CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13726 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/07/2022 del Tribunale del Riesame di Catanzaro. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale LU OR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con ordinanza del 4 settembre 2020, ha confermato il decreto con il quale, in data 31 luglio 2020, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha disposto il sequestro preventivo nei confronti di NI LL, indagato in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione, ricettazione, riciclaggio, truffa aggravati ex art. 416-bis.1, cod. pen. 2. La Corte di Cassazione, con sentenza dell'08 aprile 2022, ha disposto l'annullamento con rinvio di tale ordinanza in considerazione della non corretta instaurazione del contraddittorio e della conseguente limitazione del diritto di intervento della difesa nel giudizio di riesame. 3. NI LL, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 2 luglio 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha nuovamente confermato il decreto di sequestro Penale Sent. Sez. 2 Num. 13726 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 11/01/2023 preventivo emesso, in data 31 luglio 2020, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. 4. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 178, lettera C), cod. proc. pen. e dell'art. 24 Cost. 4.1. Tale violazione deriverebbe dal fatto che la motivazione impugnata sarebbe fondata sul contenuto della sentenza del 19 gennaio 2022 con la quale il giudice dell'udienza preliminare di Catanzaro ha condannato l'LL in ordine ai reati in relazione ai quali è stato disposto il sequestro in esame, nonostante detta sentenza non sia presente nel fascicolo a disposizione del Tribunale del Riesame con conseguente violazione del diritto di difesa. Il Tribunale, ponendo tale sentenza a fondamento della decisione, avrebbe, inoltre, violato il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Mascari, secondo cui la confisca non definitiva di un bene sottoposto a sequestro non può incidere sul potere di riesaminare il titolo cautelare rappresentato dal genetico sequestro che costituisce l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene. 4.2. I giudici del riesame non avrebbero, inoltre, tenuto conto della doglianza con la quale la difesa aveva evidenziato il sopravvenuto annullamento, da parte del Tribunale del Riesame, del decreto sequestro preventivo emesso in relazione della moglie e della figlia del ricorrente in considerazione della non riconducibilità all'LL dei beni intestati alle predette. 5. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 240-bis, cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del disposto sequestro. L'ordinanza impugnata, ignorando le doglianze elencate nell'istanza di riesame, avrebbe omesso di applicare i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di parametrazione della presunzione di illegittima acquisizione dei beni entro il limite temporale di manifestazione della pericolosità sociale. Il ricorrente ha, inoltre, lamentato che il Tribunale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alla violazione dell'art. 12 -sexies d.l. 306/1992 eccepita con i motivi di riesame, limitandosi a rinviare ai dati ISTAT utilizzati dalla Guardia di Finanza per accertare la sproporzione tra i redditi dell'indagato ed il suo patrimonio. Il metodo di rilevamento statistico posto a fondamento dell'ordinanza violerebbe il principio di responsabilità personale in quanto generico, inaffidabile ed illegittimo a differenza dei metodi previsti nel T.U.I.R., tutti fondati su 2 accertamenti reddituali soggettivamente orientati (accertamento analitico, accertamento sintetico, accertamento induttivo, studi di settore). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e non consentito dalla legge non ravvisandosi l'ipotizzata violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. La sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato posta a fondamento della decisione del Tribunale del Riesame è stata emessa nel medesimo procedimento e per i medesimi fatti contestati all'LL, non è pertanto configurabile alcuna violazione del diritto di difesa dell'indagato stante la pregressa conoscenza da parte del ricorrente del contenuto della sentenza in questione. I giudici del riesame, mantenendosi per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica nell'ambito della ricostruzione operata dalla sentenza di condanna emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui una volta intervenuta, nel corso del procedimento principale, la sentenza non definitiva di merito, il giudice della cautela non può discostarsi, nella valutazione del fumus delicti e del periculum in mora, dai fatti, così come accertati in sede di cognizione, non potendo essere tali elementi apprezzati in modo diverso dal giudice della cautela (vedi Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. 265544 - 01; Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363 - 01, da ultimo Sez. 3, n. 45117 del 27/09/2022, De Piano, non massinnata). La valutazione finale del Tribunale circa l'esistenza dei presupposti applicativi del sequestro disposto dal primo giudica risulta, peraltro, fondata su argomentazioni immuni da rilievi censori sul piano logico e da aporie di carattere giuridico con conseguente manifesta infondatezza del motivo. 3. Il secondo motivo di ricorso è in parte generico, in parte non consentito dalla legge ed in parte manifestamente infondato. 3.1. È doveroso ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. 3 3.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 3.2. La doglianza, con la quale il ricorrente eccepisce la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine ai presupposti giustificativi del sequestro, è ictu ()cui/ riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma illogica e non condivisa dal ricorrente e, quindi, per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di sequestro in considerazione dei principi esposti nei paragrafi precedenti. 3.3. L'ulteriore doglianza, con la quale la difesa lamenta la violazione del principio di ragionevolezza temporale è del tutto generica. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere la violazione di tale principio in considerazione dell'asserita mancanza di correlazione tra condotta illecita contestata ed incrementi patrimoniali del nucleo familiare dell'LL, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. 3.3.1. La doglianza è, quindi, priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; la Corte di Cassazione ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). 3.3.2. Peraltro, i giudici del riesame, con motivazione conforme alle risultanze indiziare ed ineccepibile in punto di logica, hanno posto a fondamento del sequestro, disposto ai sensi degli artt. 240-bis e 416-bis, comma 7, cod. pen., la notevole sperequazione tra fonti di reddito e patrimonio del ricorrente desumibile dai risultati delle indagini patrimoniali svolte dalla Guardia di Finanza con conseguente operatività della presunzione di illecita accumulazione 4 patrimoniale, in carenza di elementi indiziari di senso contrario desumibili dagli atti o dedotti dal ricorrente (vedi pag. 8 dell'ordinanza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di assoluta carenza o apparenza della motivazione e perciò insindacabili in questa sede per i motivi sopra esposti. 3.3.3. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, correttamente affermato la sussistenza dei presupposti della confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. in ragione dell'intervenuta condanna del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 3.4. La censura avente ad oggetto l'erroneità del metodo di rilevamento statistico posto a fondamento della decisione dei giudici di merito è dedotta in carenza di interesse e manifestamente infondata. Il Tribunale, pur investito della doglianza, non ha invero provveduto, non risultando dall'ordinanza alcuna motivazione al riguardo;
questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento che non abbia preso in considerazione un motivo di impugnazione inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio avendo il giudice di primo grado adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati rubricati (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01). Nel caso di specie il motivo di appello (così come l'analogo motivo di ricorso) è manifestamente infondato;
i giudici di merito hanno fatto corretto uso del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti effettuati, gli indici ISTAT possono essere poste a fondamento della determinazione delle spese di sostentamento del nucleo familiare dell'indagato (vedi Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, chiarito che dette elaborazioni matematiche forniscono un risultato di tipo indiziario circa l'effettiva spesa sostenuta dal nucleo familiare in esame, ma - ed è questo il punto - da un lato la norma azionata, tollera ampiamente l'utilizzo di criteri indiziari quanto alla determinazione delle entità da porre in comparazione 5 Il Cons estensore Il Presidente (reddito/investimenti) e dall'altro la parte interessata ha un preciso onere dimostrativo in punto di ricostruzione della capacità di investimento -la giustificazione della provenienza-, onere che nel caso di specie non è stato assolto dal ricorrente (vedi Sez. 2, n. 25042 del 28/04/2022, Amandonico, Rv. 283559 - 02). Ciò posto, va affermato che l'applicazione concreta di detti criteri è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non risulta sindacabile in sede di legittimità ove i criteri adoperati non risultino, come nel caso di specie, manifestamente illogici o incongrui. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale LU OR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con ordinanza del 4 settembre 2020, ha confermato il decreto con il quale, in data 31 luglio 2020, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha disposto il sequestro preventivo nei confronti di NI LL, indagato in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione, ricettazione, riciclaggio, truffa aggravati ex art. 416-bis.1, cod. pen. 2. La Corte di Cassazione, con sentenza dell'08 aprile 2022, ha disposto l'annullamento con rinvio di tale ordinanza in considerazione della non corretta instaurazione del contraddittorio e della conseguente limitazione del diritto di intervento della difesa nel giudizio di riesame. 3. NI LL, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 2 luglio 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha nuovamente confermato il decreto di sequestro Penale Sent. Sez. 2 Num. 13726 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 11/01/2023 preventivo emesso, in data 31 luglio 2020, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. 4. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 178, lettera C), cod. proc. pen. e dell'art. 24 Cost. 4.1. Tale violazione deriverebbe dal fatto che la motivazione impugnata sarebbe fondata sul contenuto della sentenza del 19 gennaio 2022 con la quale il giudice dell'udienza preliminare di Catanzaro ha condannato l'LL in ordine ai reati in relazione ai quali è stato disposto il sequestro in esame, nonostante detta sentenza non sia presente nel fascicolo a disposizione del Tribunale del Riesame con conseguente violazione del diritto di difesa. Il Tribunale, ponendo tale sentenza a fondamento della decisione, avrebbe, inoltre, violato il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Mascari, secondo cui la confisca non definitiva di un bene sottoposto a sequestro non può incidere sul potere di riesaminare il titolo cautelare rappresentato dal genetico sequestro che costituisce l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene. 4.2. I giudici del riesame non avrebbero, inoltre, tenuto conto della doglianza con la quale la difesa aveva evidenziato il sopravvenuto annullamento, da parte del Tribunale del Riesame, del decreto sequestro preventivo emesso in relazione della moglie e della figlia del ricorrente in considerazione della non riconducibilità all'LL dei beni intestati alle predette. 5. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 240-bis, cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del disposto sequestro. L'ordinanza impugnata, ignorando le doglianze elencate nell'istanza di riesame, avrebbe omesso di applicare i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di parametrazione della presunzione di illegittima acquisizione dei beni entro il limite temporale di manifestazione della pericolosità sociale. Il ricorrente ha, inoltre, lamentato che il Tribunale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alla violazione dell'art. 12 -sexies d.l. 306/1992 eccepita con i motivi di riesame, limitandosi a rinviare ai dati ISTAT utilizzati dalla Guardia di Finanza per accertare la sproporzione tra i redditi dell'indagato ed il suo patrimonio. Il metodo di rilevamento statistico posto a fondamento dell'ordinanza violerebbe il principio di responsabilità personale in quanto generico, inaffidabile ed illegittimo a differenza dei metodi previsti nel T.U.I.R., tutti fondati su 2 accertamenti reddituali soggettivamente orientati (accertamento analitico, accertamento sintetico, accertamento induttivo, studi di settore). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e non consentito dalla legge non ravvisandosi l'ipotizzata violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. La sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato posta a fondamento della decisione del Tribunale del Riesame è stata emessa nel medesimo procedimento e per i medesimi fatti contestati all'LL, non è pertanto configurabile alcuna violazione del diritto di difesa dell'indagato stante la pregressa conoscenza da parte del ricorrente del contenuto della sentenza in questione. I giudici del riesame, mantenendosi per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica nell'ambito della ricostruzione operata dalla sentenza di condanna emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui una volta intervenuta, nel corso del procedimento principale, la sentenza non definitiva di merito, il giudice della cautela non può discostarsi, nella valutazione del fumus delicti e del periculum in mora, dai fatti, così come accertati in sede di cognizione, non potendo essere tali elementi apprezzati in modo diverso dal giudice della cautela (vedi Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. 265544 - 01; Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363 - 01, da ultimo Sez. 3, n. 45117 del 27/09/2022, De Piano, non massinnata). La valutazione finale del Tribunale circa l'esistenza dei presupposti applicativi del sequestro disposto dal primo giudica risulta, peraltro, fondata su argomentazioni immuni da rilievi censori sul piano logico e da aporie di carattere giuridico con conseguente manifesta infondatezza del motivo. 3. Il secondo motivo di ricorso è in parte generico, in parte non consentito dalla legge ed in parte manifestamente infondato. 3.1. È doveroso ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. 3 3.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 3.2. La doglianza, con la quale il ricorrente eccepisce la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine ai presupposti giustificativi del sequestro, è ictu ()cui/ riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma illogica e non condivisa dal ricorrente e, quindi, per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di sequestro in considerazione dei principi esposti nei paragrafi precedenti. 3.3. L'ulteriore doglianza, con la quale la difesa lamenta la violazione del principio di ragionevolezza temporale è del tutto generica. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere la violazione di tale principio in considerazione dell'asserita mancanza di correlazione tra condotta illecita contestata ed incrementi patrimoniali del nucleo familiare dell'LL, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. 3.3.1. La doglianza è, quindi, priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; la Corte di Cassazione ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). 3.3.2. Peraltro, i giudici del riesame, con motivazione conforme alle risultanze indiziare ed ineccepibile in punto di logica, hanno posto a fondamento del sequestro, disposto ai sensi degli artt. 240-bis e 416-bis, comma 7, cod. pen., la notevole sperequazione tra fonti di reddito e patrimonio del ricorrente desumibile dai risultati delle indagini patrimoniali svolte dalla Guardia di Finanza con conseguente operatività della presunzione di illecita accumulazione 4 patrimoniale, in carenza di elementi indiziari di senso contrario desumibili dagli atti o dedotti dal ricorrente (vedi pag. 8 dell'ordinanza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di assoluta carenza o apparenza della motivazione e perciò insindacabili in questa sede per i motivi sopra esposti. 3.3.3. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, correttamente affermato la sussistenza dei presupposti della confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. in ragione dell'intervenuta condanna del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 3.4. La censura avente ad oggetto l'erroneità del metodo di rilevamento statistico posto a fondamento della decisione dei giudici di merito è dedotta in carenza di interesse e manifestamente infondata. Il Tribunale, pur investito della doglianza, non ha invero provveduto, non risultando dall'ordinanza alcuna motivazione al riguardo;
questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento che non abbia preso in considerazione un motivo di impugnazione inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio avendo il giudice di primo grado adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati rubricati (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01). Nel caso di specie il motivo di appello (così come l'analogo motivo di ricorso) è manifestamente infondato;
i giudici di merito hanno fatto corretto uso del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti effettuati, gli indici ISTAT possono essere poste a fondamento della determinazione delle spese di sostentamento del nucleo familiare dell'indagato (vedi Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, chiarito che dette elaborazioni matematiche forniscono un risultato di tipo indiziario circa l'effettiva spesa sostenuta dal nucleo familiare in esame, ma - ed è questo il punto - da un lato la norma azionata, tollera ampiamente l'utilizzo di criteri indiziari quanto alla determinazione delle entità da porre in comparazione 5 Il Cons estensore Il Presidente (reddito/investimenti) e dall'altro la parte interessata ha un preciso onere dimostrativo in punto di ricostruzione della capacità di investimento -la giustificazione della provenienza-, onere che nel caso di specie non è stato assolto dal ricorrente (vedi Sez. 2, n. 25042 del 28/04/2022, Amandonico, Rv. 283559 - 02). Ciò posto, va affermato che l'applicazione concreta di detti criteri è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non risulta sindacabile in sede di legittimità ove i criteri adoperati non risultino, come nel caso di specie, manifestamente illogici o incongrui. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023