Sentenza 25 gennaio 2000
Massime • 1
Nella truffa ai danni di istituti previdenziali, poiché l'accreditamento dei ratei avviene "sine causa" e rappresenta, perciò, un indebito vantaggio per il percettore ed un indubbio pregiudizio per l'ente erogante, il reato perdura fino a quando non vengano interrotte le riscossioni, con la conseguenza che il momento consumativo ed il "dies a quo" del termine di prescrizione coincidono con la cessazione dei pagamenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2000, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 25/1/2000
1. Dott. Ernesto Perna La Torre Consigliere SENTENZA
2. " Michele Besson Consigliere N. 91
3. " Giacomo Fumu Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Tirelli Cons. relatore N. 41104/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) NA ET,
2) Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, avverso la sentenza pronunciata in data 17/6/1999 dalla Corte di Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi,
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Tirelli, Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso del NA e l'accoglimento di quello del PG,
Udito, per la parte civile, l'avv. Aurelio Bombelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del PG ed il rigetto di quello del NA,
Udito il difensore, avv. Alessandro Risaliti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso,
La Corte
osserva quanto segue.
Citato a giudizio davanti al Pretore di Grosseto per rispondere dei reati previsti dagli artt. 81/2, 483 e 640, commi 1 e 2, n.1, CP, NA ET veniva riconosciuto colpevole del delitto di truffa e per l'effetto condannato alla pena di mesi otto di reclusione e L. 800.000 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.
Con la medesima sentenza il Pretore di Grosseto dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 483 CP perché estinto per amnistia, condannando l'imputato al risarcimento del danno nonché al rimborso delle spese sostenute dall'INPS per la costituzione di parte civile.
Il difensore si doleva alla Corte di Appello di Firenze, che con sentenza in data 17/6/1999 dichiarava estinto per prescrizione il reato di truffa, confermando le statuizioni civili e condannando il NA al pagamento delle ulteriori spese processuali sopportate dall'INPS.
Il difensore proponeva allora ricorso per cassazione, sostenendo che il NA avrebbe dovuto essere assolto perché gli era stata contestata la semplice esposizione di dati falsi che non valeva, certo ad integrare quegli artifici e raggiri senza dei quali non poteva esistere il delitto di truffa.
Anche volendo ammettere il contrario, restava però pur sempre il fatto che la Corte aveva comunque sbagliato nel confermare le statuizioni civili e condannare l'imputato al pagamento delle spese. La disposizione di cui all'art. 578 CPP, poteva infatti trovare applicazione soltanto nei casi in cui la causa estintiva del reato si fosse verificata prima e non dopo la sentenza di primo grado: poiché nel caso in esame la prescrizione si era compiuta in epoca antecedente all'inizio del giudizio pretorile, ne conseguiva che la Corte di Appello avrebbe dovuto limitarsi a pronunciare sentenza di non doversi procedere, senza nessuna possibilità di provvedere in merito agli interessi civili.
Anche il PG proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la truffa ai danni degli istituti previdenziali costituiva un reato a consumazione prolungata, la cui prescrizione poteva cominciare a decorrere soltanto nel momento in cui si fosse interrotta la percezione delle prestazioni non dovute.
Nella fattispecie in questione, l'erogazione dei ratei pensionistici era cessata soltanto nell'agosto 1996, cosicché la Corte di Appello non avrebbe potuto dichiarare l'estinzione del reato, ma avrebbe dovuto pronunciare in ogni caso nel merito.
Tali essendo le doglianze dei ricorrenti e cominciando dall'esame del primo motivo del ricorso;
dell'imputato, osserva il Collegio che con la L. 11/6/1974, n. 252 (c.d. legge Mosca), venne prevista la possibilità di regolarizzare ai fini assicurativi i periodi di lavoro o di attività politico-sindacale prestati in epoca precedente l'entrata in vigore della legge stessa e non coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria.
A tale scopo, sia le strutture politico-sindacali che gli stessi interessati avrebbero potuto presentare domanda corredata dalla documentazione occorrente per comprovare l'esistenza e la durata del rapporto nonché la qualifica e la misura della retribuzione percepita nei singoli periodi.
Ogni domanda sarebbe poi stata esaminata da una commissione centrale, istituita presso il Ministero del Lavoro con il compito di esprimere dei pareri vincolanti per l'INPS, che in caso di esita positivo dell'istruttoria, avrebbe provveduto a richiedere il pagamento dei contributi necessari per ottenere la regolarizzazione. Ciò posto, devesi rilevare che al NA non è stata addebitata la semplice esposizione di notizie false, ma l'ideazione e l'attuazione di un più complesso meccanismo consistito dapprima nel far inoltrare una domanda di regolarizzazione avallatali dal segretario amministrativo del partito e, poi, nel giovarsi di tale richiesta al momento della presentazione della domanda di pensione di anzianità, che gli veniva così concessa anche per dal 1/5/1945 al 30/5/1955 in cui, contrariamente a quanto falsamente attestato nella istanza di regolarizzazione, non aveva affatto collaborato in maniera continuativa e prevalente con il Comitato Provinciale della D.C. di Grosseto.
Aggiungasi, in ogni caso, che anche volendo concedere al NA di essersi limitato ad una falsa rappresentazione dei dati, resterebbe pur sempre il fatto che la giurisprudenza ha da tempo puntualizzato che anche la semplice menzogna può integrare gli artifici e i raggiri richiesti dall'art. 640 CP (oltre alle più risalenti C.Cass. Sez. II, 60/00 941, Scandiuzzi, Sez. III, 66/030 46, Poloni, Sez. II, 67/00 188, Gibellini, Sez. II, 68/01 771, Leuzzi, Sez. VI, 69/00 908, Prando, Sez. II, 71/00 583, Schillaci, Sez. II, 72/020 61, Leone, Sez. II, 77/13 846, Rossignolo, Sez. II, 78/05 641, Bellisai, Sez. V, 79/08 558, Mair, Sez. VI, 81/08 787, Greco, Sez. II, 82/09 426, Fulignoli, possono ricordarsi anche le più recenti C.Cass. Sez. II, 85/10 628, Scibilia, relativa proprio ad una truffa ai danni dell'INPS, Sez. II, 96/08 34, Minciarelli, che aveva indotto in errore, giudiziario incaricato di riprendergli un bene mediante la falsa indicazione del luogo in cui si trovava, Sez. II, 97/02 529, PM in proc. Testa, che si era fatto rilasciare una concessione;
edilizia illegittima mediante la falsa rappresentazione dei luoghi nel progetto, Sez. II, 97/10 474, Migliorisi, che aveva ottenuto l'apertura di un conto corrente fornendo alla banca indicazioni false sulle sue generalità e Sez. II, 98/00 495, PM in proc. Petitti, che aveva tentato di truffare l'istituto previdenziale rappresentando l'instaurazione di un rapporto di lavoro inesistente). Non vale in contrario richiamarsi all'art. 2 della legge n. 898/1986 per sostenere che avendo ritenuto di introdurre un'autonoma figura di reato per coloro che fossero riusciti a conseguire aiuti comunitari mediante l'esposizione di dati e notizie false, il Legislatore aveva implicitamente ma inequivocabilmente mostrato di considerare tale condotta da sola insufficiente a costituire il più grave delitto di truffa.
Simile obiezione non può essere infatti condivisa non soltanto perché postula un'ingiustificata disparità di trattamento fra condotte che pur assolutamente uguali, dovrebbero ritenersi delittuose se commesse ai danni degli organismi comunitari e non punibili se commesse, invece, ai danni dello Stato o di altri enti pubblici, ma, anche perché, come già chiarito da C.Cass. SS. UU. 15/3/1996, 2780, Panigoni, la norma suindicata dimostra solamente che nel vastissimo ventaglio dei possibili artifici e raggiri, il Legislatore ha tenuto presente quello di gravità minore, ricollegando al medesimo, e solo ad esso, conseguenze sanzionatorie più favorevoli di quelle previste per il reato di truffa. Valendo analoghe considerazioni anche per l'ulteriore figura criminosa di cui all'art. 137 del D. Lgvo 1/9/1993, n.385, ne risulta che il primo motivo del ricorso non avrebbe potuto essere accolto neppure nel caso in cui si fosse voluto accedere alla tesi difensiva secondo la quale l'attività fraudolenta del NA si sarebbe limitata al semplice mendacio.
Quanto, invece, al secondo motivo del ricorso del difensore, occorre premettere che il medesimo dev'essere trattato assieme a quello del PG, dipendendo entrambi dalla soluzione della medesima, questione e, cioè, dall'individuazione del momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione delle truffe ai danni degli istituti previdenziali.
A questo proposito non può certo soccorrere la recente C.Cass. SS.UU., 99/0000 1, Cellammare, che nell'affrontare un caso di truffa commessa allo scopo di essere assunto ad un pubblico impiego, ha indicato nella data della nomina il momento consumativo del reato. Alla predetta conclusione le Sezioni Unite sono infatti pervenute in quanto pur riconoscendo in via generale che per l'esistenza del danno non basta, la semplice assunzione dell'obbligo di effettuare dei pagamenti mensili, ma occorre la loro concreta esecuzione, hanno poi precisato che nel caso di specie tali pagamenti non potevano venire in alcun modo in rilievo in quanto rappresentavano la ,contropartita della prestazione lavorativa e non potevano perciò costituire ne' un ingiusto profitto per il dipendente ne' un effettivo danno per l'amministrazione.
Simile argomentazione non può evidentemente attagliarsi alla diversa ipotesi della truffa ai danni degli istituti previdenziali in cui lo accreditamento dei ratei avviene sine causa e, rappresenta, perciò, un indebito vantaggio per il percettore ed un indubbio pregiudizio per l'ente erogante.
Per tale tipo di truffa non può dunque discettarsi di reato istantaneo (visto che il danno si rinnova ed aumenta periodicamente) o di reato permanente (dato che si tratta di somme sempre diverse nella loro materialità) o di reato permanente ad effetti istantanei (atteso che le successive riscossioni: non rappresentano delle semplici conseguenze, ma, altrettanti momenti in cui si realizza l'illecito profitto con altrui danno), ma deve invece parlarsi di un reato in cui, sin dall'inizio, l'autore è consapevole che la sua azione darà luogo ad un evento destinato a protrarsi nel tempo (C.Cass. Sez. II, 84/04 856, Messina, Sez. II, 87/01 302, Di Lonardo, Sez. II, 89/12 319, Civallo e Sez. II, 94/06 360, Cipriano). Tale tipo di reato, cioè, perdura fino a quando non vengono interrotte le riscossioni, con la conseguenza che il momento consumativo ed il dies a quo del termine di prescrizione coincidono con la, cessazione dei pagamenti.
Poiché nella fattispecie di cui si discute questi ultimi si sono interrotti soltanto nell'agosto del 1996, la Corte di Appello di Firenze non avrebbe potuto dichiarare la prescrizione del reato perché non ancora maturata a quella data.
In accoglimento del ricorso del PG, la sentenza, impugnata dev'essere, pertanto, annullata, con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte di Appello.
Il ricorso del difensore dev'essere invece respinto, con condanna del NA al pagamento delle spese processuali nonché di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in complessive L. 2.500.000, delle quali L.
2.200.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte,
accolto il ricorso del PG, annulla la impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo esame;
rigetta il ricorso del NA, che condanna al pagamento delle spese processuali nonché a rimborso di quelle sostenute dalla parte civile INPS, liquidate in complessive L. 2.500.000, di cui L.
2.200.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2000