Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, tutte le volte che il soggetto non soltanto si rappresenta l'evento, ma lo vuole, sia sotto il profilo del dolo diretto che del dolo indiretto (in tutte le sue accezioni), non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. , ma quella del concorso di cui all'art. 110 cod. pen. , essendo presenti entrambi gli elementi che caratterizzano il concorso di persone nel reato e cioè il nesso causale e la volontà di commettere il reato.
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La volontà di concorrere nel reato, materialmente ascrivibile ad altri, non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso: è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. Il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2003, n. 30262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30262 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FABBRI GIANVITTORE PRESIDENTE
1. Dott. GIORDANO UMBERTO CONSIGLIERE
2. Dott. GIRONI EMILIO CONSIGLIERE
3. Dott. VANCHERI ANGELO CONSIGLIERE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI TO N. IL 17/05/196;
avverso SENTENZA del 06/03/2002 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI ANGELO;
Sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv.to Vincenzo Siniscalchi, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16.3.2001 la Corte di Assise di Napoli, procedendo in giudizio abbreviato, dichiarava LI TO colpevole, in concorso con altri, dei reati, legati dalla continuazione, di omicidio premeditato ed aggravato in danno di IS SE, di sequestro di persona, di ricettazione e di porto e detenzione di armi comuni da sparo, una delle quali utilizzata per tale omicidio, avvenuto in Pozzuoli il 7.3.1996, condannandolo, con la diminuente del rito, alla pena dell'ergastolo, oltre che alle pene accessorie. La Corte suddetta chiariva che il movente del delitto era da ricercare nella rivalità insorta tra clan camorristici avversi (il clan NO, di cui l'imputato era un fiancheggiatore, alleato con il clan Grimaldi, contro il clan Lago, al quale era affiliata la vittima), ed affermava la responsabilità concorsuale del IS, ritenendo che lo stesso aveva svolto il ruolo di coadiuvante nella fase organizzativa e in quella preparatoria del delitto. Dava atto, in particolare: che la prova della responsabilità dell'imputato era rinvenibile nelle dichiarazioni dei collaboranti NO SE e LA RI (il primo, capo del clan omonimo ed il secondo esponente di spicco del clan Grimaldi), i quali, dopo avere ammesso la propria responsabilità, avevano chiamato il IS in correità, affermando concordemente che lo stesso aveva partecipato ad una riunione congiunta dei due clan, durante la quale era stata presa la decisione di sequestrare ed uccidere il IS, dopo averlo interrogato su questioni relative al gruppo di appartenenza, in quanto lo stesso, essendo affiliato al clan avverso dei Lago, rappresentava un pericolo quale "specchiettista" ed armiere del gruppo stesso;
che i predetti collaboranti avevano concordemente affermato altresì, sia pure con diversità di accenti, che il IS era stato incaricato di verificare e riferire l'esatta ubicazione della abitazione della vittima e se questi si trovasse in casa;
che, inoltre, il solo LA aveva rivelato che era andato a prelevare le divise di carabiniere, usate per facilitare l'esecuzione del sequestro, insieme al medesimo imputato, mentre il solo NO aveva riferito che lo stesso era stato presente all'esecuzione dell'omicidio, eseguito con un colpo di pistola alla testa, senza tuttavia prendervi parte attiva;
che le loro dichiarazioni accusatorie circa la sua partecipazione alla n none preparatoria ed il ruolo svolto dal IS nella individuazione della casa della vittima risultavano intrinsecamente attendibili ed estrinsecamente supportate, oltre che dalla reciproca convergenza, anche dai molteplici riscontri esterni al loro racconto, provenienti dagli accertamenti di polizia giudiziaria effettuati;
che le altre dichiarazioni dei due collaboranti, pur non risultando riscontrate, apparivano perfettamente attendibili;
che le discordanze denunziate dalla difesa erano solo apparenti, essendo frutto della diversità dei loro punti di vista.
A seguito di impugnazione da parte dell'imputato, la Corte di Assise di Appello di Napoli, ripercorrendo l'iter motivazionale adottato dai primi giudici, confermava il giudizio di colpevolezza come sopra espresso in primo grado, ma, in accoglimento di esplicita doglianza del IS, riconosceva all'imputato le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, rideterminando di conseguenza la pena a lui inflitta in anni 20 di reclusione.
Respingeva, come scarsamente conducenti, le doglianze dell'imputato - basate essenzialmente sulla insufficiente valutazione delle risultanze processuali;
sulla circostanza che egli non risultava organicamente inserito nella consorteria criminale del NO, che aveva progettato l'omicidio insieme al clan Grimaldi;
su alcune asserite incongruenze nelle propalazioni dei chiamanti, e sulla asserita inesistenza della volontà di partecipare al delitto - osservando che l'imputato aveva comunque agito come fiancheggiatore esterno, che la sua condotta di partecipazione, compresa la parte relativa al supporto da lui dato al reperimento delle divise da carabiniere, si poneva in rapporto di causalità rispetto al delitto, pur volendo ammettere che egli non vi avesse materialmente assistito, e che era configurabile a suo carico anche l'aggravante della premeditazione.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso, tramite i suoi difensori, il IS, deducendo:
a) Violazione della legge penale, sul rilievo che la conoscenza, da parte dell'imputato, della premeditazione del delitto da parte del NO era stata affermata in maniera apodittica, emergendo dalle risultanze processuali che il sequestro era stato attuato soltanto per interrogare il SI, mentre il proposito di ucciderlo era insorto solo in un secondo momento;
b) Nullità della sentenza per violazione dei commi 1 e 3 dell'art.192 c.p.p., avendo l'impugnata decisione omesso di procedere ad una valutazione unitaria e comparativa delle chiamate in correità, con particolare riguardo alla credibilità dei chiamanti, alla attendibilità intrinseca delle loro propalazioni, alla sostanziale inesistenza di riscontri obiettivi e personalizzanti, nonché agli aspetti, aventi contenuto favorevole all'imputato, prospettati dalla difesa;
c) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ravvisabilità del concorso nel delitto in capo all'imputato, sotto il profilo che la sua posizione di estraneo alla cosca non poteva dargli modo di fornire alcun apporto alla ideazione del proposito criminoso o di apprestare alcun contributo alla realizzazione dell'attività criminosa, nonché in ordine alla esclusione del concorso anomalo di cui all'art. 116 C.P.;
d) Violazione di legge con riguardo al fatto che la Corte di assise di primo grado aveva proceduto all'esame del coimputato NO SE, nonostante l'imputato avesse chiesto il giudizio abbreviato senza condizioni.
Successivamente altro difensore dell'imputato (avv. Siniscalchi), previa revoca della nomina dì uno dei due primi difensori, ha presentato motivi aggiunti, con i quali ha ulteriormente approfondito alcune delle doglianze già prospettate. In particolare ha lamentato:
a) violazione degli artt. 438, 441 e 178, comma 1, c.p.p., sotto il profilo che, avendo l'imputato chiesto il giudizio abbreviato incondizionato, la Corte di assise avrebbe potuto decidere di procedere ad integrazione probatoria mediante la audizione del NO solo dopo le conclusioni di tutte le parti, mentre tale integrazione era avvenuta su semplice richiesta del P.M., in un momento in cui la Corte non aveva ancora cognizione degli atti relativi alle indagini preliminari, dovendone ancora disporre la acquisizione in seguito all'ammissione del rito abbreviato;
b) Inosservanza dell'art. 192 c.p.p. e illogicità della motivazione in ordine alla attendibilità intrinseca della chiamata del NO SE e sulla convergenza delle chiamate in correità, che avrebbero dovuto essere oggetto di attenta valutazione, mentre la Corte territoriale si era in pratica adagiata sulla motivazione adottata dai giudici di prime cure, senza motivare sulle censure avanzate dalla difesa, che aveva prospettato che la chiamata del NO era in pratica autoreferenziale, in quanto non riscontrata ab extrinseco, c) Erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione sulla esistenza del concorso, sulla applicabilità dell'art. 116 C.P. e sulla mancata esclusione delle aggravanti;
d) Erronea applicazione di legge relativamente alla ravvisabilità del reato di sequestro di persona, da considerare come una semplice modalità del commesso delitto di omicidio, all'aumento per la continuazione, chiaramente eccessivo, e alla individuazione della pena base, sproporzionata rispetto alla partecipazione dell'imputato solo ad alcune fasi dell'omicidio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono privi di fondamento e vanno, quindi, respinti.
1. Appare opportuno esaminare in primis la censura di carattere procedurale, contenuta nel quarto motivo di gravame del ricorso a firma dell' avv. Leone e nel primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Siniscalchi.
Secondo la difesa, l'audizione del collaborante NO SE, disposta dalla Corte di primo grado su richiesta del P.M. subito dopo che l'imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato, avrebbe violato i diritti della difesa, perché le dichiarazioni accusatorie del predetto NO, che avevano aggravato il quadro probatorio a suo carico, erano state raccolte da parte del P.M. nel corso delle indagini preliminari senza che l'imputato ne fosse a conoscenza, ed erano state depositate nel febbraio 2001, dopo che era stato disposto il rinvio a giudizio, per modo che la richiesta di audizione del NO, poi accolta, si era configurata come un "atto a sorpresa" non previsto dalla legge, avendo l'imputato chiesto il giudizio abbreviato sulla base degli atti di indagine a sua conoscenza, fra i quali non figuravano le dichiarazioni del suddetto NO. Orbene, anche se nella fattispecie l'audizione del NO da parte della Corte di assise come atto di integrazione probatoria avrebbe dovuto avvenire, secondo quanto lamentato dal ricorrente, dopo l'audizione di tutte le parti e dopo aver verificato l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, ed è stata anticipata a prima della discussione, non vi è stata, nella sostanza, alcuna violazione dei diritti della difesa. Ed invero, posto che l'art. 430 c.p.p. autorizza l'espletamento di attività integrativa di indagine da parte del P.M. anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, e che il giudice che abbia disposto il giudizio abbreviato può assumere, anche d'ufficio, gli elementi che reputa necessari ai fini della decisione (art. 441, comma 5 c.p.p.), l'audizione del NO, anche se disposta dalla Corte di assise su semplice richiesta del P.M., è avvenuta con tutte le garanzie del contraddittorio, per modo che, avendo comunque assunto, in un certo qual senso, per le modalità e i tempi di svolgimento, il carattere di un improprio incidente probatorio, non può essere valutato come un atto nullo.
L'eccezione del ricorrente appare quindi priva di pregio, perché mira ad ottenere una sorta di declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni del NO al di fuori di ogni previsione normativa che la legittimi.
Quanto al rilievo, secondo cui la suddetta audizione si era configurata come un "atto a sorpresa", l'imputato aveva comunque la possibilità di chiedere, in applicazione estensiva della disposizione di cui al primo comma dell'art. 441-bis c.p.p., e qualora lo avesse ritenuto confacente ai suoi interessi, che il procedimento proseguisse con le forme ordinarie.
La doglianza va pertanto respinta.
2. Il secondo motivo di gravame, prospettato in entrambi i ricorsi, concerne la pretesa inosservanza dell'art. 192 c.p.p. e la presunta illogicità della valutazione delle due chiamate in correità. Prima di affrontare in maniera specifica le questioni attinenti la fattispecie in esame, appare opportuno richiamare brevemente i principi che sono stati individuati da questa Corte come integranti la corretta metodica di valutazione delle chiamate in correità ex art. 192, comma 3, c.p.p. Va innanzitutto precisato che la suddetta disposizione non ha negato alle dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato, o da persona imputata in un procedimento connesso o collegato, il valore di prova vera e propria (e non di mero indizio), ma ha semplicemente stabilito che le suddette dichiarazioni debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori, che possono essere di qualsiasi tipo e natura (v, fra le altre, Cass., Sez. I, sent. n. 11265 del 13/10/1995, Grimaldi). Fermo restando quindi che, ai fini del giudizio di condanna, i riscontri devono comunque riguardare non soltanto il complesso delle dichiarazioni, ma anche la riferibilità del fatto-reato alla posizione soggettiva dell'imputato, si è chiarito che non occorre che il riscontro esterno abbia lo spessore di una prova autosufficiente, perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tale elemento esterno e non sulla chiamata in correità. A ciò si aggiunga che per riscontro deve intendersi qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicchè può consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, e può consistere anche in un'altra chiamata in correità,. a condizione che la stessa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima.
Da qui la constatazione che, in ordine alla valutazione della portata del riscontro, rimane intatto, fermo restando l'obbligo della motivazione, il principio del libero convincimento del giudice. È stato in proposito affermato che "Il terzo comma dell'art. 192 cod proc. pen. non introduce una deroga o una restrizione quantitativa allo spazio del libero convincimento del giudice, e neppure è volto a porre divieti di utilizzazione, ancorché impliciti, o ad indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie, ma si limita unicamente a indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nel portare avanti l'operazione intellettiva di valutazione delle dichiarazioni rese da determinati soggetti." (v., ex plurimis, Cass., Sez. I sent, n. 6992 del 16/06/1992, Altadonna), affermazione condivisa da questo Collegio.
Nella specie la Corte di Assise di Appello di Napoli ha fatto esatta applicazione dei principi sopra richiamati e buon governo delle regole di corretta valutazione degli elementi processuali a sua disposizione.
Si è dato atto che le dichiarazioni accusatorie rese dai due collaboranti erano perfettamente coincidenti, salvo qualche aspetto di dettaglio, per quanto riguardava la partecipazione dell'imputato ad alcune riunioni congiunte dei due clan alleati, preparatorie del sequestro e dell'uccisione del IS, e per quanto concerneva l'incarico, a lui dato, di verificare e riferire quale fosse l'esatta ubicazione della abitazione della vittima designata e se egli si trovasse o meno in casa, incarico da lui puntualmente eseguito.
Per il resto, mentre il solo LA aveva riferito che era andato a prelevare le divise da carabiniere utilizzate per porre in essere l'azione criminosa in compagnia dell'imputato, solamente il NO aveva rivelato che il IS era stato anche presente all'esecuzione dell'omicidio.
Almeno per una parte, quindi, secondo quanto evidenziato dai giudici di merito, le dichiarazioni dei due collaboranti, intrinsecamente attendibili per la conoscenza dei fatti che agli stessi derivava dalla posizione di vertice che occupavano all'interno dei due clan, si supportavano vicendevolmente, per cui le contrarie osservazioni del ricorrente appaiono del tutto destituite di fondamento. L'affermazione della difesa, secondo cui il NO si sarebbe passivamente adeguato alle dichiarazioni del LA, per cui difetterebbe il requisito della indipendenza delle chiamate, oltre ad essere rimasta indimostrata, appare all'evidenza smentita dal fatto che, da un certo momento in poi, le rivelazioni rispecchiano fedelmente i diversi punti di vista dei due dichiaranti, ciascuno dei quali ha riferito esclusivamente le circostanze a sua conoscenza. Infondate appaiono quindi le censure di autoreferenzialità e di mancanza di riscontri avanzate dai due difensori.
Per la parte concernente la successiva condotta del IS le corti di merito hanno convincentemente evidenziato che le due chiamate, anche se non supportate da elementi di riscontro esterni, apparivano del tutto indipendenti, e non erano affatto né contraddittorie nè in contrasto fra di loro, sia per il contenuto delle rivelazioni che per la loro consequenzialità. Tale giudizio, adeguatamente e congruamente motivato, non può essere posto in discussione in questa sede, apparendo del tutto immune da illogicità o da vizi di altro tipo.
Ma, in ogni caso, pur non potendosi fare pieno riferimento, per le ragioni suesposte, alla seconda parte delle propalazioni, la condotta di partecipazione, congiuntamente descritta dai due collaboranti, è sufficiente perché si configuri, in termini di sufficiente supporto probatorio, la responsabilità concorsuale dell'imputato, ponendosi tale condotta come antecedente necessario e, quindi, in rapporto di causalità con gli eventi successivi che portarono alla morte del IS. Senza dire che i fatti rappresentati nella seconda parte delle dichiarazioni dei collaboranti potevano ben valere come indizi da valutare globalmente insieme agli altri elementi probatori.
3. infondato appare anche il terzo motivo di gravame, secondo cui la mancata prova che il IS fosse intraneo alla cosca NO refluirebbe negativamente sul convincimento espresso dai giudici di merito in ordine alla sussistenza del concorso di cui all'art. 110 c.p., mentre nella specie sarebbe ravvisabile, al limite, il concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. Ma, -a parte il fatto che tale censura poggia sull'assunto, smentito dai giudici di merito sulla base di un convincente e granitico supporto probatorio, che il IS, pur non essendo un affiliato, era comunque una persona a disposizione del gruppo ed un fiancheggiatore (tanto è vero che il LA lo riteneva un vero e proprio affiliato), sono errati gli stessi presupposti giuridici su cui la tesi difensiva si fonda.
Va infatti precisato che, in base al principio della teoria monistica accolta nel nostro ordinamento penalistico, l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato non è soltanto quella rappresentata dalla diretta e personale partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, ma anche quella riguardante un qualsiasi apporto causale alla stessa attività criminosa, accompagnato dalla consapevolezza del disegno criminoso del correo - desumibile anche da un comportamento che valga a dimostrare la volontà comune - in guisa da consentirne e agevolarne l'azione. Allorchè si viene a realizzare una associazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente che di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa;
per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata ed inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, si avrà, come ulteriore conseguenza, che l'evento verificatosi sia da considerarsi come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. Inoltre, nel caso di concorso di più persone in un'impresa criminosa, tutti i compartecipi debbono rispondere dei reati che obiettivamente dipendono dall'azione criminosa concordata e la responsabilità concorsuale deve essere affermata non soltanto in ordine ai reati che rientrano esplicitamente nel piano concordato, ma anche in ordine a quei reati che, pur non essendo stati eventualmente previsti in maniera specifica, si ricolleghino tuttavia direttamente a quel piano sotto l'aspetto ontologico o materiale. La pronuncia impugnata appare pienamente rispondente a tali principi, che sono stati più volte affermati da questa Corte in tema di concorso di persone nel reato. Si è infatti evidenziato, anche da parte della sentenza di prime cure, che il IS ebbe a svolgere un ruolo importante nella vicenda in esame, individuando l'ubicazione della abitazione della vittima designata e segnalando la presenza in casa del IS, a prescindere dal valore probatorio da riconoscere alle altre dichiarazioni, secondo cui egli avrebbe accompagnando il LA per procurarsi le divise da carabiniere e avrebbe presenziato all'azione criminosa.
Tali condotte configurano all'evidenza a carico del IS un chiaro quadro di responsabilità concorsuale dal punto di vista dell'elemento materiale, anche nel caso in cui non si volesse ritenere provato che il medesimo abbia partecipato all'ulteriore sviluppo dell'azione criminosa, limitandosi a svolgere il ruolo di segnalatore delle mosse della vittima designata.
La fattispecie criminosa, così come evidenziato dai giudici di merito, appare perfetta anche dal punto di vista dell'elemento psicologico, essendo emersi molteplici elementi, dai quali è più che lecito dedurre la conoscenza, da parte dell'imputato, delle reali intenzioni dei correi. Nel caso in esame deve considerarsi provato che egli ebbe a partecipare alle riunioni preparatorie del delitto, nelle quali il proposito di uccidere il IS era stato apertamente manifestato, per cui appare quanto meno azzardata l'affermazione che egli fosse a conoscenza solo del proposito di realizzare il sequestro ma non anche dell'intenzione di causarne la morte. Altrettanto priva di fondamento la tesi secondo cui, in subordine, si potesse ravvisare nella fattispecie un caso di concorso anomalo. Il concorso ex art 116 c, p. presuppone, come il concorso pieno, un rapporto di causalità materiale e un rapporto di causalità psichica tra condotta dell'agente ed evento, ma si distingue dal secondo per l'esistenza nel soggetto di una diversa volontà, diretta alla realizzazione di un fatto di tipo diverso rispetto a quello commesso dal concorrente, nel senso che tale evento non deve essere stato né previsto né accettato neanche nella forma estrema del dolo eventuale.
Per la sussistenza del concorso anomalo è necessario, cioè, che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto e che il reato più grave non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore e diversa della condotta criminosa concordata o che, nonostante la previsione, non sia stato ugualmente accettato il rischio del suo verificarsi. L'essenza della norma di cui al secondo comma dell'art. 116 c.p. consiste infatti nel contrasto tra reato concordato e voluto, e reato effettivamente realizzato, ed in essa si prevede un trattamento derogatorio più favorevole nei riguardi di chi volle il reato meno grave, rispetto alla norma generale, contenuta nel primo comma del medesimo art. 116, solo in presenza di determinati presupposti e a certe condizioni. In altri termini, occorre che il delitto realizzato, più grave di quello asseritamente concordato, anche se non direttamente voluto, si configuri agli occhi di chi abbia voluto il reato meno grave come una mera possibilità, e come tale essere da lui accettato.
Nella specie, una volta assodato che il SI era perfettamente edotto delle intenzioni omicidiarie dei complici, ineccepibile appare la considerazione della Corte di merito che anche il IS doveva rispondere di concorso pieno, dato che l'omicidio del IS, oltre al di lui sequestro, rientrava nell'ambito della concreta prospettazione di tutti i complici.
In tal modo si è fatta corretta applicazione della disposizione di cui all'art 110 c. p., che prevede la piena responsabilità di tutti i compartecipi, anche se soltanto alcuni di essi abbiano posto in essere l'azione tipica del reato, quando questo sia il risultato del contributo che ciascuno, nell'ambito del ruolo assegnatogli, abbia dato alla sua realizzazione.
4. In ordine alla censura concernente la ravvisabilità dell'aggravante della premeditazione, sotto il profilo che tale aggravante, affermata per gli altri correi, non avrebbe potuto essere automaticamente trasmessa ad esso ricorrente, va evidenziato che dalla sentenza impugnata emerge in maniera evidente che il delitto era stato da tempo programmato ed organizzato, e che il IS, il quale aveva partecipato alle riunioni preparatorie, era perfettamente a conoscenza degli intendimenti dei sodali. Pertanto, anche nei confronti del predetto IS dovevano ritenersi sussistenti sia l'elemento cronologico dell'attuazione del proposito criminoso dopo un apprezzabile intervallo di tempo dalla decisione, che quello psicologico della persistenza di tale proposito. Per altro, questa Corte ha più volte precisato, pur dopo la modifica dell'art. 118 c.p., introdotta con la legge 7 febbraio 1990, n. 19 che, "se non è sufficiente, perchè l'aggravante della premeditazione possa comunicarsi al concorrente nel reato, la mera conoscibilità da parte di costui, deve invece ritenersi che la conoscenza effettiva legittimi l'estensione. Infatti, se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l'omicidio, tuttavia ad esso partecipa nella piena consapevolezza maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso dell' altrui premeditazione, la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, talchè la relativa aggravante non può non essere. riferita anche a lui" (v. Cass., Sez. I, sent. n. 7205 del 17/5/1994, Caparrotta e, negli stessi termini, Sez. I, sent. n. 6182 del 28/4/1997, Matrone;
Sez. V, sent. n. 8346 del 26/6/1997, Morelli ecc.).
5. Per quanto riguarda, infine, il quarto motivo di gravame contenuto nel ricorso per "motivi nuovi" a firma dell'avv. Siniscalchi, a parte la manifesta infondatezza e la genericità dei rilievi, va osservato che, poiché le censure investono punti della decisione impugnata totalmente diversi ed estranei rispetto a quelli specificamente attinti con gli originari ricorsi, non possono in alcun modo essere presi in esame. (Vedasi, in proposito, Cass., Sez. Un. 25/2/1998 n. 2, Bono e altri). Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato,. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 LUGLIO 2003.