Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME012 64 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP MADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 18874/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 3075 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep . Dott. Florindo MINICHIELLO ww Rel. Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: FFSS S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DO SE;
- intimato 2001 avverso la sentenza n. 18348/98 del Tribunale di ROMA, 4353 depositata il 20/10/98 R.G.N. 15507/95; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato GARLATTI per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. 18847/99 Svolgimento del processo Con sentenza del 20 ottobre 1998, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. avverso la sentenza del Pretore della stessa città in data 29 novembre 1994 che aveva accolto la domanda di NN EP, già dipendente delle Ferrovie posto in quiescenza in epoca successiva al 1° luglio 1990, vòlta ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo dei miglioramenti economici previsti dal c.c.n.l. 1990/1992. Riteneva, infatti, condividendo i rilievi svolti dalla Fee pronuncia di questa Corte n.3463 del 22 aprile 1997, che il mandato ad litem per la proposizione del gravame fosse stato conferito da soggetto (dr. Raffaele Ruggiero Rubino) privo del potere di rappresentanza della Società. Avverso la decisione del Tribunale la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi e seguito da memoria, nella quale si premette che la suindicata società, a seguito di atto di scissione del 21 giugno 2001, ha assunto la denominazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. L'intimato non si è costituito. диз Motivi della decisione Le censure proposte dalla società ricorrente possono riassumersi come segue: I) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 77 cod. proc. civ., nonché dell'art. 420 cod. proc. civ., per aver il Tribunale erroneamente escluso la validità della procura al dr. Rubino, per contro attributiva -come poi riconosciuto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.4666 dell'8 maggio 1998- di poteri sia processuali che sostanziali;
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 cod. civ. in relazione all'art. 38 del c.c.n.l. del 18 luglio 1990 e vizio di motivazione, per aver il Tribunale omesso di controversia, concernenente laesaminare il merito della computabilità o no, ai fini dell'indennità di buonuscita, di tutti gli aumenti retributivi previsti nel periodo di vigenza del contratto collettivo. Ciò sinteticamente premesso, osserva il Collegio che l'esame di tali censure è precluso dall'inammissibilità del ricorso. Infatti, non essendosi l'appellato costituito in quella sede, come risulta sia dalla sentenza ora impugnata sia dallo stesso. ricorso per cassazione, quest'ultimo è stato proposto contro "EP DO, residente in [...]di (sic) Stabbia (Napoli) alla Via Venezia 21B"; sennonché la notifica è stata ivi eseguita a mezzo del servizio postale, senza che, Fly 4 unitamente alla ricevuta della raccomandata, risulti allegato in atti anche l'avviso di ricevimento della medesima. In tale situazione, attesa anche la mancata costituzione della parte intimata, il ricorso non può che essere dichiarato Infatti, come più volte affermato da questainammissibile. Corte (v. sentenze 29 marzo 1995 n.3764, 16 settembre 1995 n.9782, 4 febbraio 1999 n.965, 3 agosto 1999 n.8403), la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto mediante raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario;
e la prova di tale consegna -alla cui data (invece che a quella di spedizione) bisogna fare riferimento anche ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione notificato mediante detto servizio- è offerta solo dall'avviso di ricevimento, la cui mancata allegazione all'originale, in caso di mancata costituzione del destinatario, implica l'inesistenza della notifica (con conseguente impossibilità di disporne il rinnovo ex art. 291 cod. proc. civ.) ed impone la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non essendovi stata costituzion e del NN.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le 5 spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 12 novembre 2001 Il Presidente Il Cons.-est. Florists leficicielle bwww. RavagaRawayman Floricolo ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Shilla REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA ✪ DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 30 GEN. 2002 IL CANCELLIEREN б