Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2015, n. 4647
CASS
Sentenza 9 dicembre 2015

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Massime1

In tema di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari coercitive, ai sensi dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., il Tribunale può tenere conto, ai fini della decisione, delle nuove acquisizioni probatorie effettuate dal PM, anche se sfavorevoli all'indagato e successive non solo a quelle poste a base della richiesta della misura cautelare, ma anche al provvedimento che l'ha disposta ed alla stessa istanza di riesame.

Commentari2

  • 1Valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa illegittima se .. (Cass. 4647/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2025

    Le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha …

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  • 2Art. 309 - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2015, n. 4647
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4647
Data del deposito : 9 dicembre 2015

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