Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2002, n. 11948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11948 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
11 948/02 ) E C N O A I P Z I A 9 R D 1 T . S E I 1 1 G C / I E 1 0 R D REPUBBLICA ITALIANA 3 U A I E D G 6 4 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . N N T E . S T R S A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I ( Oggetto AWOCAN SEZIONE SECONDA CIVILE (C ) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo - Presidente R.G.N. 13219/99 CALFAPIETRA - MENSITIERI Consigliere Dott. Alfredo Cron. 28557. - Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere - Ud. 10/05/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ROMANO CORRADO, in proprio ex art.86 cpc, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI MANCINELLI 65, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARZIALE 36, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA MARIA RITA TROVATO, difeso dall'avvocato CLAUDIO DE FELICE, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avversO la sentenza n. 77/99 del Giudice di pace di 751 LATINA, depositata il 16/02/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Giudice di pace di Latina l'avv. Luigi Fioretti, del foro di Latina, chiedeva ed otteneva nei confronti dell'avv. Corrado AN, del foro di Roma, l'emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento sulla base di parcella approvata dal Consiglio dell'Ordine. L'ingiunto proponeva opposizione sostenendo, anzitutto, che non ricorrevano presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo mancando le prove del credito azionato in via monitoria. Deduceva, inoltre, che l'avv. Fioretti non aveva svolto attività defensionale, ma solo attività sostitutiva limitatamente ad atti per i quali era stato di volta in volta delegato e che, comunque, per l'attività svolta era stato retribuito. All'esito dell'istruttoria il Giudice di pace, con sentenza n. 77 199, revocava il decreto ingiuntivo in quanto emesso in difetto dei presupposti di legge. Nel merito, riteneva fondata, in base alle prove raccolte, la domanda dell'avv. Fioretti e, pertanto, rigettata 1 l'opposizione, condannava l'opponente al pagamento della somma di lire 1.200.000, ritenuta congrua in relazione all'attività svolta e al decoro del professionista Contro la sentenza l'avv.AN proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost. chiedendo, dell'impugnata altresì, la sospensione dell'esecuzione sentenza Al gravame resisteva l'avv. Fioretti con controricorso illustrato da una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso in esame consta di una indifferenziata I - esposizione di motivi di doglianza, da cui sono enucleabili le seguenti censure: a) il Giudice di pace non poteva esaminare nel merito la domanda dell'avv. Fioretti, ostandovi la natura speciale del procedimento instaurato. Trattandosi, infatti, di procedimento ex art.636 c.p.c., basato, cioè, su parcella approvata dal Consiglio dell'Ordine, ed essendo stata contestata dall'opponente il merito della pretesa del professionista, il giudicante poteva soltanto revocare il decreto ingiuntivo senza possibilità di esaminare nel merito la domanda dell'opposto; b) la domanda dell'avv. Fioretti era stata ritenuta provata senza che del credito fosse stata fornita prova scritta, la quale, trattandosi di credito per attività professionali, avrebbe dovuto essere data mediante la produzione dei verbali di udienza a cui il professionista partecipato e degli atti processuali da lui aveva redatti. Avendo il Giudice di pace fatto riferimento alla (costituita, peraltro, da generiche prova testimoniale 5 dichiarazioni di colleghi e collaboratori di studio dell'avv. Fioretti), l'onere probatorio non poteva ritenersi assolto. Di conseguenza, pur tenendo conto che la sentenza era stata pronunciata secondo equità ai sensi non poteva ritenersi conforme addell'art.113 c.p.c, equità l'accoglimento di una domanda di pagamento non provata in ordine all' an debeatur;
d) condannando il ricorrente a pagare all'avv. Fioretti il "giusto compenso" ex art.2233 C.C. il Giudice di pace aveva pronunziato ultra petita, perché la corrispondente domanda non era stata proposta. Nessuna delle censure merita accoglimento. L'impugnata sentenza è stata pronunziata secondo equità ai sensi del 2° comma dell'art.113 c.p.c. (causa di valore inferiore a due milioni). In relazione a tali sentenze, le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronunzia 9493/98, hanno fissato i limiti entro i quali esse sono impugnabili ai sensi dell'art.111 Cost. individuandoli nella inosservanza costituzionali, delle norme comunitarie e delle norme delle norme processuali (ipotesi, quest'ultima, alla quale è riconducibile anche il vizio della motivazione allorché questa manchi del tutto ovvero sia perplessa o manifestamente illogica). Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie. non ricorre la violazione In particolare, lamentata sub a), perché dell'art. 636 c.p.c., nell'ipotesi prevista dalla norma, quando la parcella posta a base del ricorso venga contestata nel merito mettendo in discussione il diritto stesso del professionista al compenso, si instaura un giudizio a cognizione piena nel quale la domanda di pagamento del professionista va esaminata nel merito, al pari di qualsiasi domanda, indipendentemente, quindi, dalla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto. ingintivo. Non ricorre neppure la violazione dell'art.113 c.p.c., lamentata sub b). Lungi dal fare riferimento alla prova testimoniale, come erroneamente si afferma nel ricorso, il Giudice di pace ha richiamato i procedimenti nei quali l'avv. Fioretti aveva svolto l'attività di sostituzione e di collaborazione del collega AN, nonché l'istruttoria svolta, nella quale il AN non aveva prestato l'interrogatorio formale. Non può quindi parlarsi né di motivazione omessa, né di motivazione illogica о perplessa, risultando, al contrario, la regola di equità posta а base della indicata e, decisione del caso concreto chiaramente dunque, non censurabile. 2 Non ricorre, infine, la violazione dell'art. 112 Liquidando il compensoc.p.c., lamentata sub c) dell'avv. Fioretti in base all'art.2233 c.c., il Giudice di pace non è andato ultra petita, ma si è limitato ä provvedere sulla domanda di pagamento del professionista in relazione a prestazioni professionali per le quali, non potendosi applicare la tariffa, il compenso doveva essere determinato dal giudice. Consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come segue. E' appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art.373 primo comma c.p.c., la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza non può essere accolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 617.00 1 di cui euro cinquecento per onorari. Roma, 10 maggio 2002 L'estensore Il presidenteTerph شا IL CANCELLIERE OT Paolo Talarico $2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8 AGO, 2002 Roma IL CANCELLIERE C1