CASS
Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2023, n. 23540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23540 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30568/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende;
-ricorrente- contro RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO, 43 (ST. CHIOMENTI), presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MASSIMO GUIDO ([...]) che la rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 3086/2018 depositata il 03/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza del 5 aprile 2023, Civile Sent. Sez. 5 Num. 23540 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 02/08/2023 2 di 8 Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e sentiti l’avv. dello Stato Paolo Gentili per la ricorrente e l’avv. Irene Pellecchia, per delega dell’avv. Massimo DO ON, per la controricorrente;
FATTI DI CAUSA 1. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, la Mediashopping spa, ad esito di un controllo interno, aveva segnalato alla Procura della Repubblica di Monza in data 15.4.2010 sospetti di irregolarità ai fini IVA relativi ad una serie di operazioni di compravendita effettuate tra il 2009 e il 2010 tramite l’intermediaria Trade up srl. 2. Sebbene dalla contabilità risultasse IVA a credito (precisamente, euro 2.745.000,00 per il 2009 ed euro 2.362.071 per il 2010), la società in via puramente cautelativa, aveva considerato indetraibile tutta l’IVA connessa alle suddette operazioni, non solo quelle potenzialmente sospette, versando euro 2.847.286,70 per il 2009 ed euro 2.403.358,93 per il 2010. 3. Ad esito dell’attività del revisore dei conti e vista l’avvenuta archiviazione del procedimento penale, la società presentava in data 10.12.2011 istanza di rimborso dell’IVA detraibile, versata a scopo prudenziale, nella misura di euro 2.745.000,00 per il 2009 e di euro 2.362.071 per il 2010. 4. Formatosi il silenzio – diniego, la società ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano che accoglieva il ricorso mentre l’appello erariale veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia con sentenza n. 5301 del 13.10.2014 notificata il 28.10.2024 e passata in giudicato il 27.12.2014. 5. In data 23.12.2014 l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società avvisi di accertamento relativi alle annualità 2009 e 2010, non impugnati dalla contribuente ma definiti con 3 di 8 adesione con riguardo alle riprese diverse da quelle per cui è causa, con cui si determinava una maggiore IVA dovuta pari rispettivamente ad euro 596.286 ed euro 229.482 riconoscendo, nell’ambito delle operazioni di trading da cui era scaturita l’IVA chiesta a rimborso, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e il consapevole coinvolgimento della contribuente;
contestualmente, in pari data, emetteva due provvedimenti di diniego espresso del rimborso chiesto con l’istanza del 10.12.2011. 6. Contro questi due atti di diniego la società proponeva distinti ricorsi che, riuniti, venivano accolti dalla CTP di Milano sulla base del giudicato formatosi in merito alla spettanza del rimborso. 7. Il gravame erariale veniva rigettato dalla CTR Milano. Avverso questa sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un mezzo. 8. Ha resistito con controricorso la Reti Televisive Italiane spa incorporante la Media4commerce spa, già Mediashopping spa. 9. Deposita memoria la ricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in quanto la CTR aveva errato nel riconoscere l’opposto giudicato esterno poiché i due giudizi avevano un diverso oggetto: nel primo, si discuteva esclusivamente della legittimazione della società a richiedere il rimborso, della corrispondenza delle somme versate con quelle richieste a rimborso e dell’archiviazione intervenuta in sede penale;
il presente giudizio, invece, ha per oggetto l’indetraibilità dell’IVA chiesta a rimborso, negata dall’Ufficio in ragione della partecipazione consapevole della contribuente ad una frode. 2. La società controricorrente eccepisce vari profili di inammissibilità del ricorso: a) inammissibilità ex art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. per difetto di autosufficienza;
b) inammissibilità del 4 di 8 motivo ex art. 360 bis comma 1 n. 1 c.p.c. perché la CTR si era adeguata alla giurisprudenza di legittimità e non vi è in ricorso una critica adeguata che consenta di discostarsi da quell’orientamento; c) inammissibilità perché il ricorso è volto a sollecitare una lettura delle risultanze processuali diverse da quella accolta dal Giudice d’appello. 3. Le eccezioni di inammissibilità sono infondate perché l’Agenzia pone una questione di diritto, in relazione alla quale non ricorre un difetto di autosufficienza né si richiede la rivalutazione di circostanze di fatto, deducendosi piuttosto la falsa applicazione della normativa in tema di giudicato, senza tener conto delle peculiarità dell’IVA, che si sottrae alla causa di inammissibilità di cui all’art. 360 bis comma 1 n. 1 c.p.c.. 4. Passando al merito, peraltro, il motivo deve essere disatteso. 5. L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass. n. 33021 del 2022); ancora, il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (Cass. n. 6091 del 2020; Cass. n. 11493 del 2004). 5 di 8 6. La domanda della ricorrente, diretta ad ottenere il rimborso dell’IVA assolta a monte sulle operazioni eseguite tramite l’intermediaria Trade UP e versata in via prudenziale, costituiva esercizio del diritto alla detrazione di cui all’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, cosicché il suo accoglimento, con la sentenza n. 5301/2004 della CTR Lombardia, contiene necessariamente anche l’accertamento di quel diritto;
ragionando altrimenti, non si comprenderebbe quale sia la ragione sostanziale del disposto rimborso;
le questioni relative alla indetraibilità dell’IVA pretesa in restituzione, quindi, facevano parte del “deducibile”, tanto più che già all’epoca la società aveva segnalato anomalie che potevano mettere a rischio la detrazione. 7. La ricorrente cerca di sottrarsi all’applicazione delle sopra esposte regole sul giudicato argomentando, in particolare in memoria, che il giudicato di cui alla sentenza n. 5301/2014 si era formato su una domanda di rimborso “anomalo” ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992 mentre gli atti di diniego espresso, oggetto del presente giudizio, si fondavano sul disconoscimento del diritto alla detrazione di cui all’art. 30 d.P.R. n. 633/72 disposto con gli avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010, non impugnati dalla contribuente. 7.1. Le differenze procedurali, peraltro, non cancellano il dato sostanziale dell’avvenuto accertamento del diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte, con riguardo a quelle specifiche operazioni. Né può dirsi che la successiva attività impositiva dell’Amministrazione abbia avuto un differente oggetto, così da distinguere la causa petendi del presente giudizio da quella del precedente giudicato. Infatti, secondo i principi unionali, sebbene l’eccedenza IVA (a debito o a credito) possa apparire sotto forma di un risultato unico di un’operazione aritmetica eseguita globalmente per l’intero periodo di imposta, il carattere globale del calcolo non implica che l’eccedenza costituisca un’unità inscindibile, che non 6 di 8 rende possibile distinguere operazioni precise, dovendosi intendersi il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte in relazione a precise operazioni (Corte giust. 14 maggio 2020, C-446/18, Agrobet CZ s.r.o., punti 31-34). Proprio sulla scorta di questa configurazione dell’oggetto dell’accertamento dell’eccedenza IVA si ammette la possibilità per l’Amministrazione, nel caso in cui siano scaduti i termini per l’accertamento o la rettifica, di contestare il credito esposto in dichiarazione, che non derivi da una sottostima dell’imposta dovuta (Cass. sez. un. nn. 21765 e 21766 del 2021); allo stesso modo, deve riconoscersi che il giudicato formatosi sul credito IVA relativo a determinate operazioni precluda all’Amministrazione la possibilità di rimettere in discussione, in sede di accertamento, il diritto alla detrazione riguardo alle medesime operazioni. 8. Altrettanto infondatamente, sotto altro profilo, l’Agenzia invoca i principi del giudice unionale in tema di efficacia dei giudicati potenzialmente contrari al diritto dell’Unione. 8.1. Questa Corte ha, invero, valorizzato a più riprese l'esigenza di salvaguardare, proprio attraverso l'intangibilità del giudicato, la certezza dei rapporti ormai esauriti (Cass. n. 6486 del 2000; Cass. n. 3745 del 2002; Cass., sez. un., n. 3046 del 2007; Cass. n. 19495 del 2008). L'esigenza di stabilità dei rapporti è stata sottolineata anche dalla Corte Cost. (v. tra le altre Corte Cost. n. 330 del 1995), nonché più volte ribadita anche dal Giudice sovranazionale che, in materia fiscale, ha ritenuto pienamente compatibili con l'ordinamento comunitario la fissazione, da parte degli Stati membri, di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell'amministrazione interessata (Corte Giust. 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, punto 5; Corte Giust, 1° luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, punto 28; Corte Giust. 17 luglio 1997, causa C-90/94, Haahr Petroleum;
Corte Giust., 17 novembre 7 di 8 1998, causa C-228/96, Aprile s.r.I.; Causa 21 gennaio 2010, causa C 472/08, Alston Power Hydro). 8.2. La Corte di giustizia ha osservato il carattere fondamentale del "principio della autorità della cosa giudicata" anche nell'ordinamento comunitario, tale per cui deve essere salvaguardata l'esigenza di garanzia della stabilità del diritto e dei rapporti giuridici assicurando che «le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili, o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi, non possano più essere rimesse in discussione» (Corte Giust. 30 settembre 2003, causa C-224/01, Kobler;
Corte Giust. 16 marzo 2006, C-234/04, Kapferer;
Corte Giust. 3 settembre 2009, causa C-2/08, Olimpiclub), essendo stato in proposito perentoriamente puntualizzato che «Il diritto comunitario non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione» (cfr. Corte Giust, Kapferer, cit., punto 22; Corte Giust, Olimpiclub, cit., punto 23), rimanendo solamente escluso, con specifico riferimento ai giudizi tributari, che il vincolo di tale giudicato (violativo del diritto comunitario) possa esplicare effetto oltre la causa decisa, estendendosi anche ad altri giudizi in cui si controverta delle medesime questioni di diritto ma in relazione a differenti anni d'imposta ed a differenti atti impositivi (cfr. Corte Giust., Olimpiclub, cit., punti 29-32). 8.3. Nel caso di specie si è, con tutta evidenza, fuori da questo circoscritto ambito di inefficacia del giudicato poiché si discute delle medesime operazioni oggetto del precedente accertamento giudiziale. 8 di 8 9. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/04/2023.
-ricorrente- contro RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO, 43 (ST. CHIOMENTI), presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MASSIMO GUIDO ([...]) che la rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 3086/2018 depositata il 03/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza del 5 aprile 2023, Civile Sent. Sez. 5 Num. 23540 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 02/08/2023 2 di 8 Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e sentiti l’avv. dello Stato Paolo Gentili per la ricorrente e l’avv. Irene Pellecchia, per delega dell’avv. Massimo DO ON, per la controricorrente;
FATTI DI CAUSA 1. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, la Mediashopping spa, ad esito di un controllo interno, aveva segnalato alla Procura della Repubblica di Monza in data 15.4.2010 sospetti di irregolarità ai fini IVA relativi ad una serie di operazioni di compravendita effettuate tra il 2009 e il 2010 tramite l’intermediaria Trade up srl. 2. Sebbene dalla contabilità risultasse IVA a credito (precisamente, euro 2.745.000,00 per il 2009 ed euro 2.362.071 per il 2010), la società in via puramente cautelativa, aveva considerato indetraibile tutta l’IVA connessa alle suddette operazioni, non solo quelle potenzialmente sospette, versando euro 2.847.286,70 per il 2009 ed euro 2.403.358,93 per il 2010. 3. Ad esito dell’attività del revisore dei conti e vista l’avvenuta archiviazione del procedimento penale, la società presentava in data 10.12.2011 istanza di rimborso dell’IVA detraibile, versata a scopo prudenziale, nella misura di euro 2.745.000,00 per il 2009 e di euro 2.362.071 per il 2010. 4. Formatosi il silenzio – diniego, la società ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano che accoglieva il ricorso mentre l’appello erariale veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia con sentenza n. 5301 del 13.10.2014 notificata il 28.10.2024 e passata in giudicato il 27.12.2014. 5. In data 23.12.2014 l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società avvisi di accertamento relativi alle annualità 2009 e 2010, non impugnati dalla contribuente ma definiti con 3 di 8 adesione con riguardo alle riprese diverse da quelle per cui è causa, con cui si determinava una maggiore IVA dovuta pari rispettivamente ad euro 596.286 ed euro 229.482 riconoscendo, nell’ambito delle operazioni di trading da cui era scaturita l’IVA chiesta a rimborso, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e il consapevole coinvolgimento della contribuente;
contestualmente, in pari data, emetteva due provvedimenti di diniego espresso del rimborso chiesto con l’istanza del 10.12.2011. 6. Contro questi due atti di diniego la società proponeva distinti ricorsi che, riuniti, venivano accolti dalla CTP di Milano sulla base del giudicato formatosi in merito alla spettanza del rimborso. 7. Il gravame erariale veniva rigettato dalla CTR Milano. Avverso questa sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un mezzo. 8. Ha resistito con controricorso la Reti Televisive Italiane spa incorporante la Media4commerce spa, già Mediashopping spa. 9. Deposita memoria la ricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in quanto la CTR aveva errato nel riconoscere l’opposto giudicato esterno poiché i due giudizi avevano un diverso oggetto: nel primo, si discuteva esclusivamente della legittimazione della società a richiedere il rimborso, della corrispondenza delle somme versate con quelle richieste a rimborso e dell’archiviazione intervenuta in sede penale;
il presente giudizio, invece, ha per oggetto l’indetraibilità dell’IVA chiesta a rimborso, negata dall’Ufficio in ragione della partecipazione consapevole della contribuente ad una frode. 2. La società controricorrente eccepisce vari profili di inammissibilità del ricorso: a) inammissibilità ex art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. per difetto di autosufficienza;
b) inammissibilità del 4 di 8 motivo ex art. 360 bis comma 1 n. 1 c.p.c. perché la CTR si era adeguata alla giurisprudenza di legittimità e non vi è in ricorso una critica adeguata che consenta di discostarsi da quell’orientamento; c) inammissibilità perché il ricorso è volto a sollecitare una lettura delle risultanze processuali diverse da quella accolta dal Giudice d’appello. 3. Le eccezioni di inammissibilità sono infondate perché l’Agenzia pone una questione di diritto, in relazione alla quale non ricorre un difetto di autosufficienza né si richiede la rivalutazione di circostanze di fatto, deducendosi piuttosto la falsa applicazione della normativa in tema di giudicato, senza tener conto delle peculiarità dell’IVA, che si sottrae alla causa di inammissibilità di cui all’art. 360 bis comma 1 n. 1 c.p.c.. 4. Passando al merito, peraltro, il motivo deve essere disatteso. 5. L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass. n. 33021 del 2022); ancora, il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (Cass. n. 6091 del 2020; Cass. n. 11493 del 2004). 5 di 8 6. La domanda della ricorrente, diretta ad ottenere il rimborso dell’IVA assolta a monte sulle operazioni eseguite tramite l’intermediaria Trade UP e versata in via prudenziale, costituiva esercizio del diritto alla detrazione di cui all’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, cosicché il suo accoglimento, con la sentenza n. 5301/2004 della CTR Lombardia, contiene necessariamente anche l’accertamento di quel diritto;
ragionando altrimenti, non si comprenderebbe quale sia la ragione sostanziale del disposto rimborso;
le questioni relative alla indetraibilità dell’IVA pretesa in restituzione, quindi, facevano parte del “deducibile”, tanto più che già all’epoca la società aveva segnalato anomalie che potevano mettere a rischio la detrazione. 7. La ricorrente cerca di sottrarsi all’applicazione delle sopra esposte regole sul giudicato argomentando, in particolare in memoria, che il giudicato di cui alla sentenza n. 5301/2014 si era formato su una domanda di rimborso “anomalo” ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992 mentre gli atti di diniego espresso, oggetto del presente giudizio, si fondavano sul disconoscimento del diritto alla detrazione di cui all’art. 30 d.P.R. n. 633/72 disposto con gli avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010, non impugnati dalla contribuente. 7.1. Le differenze procedurali, peraltro, non cancellano il dato sostanziale dell’avvenuto accertamento del diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte, con riguardo a quelle specifiche operazioni. Né può dirsi che la successiva attività impositiva dell’Amministrazione abbia avuto un differente oggetto, così da distinguere la causa petendi del presente giudizio da quella del precedente giudicato. Infatti, secondo i principi unionali, sebbene l’eccedenza IVA (a debito o a credito) possa apparire sotto forma di un risultato unico di un’operazione aritmetica eseguita globalmente per l’intero periodo di imposta, il carattere globale del calcolo non implica che l’eccedenza costituisca un’unità inscindibile, che non 6 di 8 rende possibile distinguere operazioni precise, dovendosi intendersi il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte in relazione a precise operazioni (Corte giust. 14 maggio 2020, C-446/18, Agrobet CZ s.r.o., punti 31-34). Proprio sulla scorta di questa configurazione dell’oggetto dell’accertamento dell’eccedenza IVA si ammette la possibilità per l’Amministrazione, nel caso in cui siano scaduti i termini per l’accertamento o la rettifica, di contestare il credito esposto in dichiarazione, che non derivi da una sottostima dell’imposta dovuta (Cass. sez. un. nn. 21765 e 21766 del 2021); allo stesso modo, deve riconoscersi che il giudicato formatosi sul credito IVA relativo a determinate operazioni precluda all’Amministrazione la possibilità di rimettere in discussione, in sede di accertamento, il diritto alla detrazione riguardo alle medesime operazioni. 8. Altrettanto infondatamente, sotto altro profilo, l’Agenzia invoca i principi del giudice unionale in tema di efficacia dei giudicati potenzialmente contrari al diritto dell’Unione. 8.1. Questa Corte ha, invero, valorizzato a più riprese l'esigenza di salvaguardare, proprio attraverso l'intangibilità del giudicato, la certezza dei rapporti ormai esauriti (Cass. n. 6486 del 2000; Cass. n. 3745 del 2002; Cass., sez. un., n. 3046 del 2007; Cass. n. 19495 del 2008). L'esigenza di stabilità dei rapporti è stata sottolineata anche dalla Corte Cost. (v. tra le altre Corte Cost. n. 330 del 1995), nonché più volte ribadita anche dal Giudice sovranazionale che, in materia fiscale, ha ritenuto pienamente compatibili con l'ordinamento comunitario la fissazione, da parte degli Stati membri, di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell'amministrazione interessata (Corte Giust. 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, punto 5; Corte Giust, 1° luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, punto 28; Corte Giust. 17 luglio 1997, causa C-90/94, Haahr Petroleum;
Corte Giust., 17 novembre 7 di 8 1998, causa C-228/96, Aprile s.r.I.; Causa 21 gennaio 2010, causa C 472/08, Alston Power Hydro). 8.2. La Corte di giustizia ha osservato il carattere fondamentale del "principio della autorità della cosa giudicata" anche nell'ordinamento comunitario, tale per cui deve essere salvaguardata l'esigenza di garanzia della stabilità del diritto e dei rapporti giuridici assicurando che «le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili, o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi, non possano più essere rimesse in discussione» (Corte Giust. 30 settembre 2003, causa C-224/01, Kobler;
Corte Giust. 16 marzo 2006, C-234/04, Kapferer;
Corte Giust. 3 settembre 2009, causa C-2/08, Olimpiclub), essendo stato in proposito perentoriamente puntualizzato che «Il diritto comunitario non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione» (cfr. Corte Giust, Kapferer, cit., punto 22; Corte Giust, Olimpiclub, cit., punto 23), rimanendo solamente escluso, con specifico riferimento ai giudizi tributari, che il vincolo di tale giudicato (violativo del diritto comunitario) possa esplicare effetto oltre la causa decisa, estendendosi anche ad altri giudizi in cui si controverta delle medesime questioni di diritto ma in relazione a differenti anni d'imposta ed a differenti atti impositivi (cfr. Corte Giust., Olimpiclub, cit., punti 29-32). 8.3. Nel caso di specie si è, con tutta evidenza, fuori da questo circoscritto ambito di inefficacia del giudicato poiché si discute delle medesime operazioni oggetto del precedente accertamento giudiziale. 8 di 8 9. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/04/2023.