Sentenza 14 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2003, n. 7425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7425 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
E N IO /4/1986 Z A R IST E 26 EG . .P.R R B IN NOME DEL F LO ITALIANERIA TRIBUTIN NOME DEL F07425 /03 . IA A LL D D R DEL A BBLICA ITALIANA . E TA B T SI TA N U SEN SE IB 1 E 13 TR I IA A . R N E T A LA CORTE SUPREMAD CASSAZIONE M Oggetto Tributi conten- -ricorso per zioso SEZIONE TRIBUTARIA cassazione legittimazione passiva Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16826/00 FAVARA Presidente Dott. Ugo MONACI Consigliere Dott. Stefano Consigliere con. 16455 Dott. RI Glauco EBNER MERONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio Ud. 21/11/02 FALCONE Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 631 presso lo studio dell'avvocato SALVATORE FAMIANI, difeso dall'avvocato PAOLO GATTO, giusta delega a margine;
- ricorrente
contro
DIREZIONE REGIONALE ENTRATE SEZIONE DISTACCATA MESSINA;
- intimato avverso la sentenza n. 65/99 della Commissione tributaria regionale di PALERMO, depositata il 2002 18/06/99; 4232 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
1. FATTO 1.1. Il sig. RE RI, qualificato, rappresen- tato e difeso come in atti, ricorre contro la "Direzione Regionale delle entrate - sez. distaccata di Messina", per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe.
1.2. In fatto, il ricorrente ha impugnato il silen- zio-rifiuto seguito ad una sua richiesta di rimborso IRPEF pagata sulle somme percepite a titolo di indenni- tà sostitutiva di ferie non godute. Rimasto soccombente in appello, il contribuente ha proposto l'odierno ri- corso per violazione di legge.
1.4. La parte intimata non ha svolto alcuna attivi- tà processuale.
2. DIRITTO 2.1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto contro un ente, ratione temporis, privo di legittima- zione processuale.
2.2. Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (ex plurimis: Cass. civ. 2807/1999 e Cass. 2 civ. 657/2000, che ha superato l'opposta conclusione di Cass. 1094/1999), il ricorso per cassazione, proposto nei confronti dell'ufficio territoriale, anziché del Ministero delle Finanze, è inammissibile perché rivolto ad un soggetto non legittimato a stare in giudizio di- nanzi a questa Corte e notificato al Ministero che non risulta chiamato in giudizio. La soluzione, negativa per il contribuente, è impo- sta dal rilievo che la legitimatio ad causam e quella ad processum, autonomamente fissate dal d.lgs. 546/1992 (arg. art. 1, comma 2), negli artt. 10 e 11, con rife- rimento per quanto in questa sede interessa all'ufficio del Ministero delle finanze che ha emanato l'atto impugnato ° non ha emesso l'atto richiesto (ovvero all'ufficio sovraordinato), attiene esclusiva- mente al "processo dinanzi alle commissioni tributa- rie". Invece, il ricorso per cassazione restando rego- dalle norme lato col procedimento che ne consegue generali (v. art. 621 comma 2, d.lgs. 546/92), dev'essere proposto nei confronti del Ministro in cari- ca. In tema di contenzioso tributario, il ricorso 11 per cassazione del contribuente avverso la decisione emessa in grado di appello dalla Commissione tributa-- ria regionale è inammissibile se proposta nei confron- ti dell'Ufficio finanziario periferico autore dell'ac impugnato, dovendo invece essere proposto, certamento a pena di inammissibilità, nei confronti del Mini- stero delle Finanze e allo stesso notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Ne consegue che, attenendo l'erronea individuazione nel ricorso del sog- getto contro il quale l'impugnazione è proposta al- l'esercizio dell'azione, e non solamente alla concreta instaurazione del contraddittorio, le conseguenze del vizio che inficia l'atto non possono essere influenza- te dalle modalità della notificazione, atto distinto e logicamente successivo. E pertanto non incide sul- la valutazione del vizio dell'impugnazione il fatto che la notificazione della chiamata in causa dell'Uffi- cio periferico sia stata eseguita (come nella specie) organo domi- presso l'Avvocatura Generale dello Stato la quale non e' le- ciliatario ex lege del Ministro ' gittimata a partecipare al giudizio né in rappresen- tanza dell'Ufficio periferico effettivamente, benché erroneamente chiamato, né in rappresentanza del Mini- stero delle Finanze, contro il quale la parte nessuna domanda ha proposto. Nella materia del contenzioso tributario, infatti, neppure può invocarsi il carattere unitario dell'amministrazione finanziaria, avendo il legislatore operato la scelta, opposta, della valoriz- zazione della autonomia amministrativa degli uffici pe- 4 riferici nei gradi di merito del giudizio" (Cass. 1099/2002; conf. 657/2000, 8714/2001, 13730/2001).
2.3. Peraltro, non rileva la riforma dell'amministrazione finanziaria di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, in vigore soltanto dal 1° gennaio 2001 (v. artt.73, comma 4, d.lgs. 330/1999 e 1 D.M. 28 dicembre 2000).
2.4. Conseguentemente, il ricorso Va dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese non avendo svolto alcuna attività processuale la parte vittoriosa.
P.Q.M.
I ricorro. La Corte dichiara inammissibile. Nulla per le spe- se. Così deciso in Roma il 21 novembre 2002. Il Regatorę Il Presidente (dr. Ugo Favara) (dr. Antonio Merone) My favan IL CANCELERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 MAG. Zous Roma IL CANCELLIERE C1 Francy 5