sono pronunciati in ordine alla richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare in atto per decorso del termine previsto dalla legge ed in relazione al disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3, in tema di cosiddetta "contestazione a catena", ne' il ricorrente hanno considerato il tenore letterale della citata norma processuale.
La medesima dispone, testualmente, come segue: "Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12 c.p.p., comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma".
Presupposto imprescindibile di applicazione dell'istituto in esame è dunque - per esplicito dictum della norma che lo regola (in claris non fit interpretatio, ne' la norma processuale penale, per sua natura di stretta interpretazione, consente una sua lettura in chiave analogica) - che nei confronti di un medesimo soggetto siano emesse più ordinanze che dispongono "la medesima misura cautelare", per "medesima misura" dovendo intendersi, evidentemente, quella ontologicamente identica con riferimento alla norma specifica del codice di rito che la prevede, non potendo invece parlarsi di "medesimezza" sulla sola base, ad esempio, della comune natura coercitiva di misure oggettivamente diverse, contemplate da norme specifiche diverse.
È ben vero che, a norma dell'art. 284 c.p.p., comma 5, "l'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare e che, sulla base di tale disposizione, il giudice di legittimità ha in una occasione (Cass. Sez. 6^ 13/12/1996, n. 3844, De Luca) ritenuto configurabile la "contestazione a catena", con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3, in tema di decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare anche quando una ordinanza abbia applicato la custodia in carcere e l'altra gli arresti domiciliari, ma questo collegio ritiene non condivisibili le conseguenze tratte nella sentenza citata, sul piano dell'applicabilità dell'art. 297 c.p.p., comma 3, anche in presenza dell'applicazione di misure detentive diverse (e non della "medesima misura"), dalla disposizione di cui all'art. 284 c.p.p., comma 5, il cui ambito applicativo si estende indubbiamente ad altri effetti (ad esempio agli stessi termini di durata della detenzione), ma non può concernere il disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3, dal momento che tale norma esige inequivocabilmente che si tratti della "medesima misura" (disposta più ordinanze) e la circostanza che l'imputato agli arresti domiciliari debba essere considerato in stato di custodia cautelare non elide la diversità oggettiva tra la misura di cui all'art. 285 c.p.p. e quella di cui all'art. 286 dello stesso codice.
Tanto premesso e ritenuto, va rilevato che al AD IO, arrestato il 15 marzo 2004 in flagranza del delitto di illecita detenzione, a fine di spaccio, di cocaina fu applicata, con una prima ordinanza la misura degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) e successivamente, con una seconda ordinanza emessa il 25 gennaio 2005, la misura della custodia cautelare della custodia in carcere (art. 285 c.p.p.) per fatti diversi, sempre relativi a delitti in tema di stupefacenti, contestati come commessi anteriormente a quello di illecita detenzione che fu oggetto della prima ordinanza. Pertanto non può dirsi che, nel caso di specie, sia stata emessa, per fatti diversi, la "medesima misura", indubbio essendo che quella della custodia in carcere è altra rispetto a quella degli arresti domiciliari, pur avendo le suddette misure una comune natura detentiva, sicché la situazione processuale concreta in esame non rientra, per difetto di un elemento essenziale, nel paradigma dell'art. 297 c.p.p., comma 3. Il rilievo in punto di diritto che precede, rapportato alla concreta connotazione della vicenda processuale che ha visto succedersi, nei confronti di uno stesso soggetto, due ordinanze applicative di altrettante misure cautelari strutturalmente diverse e contemplate da distinte previsioni normative, è tale da travolgere ogni motivo di censura dell'ordinanza impugnata, e di conseguenza che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La cancelleria di questa Corte provvederà all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, in Roma, il 16 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2006