Sentenza 9 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari coercitive, ai sensi dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., il Tribunale può tenere conto, ai fini della decisione, delle nuove acquisizioni probatorie effettuate dal PM, anche se sfavorevoli all'indagato e successive non solo a quelle poste a base della richiesta della misura cautelare, ma anche al provvedimento che l'ha disposta ed alla stessa istanza di riesame.
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Le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2015, n. 4647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4647 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2015 |
Testo completo
54 647 / 1 6 Sent. n. 2290 REPUBBLICA ITALIANA UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9/12/2015 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE R.G.N. 44908/2015 Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott. ALDO FIALE Presidente Dott. ORONZO DE MASI Consigliere Dott. MAURO MOCCI Consigliere Dott.ssa ELISABETTA ROSI Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DI STASI Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ON, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 7.9.2015 del Tribunale del riesame di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. . : RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7.9.2015 il Tribunale del riesame di Messina- su ricorso nell'interesse dell'indagato AN ON avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria emessa il 13.8.2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti- confermava detta ordinanza con la quale erano stati riconosciuti sussistenti a carico del NG gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di detenzione ai fini di spaccio di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente (capi ZZ e 000 dell'imputazione cautelare), commessi in Capo d'Orlando l' 11 aprile ed il 14 maggio 2011. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, articolando i seguenti motivi relativi alle esigenze cautelari: a. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 309,291 e 292 cod. proc. pen. per totale carenza di motivazione. Il ricorrente deduce che con la richiesta di riesame aveva contestato la sussistenza dell'attualità del pericolo di recidiva, requisito introdotto dalla legge n. 47/2015, in quanto la decisione del Giudice per le indagini preliminari in data 13.8.2015, sopravveniva a distanza di quasi un anno dalla richiesta del PM (27.8.2014), tempo che si aggiungeva ai tre anni e tre mesi trascorsi dal r secondo dei due fatti ascritti (15.5.2011) e che il Giudice per le indagini preliminari aveva offerto sul punto una motivazione apodittica, insufficiente e contraddittoria. b. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 309 cod. proc. pen. . Il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame avrebbe illegittimamente attribuito valore, ai fini della verifica del carattere di attualità del periculum, alla sostanza stupefacente sequestrata all'esito dell'esecuzione della misura cautelare (due dosi di hashish già confezionate) ed allo stato di disoccupazione dichiarato dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Argomenta, quindi, che il Tribunale non poteva integrare la motivazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, in quanto essa era unica per tutti gli indagati, né poteva sostituirla sulla base di fatti sopravvenuti ed inconferenti. c. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen. . Motivazione illogica e contraddittoria. 2 Il ricorrente deduce che il Tribunale, per sopperire alla carenza di motivazione del Giudice per le indagini preliminari in merito all'attualità del pericolo ed alla proporzionalità della misura, utilizzava acquisizioni processuali successive alla esecuzione della misura cautelare. Argomenta, quindi, che sia apodittica la motivazione del Tribunale secondo cui il possesso della sostanza stupefacente sequestrata permetta di attualizzare il pericolo di reiterazione del reato, in quanto la quantità ed il tipo dello stupefacente (1 grammo) non consentono di ricondurne il possesso all'attività di detenzione e spaccio e che va considerato che al NG sono stati ascritti, nell'incolpazione provvisoria, solo due remoti episodi e che si tratta di persona incensurata. Deduce, infine, che neppure assume rilievo lo stato di disoccupazione dell'indagato all'epoca dell'interrogatorio di garanzia, in quanto in precedenza il predetto era occupato come artigiano ed attualmente riceve aiuto economico dalla madre convivente.
3.Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con ogni provvedimento consequenziale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. È opportuno muovere dal principio secondo il quale il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Ciò vale certamente per l'individuazione dei limiti del sindacato di legittimità rispetto al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, che è censurabile in questa sede soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, Di Donato, Rv.204014). Rigorosamente entro tale perimetro, pertanto, possono essere esaminate le doglianze del ricorrente, come innanzi indicate, alla luce del contenuto dell'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale, per quanto attiene alla 3 valutazione delle esigenze cautelari, ha ritenuto attuali le esigenze di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.. Alla luce dei principi suesposti, vanno, quindi, valutati i motivi del ricorso.
3. Vanno esaminati congiuntamente il primo ed il secondo motivo, che involgono, entrambi, censure relative al potere integrativo della motivazione dell'ordinanza genetica esercitato dal Tribunale del riesame. Va osservato che le modifiche apportate dalla 1. n. 47 del 2015 all'art. 309 c.p.p. non hanno fatto venire meno i poteri integrativi del Tribunale del riesame, che, peraltro, sono oggi esercitabili, per espressa previsione di legge - come già in precedenza ritenuto dalla giurisprudenza dominante (Sez. II, n. 12537/14), soltanto in presenza di un principio di motivazione, e non in difetto assoluto di autonome valutazioni del Giudice per le indagini preliminari (Sez. VI, n. 40978/15 e n. 44433/15). Nel caso di specie l'eccepito vizio è insussistente. L'ordinanza genetica, la cui motivazione è riportata anche nel testo del ricorso, contiene ampia disamina del contesto associativo di riferimento, oltre che riferimenti sulla attualità del pericolo di recidiva (cfr 133 e-pur sintetici - 134 dell'ordinanza applicativa della misura). Detto provvedimento, non essendo corredato da motivazione assolutamente carente ° meramente apparente, poteva come in effetti accaduto h legittimamente essere integrato ex art. 309 comma 9, cod. proc. pen.., dal Tribunale del riesame con più pregnanti riferimenti alla posizione del NG. I motivi in esame sono, pertanto, infondati.
4. E' manifestamente infondato il terzo motivo. Nell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha valutato, in maniera critica e congrua, per desumerne la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva, i dati fattuali emergenti dalle risultanze processuali, anche quelle acquisite all'esito dell'esecuzione della misura (sequestro di sostanza stupefacente in dosi già confezionate all'esito della perquisizione domiciliare eseguita al momento dell'esecuzione della misura cautelare, stato di disoccupazione dichiarato dall'indagato in sede di interrogatorio). Il Tribunale ha dato specifico e significativo rilievo al rinvenimento all'interno della dimora del NG di due dosi già confezionate di hashish ed ingegnosamente occultate ed allo stato di disoccupazione dichiarato dal predetto, argomentando che tali elementi consentono concretamente di ipotizzare che il ricorrente possa dar corso all'attività di cessione dello stupefacente cui era già risultato dedito nell'anno 2011. La motivazione del Tribunale, è adeguata e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. 4 Va, poi, ricordato che, e' stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, che, in tema di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari coercitive, il Tribunale, ai fini della decisione, può tenere conto, ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., delle nuove acquisizioni probatorie effettuate dal PM anche se sfavorevoli all'indagato e successive non solo a quelle sulla cui base è stata fondata la richiesta della misura cautelare, ma anche al provvedimento che l'ha disposta ed alla stessa istanza di riesame (Sez. V 5.5.1993 n. 1633, Rv 195403, Sez. I 6.7.1992 n. 3262, Rv 191720, Sez. VI 28.3.2003 n. 20714, Rv 225867, Sez 3 25/06/2010, n.27592, Rv.248111). La motivazione del Tribunale, che ha posto a fondamento della valutazione attualità del periculum anche emergenze processuali successive di all'applicazione della misura cautelare è, quindi, corretta e conforme al principio di diritto suesposto, principio che va ribadito nel caso in esame.
5. Il rigetto, nel complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 9/12/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Aldo Fiale Dott.ssa onella 2 No Aero foll DEPOSITATA IN CANCILLENA IL - 4 FEB 2016 Luana 5