Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2003, n. 4618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4618 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
E N O I 6 8 Z 9 A 1 се67 868 / R 5 4 T / . S 6 I N 2 G - . E .R I B REPUBBLICA ITALIANA R .P . R L D A A L D L A T E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . U D E B T I B A I S N T N R A E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E I 1 S T S 3 R E I 1 E A . T N A SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Papa Presidente R.G.N.23703/99 Dott. Enrico +1898/000 4 6 1 8 /03 1034 Dott. Giulio Лоизи Consigliere Dott. Stefano Monaci Rep. Cons. Rel. Ruggiero Dott. Francesco Ud. 24/09/02 Dott. Antonino Di Blasi Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 67068 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio del Registro di SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12; ricorrente -
contro
LE GI e PP IB, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine, dall'Avv. Francesco Paolo Laudisio, elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio n.19, presso l'Avv. 6 9 32 GI Torre;
controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di AP n.176/44/98 del 29-10-98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/9/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale. Svolgimento del processo L'Ufficio del Registro di SA, in data 11-7-95, notificava nei confronti dei coniugi LE GI e PP IB l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni, con cui veniva recuperata l'imposta normale di registro per decadenza dai benefici fiscali, di cui alla L.23- avendo già usufruito12-86 n.899, delle agevolazioni sulla prima casa in occasione dell'atto registrato il 18-10-83. I contribuenti impugnavano l'avviso con ricorso, in cui eccepivano la decadenza triennale dell'azione diritto ad della A. F. ed assumevano che avevano ottenere i benefici. Si costituiva l'Ufficio, 2 controdeducendo che delle agevolazioni si poteva usufruire una sola volta. La C. T. di primo grado di SA, con sentenza n.882/05/95, rigettava il ricorso, non ritenendo che spettassero i benefici. I coniugi proponevano gravame. Gli appellanti ribadivano l'eccezione di decadenza triennale ed, in via subordinata, reclamavano il diritto ad usufruire dei benefici per l'atto del 1987, anche perché stavano provvedendo a rimborsare le agevolazioni godute per l'anno 1983. L'Ufficio prescrizione decennale del credito deduceva la della A. F.. La C. T. Regionale di AP, con sentenza n.176/44/98 del 29-10-98, accoglieva l'appello dei contribuenti ed annullava l'avviso di liquidazione opposto per decadenza dell'azione, rilevando che nella fattispecie l'atto oggetto della controversia era stata registrato il 23-7-87, mentre l'avviso di liquidazione era stato notificato in data 11-7-95, in violazione del disposto dell'art.76 co.2° D.P.R. n.131/86, che prevedeva il termine di decadenza di tre anni, decorrente dalla data di registrazione dell'atto. Dal Ministero delle Finanze e dall'Ufficio del 3 Reistro di SA veniva proposto ricorso pe cassazione, notificato in data 11-12-99, con l'articolazione di un solo motivo. coniugi LE-PP proponevano controricorso con ricorso incidentale, notificato il 17-1-2000. Motivi della decisione Preliminarmente, i ricorsi, principale ed incidentale, devono essere riuniti d'ufficio, ai sensi dell'art.62 co.2° D.Lgs. n.546/92 e dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti contro la stessa sentenza. Con l'unico motivo di doglianza il Ministero delle Finanze e superfluamente anche 1'Ufficio del Registro di SA (inammissibilmente, in quanto ufficio periferico privo di soggettività esterna e, quindi, carente di legittimazione processuale) deduce la violazione degli artt.76 e 78 D. P. R. n.131/86 e l'erroneità della motivazione con riferimento all'avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto applicabile il termine triennale di decadenza dell'Amministrazione Finanziaria, mentre più correttamente deve ritenersi che, in tema di imposta di registro, il diritto di richiedere 1'imposta nella misura ordinaria, а 4 seguito di revoca delle agevolazioni di cui alla L. n.118/85, è soggetto alla prescrizione decennale, in quanto l'imposta conseguente alla revoca dei benefici fiscali in oggetto ha natura di imposta complementare, diversa da quella di accertamento di maggior valore. Il ricorso incidentale dei contribuenti risulta formulato nei seguenti termini testuali : "Pertanto, solo in via subordinata e per quanto di ragione, si intende proporre ricorso incidentale per l'accoglimento degli altri motivi di ricorso in I e reiterati in II grado sui quali la Commissione Regionale di AP ha omesso di pronunciarsi per avere accolto l'eccezione pregiudiziale". La censura del Ministero, ricorrente principale, deve essere disattesa. 78, La prescrizione decennale, prevista dall'art. riguarda l'imposta definitivamente accertata. Il credito fiscale, che presuppone un accertamento definitivo, si estingue con il decorso di dieci anni, decorrenti appunto dalla definizione del rapporto tributario. Nella fattispecie, tale presupposto non si era ancora realizzato, dal momento che l'avviso di liquidazione era stato opposto. 5 Orbene, i dati fattuali pacifici ed incontroversi sono i seguenti : l'atto oggetto della controversia risulta registrato il 23-7-87; l'avviso di liquidazione dell'imposta veniva notificato in data 11-7-95. Secondo la testuale prescrizione dell'art. 76 CO. 2° D. P.R. n.131/86 "l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di decorrenti dalla data di registrazionetre anni dell'atto". Pertanto, come correttamente ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, era intervenuta dell'Amministrazione Finanziaria decadenza dall'azione. Per le ragioni delineate, l'esaminato ricorso deve essere disatteso. Il ricorso incidentale risulta formulato in termini alquanto generici. Tuttavia, essendo stato, in sostanza, proposto un ricorso incidentale condizionato, lo stesso risulta assorbito dal rigetto del ricorso principale. Le ragioni della presente decisione giustificano un'equa compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso 6 principale;
dichiara incidentale;
compensa le Così deciso in Roma il consiglio della Sezione Corte di Cassazione. Il Relatore Dott. Francesco Ruggiero 1. m чит IL CANCELLIERE Osvaldo Ascanio J assorbito il ricorso spese. 24-9-2002, nella camera di Tributaria della Suprema Il Presidente Dott. Papa tuine DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.7 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 7