Sentenza 16 ottobre 2003
Massime • 1
L'obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo. Pertanto, qualora il genitore affidatario del figlio minore consenta che il medesimo vada a vivere con l'altro genitore, è tenuto a concorrere al suo mantenimento anche prima ed indipendentemente da un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, potendo agire l'altro genitore, in caso d'inosservanza dell'obbligo, per l'attribuzione di un assegno a partire dalla data della domanda, e per il rimborso di quanto dovuto dall'onerato per il periodo precedente, tenendo al riguardo presente che a differenza del primo provvedimento, che mirando a tutelare il minore può essere adottato anche d'ufficio dal giudice, il secondo attiene alla definizione dei rapporti fra debitori solidali, e presuppone, perciò, la formulazione di una specifica richiesta da parte dell'avente diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2003, n. 15481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15481 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. LUCCIOLI RI Gabriella - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH YV RI, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Civitella Paganico 12 , presso l'avv. Maurilio Piacenti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti in unione con l'avv. Ada Valeria Fabj;
- ricorrente -
contro
TO LU, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 35, presso l'avv. Domenico D'Amati, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti in unione con l'avv. Alberto Zoboli;
- controricorrente -
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 11658/2000 del 6-24/10/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14 aprile 2003 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
udito gli avv. Piacenti e D'Amati, che hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al terzo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte,
osserva quanto segue.
Con atto notificato l'8 gennaio 2001, CH YV proponeva ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, sostenendo che la stessa avrebbe dovuto essere annullata perché viziata da violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché da difetto di motivazione su punti decisivi della controversia.
L'TO resisteva con controricorso e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 14 aprile 2003. MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle comuni ammissioni delle parti nonché dalla lettura della sentenza impugnata emerge in fatto che nel 1986, TO LU presentava ricorso per la separazione giudiziale dalla moglie CH YV, con la quale si era sposato circa sette anni prima in Polonia.
Con sentenza del maggio 1990, il Tribunale di Bologna provvedeva in conformità, affidando al padre il figlio minore TO. Nonostante tale statuizione, l'TO lasciava il bambino con la madre continuando, però, a contribuire al suo mantenimento fino a che, nel febbraio 1993, la moglie non lo avvertiva di aspettare un altro figlio da lui.
Alla notizia di tale gravidanza, infatti, l'TO sospendeva ogni versamento e con ricorso depositato il 17 maggio 1993, chiedeva al Tribunale di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio a suo tempo contratto con la CH, che con atto del 20 maggio 1993, si rivolgeva a sua volta all'Autorità Giudiziaria per ottenere in via d'urgenza l'attribuzione di un assegno mensile di L.
2.500.000. Con decreto in data 27 luglio 1993, il Presidente del Tribunale ordinava al marito di versare ogni mese l'importo di L. 700.000 per il figlio TO e di L.
1.200.000 per la moglie che, dal canto proprio, procedeva alla proposizione ed alla iscrizione a ruolo della causa di merito.
Il G.I. disponeva la riunione del relativo processo a quello di divorzio ed il 22 ottobre 1993 nasceva l'altra figlia MA. Con ordinanza in data 17 maggio 1997, il G.I. prendeva atto che alla fine del 1996 l'TO aveva riconosciuto anche la bambina e, per l'effetto, gl'imponeva di concorrere al suo mantenimento con un assegno mensile di L. 700.000.
Ultimata l'istruttoria, le cause così riunite venivano rimesse al Collegio, che con sentenza del maggio 1999 pronunciava lo scioglimento del matrimonio ed affidava figli alla madre, confermando sostanzialmente la misura del contributo già pagato dal padre per la prole e la ex moglie.
Quest'ultima interponeva appello, asserendo che vi era stata piena e totale riconciliazione e che il Tribunale aveva sbagliato sia nel "quantum" che nel "dies a quo" degli assegni, compensando ingiustamente le spese di lite fra le parti.
Con sentenza in data 24 ottobre 2000, la Corte di appello ricordava innanzitutto che l'TO viveva, ormai, da molti anni da solo ed anche se di sera andava spesso a casa della CH, lo faceva soltanto per stare vicino ai figli senza, però, cenare con loro ed aspettando per di più in un'altra stanza.
L'TO, cioè, era pur sempre un "separato", cui gli amici avevano creato attorno, proprio per la sua evidente solitudine, una rete di rapporti di tipo familiare sostitutivo.
Ed infatti, pur parlando assiduamente e con trasporto dei figli, non aveva mai nominato la moglie ne' aveva sentito il bisogno di avvertirla in occasione dei suoi due ricoveri in ospedale. In un contesto del genere, lo stesso concepimento di MA non rappresentava affatto una circostanza decisiva, in quanto si era verificato in un'atmosfera caratterizzata da disistima ed indifferenza affettiva e, cioè, al di fuori di qualsiasi disegno, anche eventuale, di ricostituzione della vita familiare. I testi indotti dall'TO non avevano lasciato dubbi al riguardo, mentre quelli citati dalla CH si erano limitati a riferire dei giudizi soggettivi o delle circostanze che oltre ad essere state apprese dalla stessa interessata, risultavano comunque inidonee a dimostrare la ripresa del necessario "consortium vitae" che andava, anzi, senz'altro esclusa anche alla luce della diversità della storia e della personalità dei coniugi, dei conflitti fra i medesimi scoppiati e dei tempi e delle modalità degli stessi incontri fra loro proseguiti.
Tenuto conto di quanto sopra, la Corte di appello confermava, pertanto, lo scioglimento del matrimonio con una decisione che la CH ha impugnato, denunciando con il primo motivo la violazione dell'art. 157 c.c. e dell'art. 3 della legge n. 898 del 1970, in quanto una volta riconosciuto che l'TO aveva continuato ad essere l'amante della moglie per quasi 13 anni di fila, i giudici "a quo" avrebbero dovuto inevitabilmente concludere per l'esistenza della dedotta riconciliazione.
La censura è infondata perché come chiarito più volte da questa Suprema Corte (v., fra le tante, C. Cass. 1999/0 4748, 2000/0 2217 e 2001/0 3744), per aversi una vera e propria riconciliazione, non basta il ripristino od il mantenimento di frequenti rapporti, anche sessuali, ma occorre la restaurazione di un nucleo familiare che, nel caso di specie, è stata esclusa dalla Corte di appello con ampia ed articolata motivazione che non può essere sindacata in questa sede perché immune da vizi logici o giuridici.
Con il secondo nativo di ricorso, la CH ha invece lamentato che i giudici "a quo" avevano confermato la decisione di prime cure anche per quanto riguardava la decorrenza dell'assegno per il figlio TO, che contrariamente a quanto stabilito, non avrebbe dovuto partire dal luglio 1993, ma dal precedente mese di febbraio in cui l'TO aveva sospeso qualunque contributo per il ragazzo. Tali essendo i termini della doglianza, conviene preliminarmente ricordare che l'obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo (C. Cass. 1987/0 7285, 1990/0 2199, 1994/0 6217 e 2000/ 15063). Consegue da ciò che qualora il genitore affidatario del figlio minore consenta che il medesimo vada a vivere con l'altro genitore, è tenuto a concorrere al suo mantenimento anche prima ed indipendentemente da un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio. In caso d'inosservanza di tale obbligo, l'altro genitore potrà quindi agire per l'attribuzione di un assegno a partire dalla data della domanda e per il rimborso di quanto dovuto dall'onerato per il periodo precedente (C. Cass. 1996/ 10849 e 1999/0 9386), tenendo al riguardo presente che a differenza del primo provvedimento, che mirando a tutelare il minore, può essere adottato anche d'ufficio dal giudice, il secondo attiene alla definizione dei rapporti fra debitori solidali e presuppone, perciò, la formulazione di una specifica richiesta da parte dell'avente diritto (C. Cass. 2000/0 5586). Nel caso di specie, la Corte bolognese ha dato atto che pur essendo formalmente affidato al padre, il figlio TO aveva però vissuto con la madre, cui l'TO non aveva versato più nulla per il periodo compreso fra il febbraio ed il luglio 1993. Nonostante ciò, la Corte di appello ha ugualmente ritenuto di non poter arretrare fino a febbraio la decorrenza della propria pronuncia perché oltre ad essere stata proposta per la prima volta in appello, l'istanza formulata in tal senso dalla CH finiva col risolversi in una inammissibile richiesta di modifica delle condizioni della separazione con anticipazione degli effetti ad un momento precedente la presentazione della domanda.
Tale ultima considerazione non può essere indubbiamente condivisa, ma la prima basta da sola a giustificare la decisione adottata, nell'impugnare la quale la CH non ha negato la tardività della propria richiesta, ma si è limitata a sostenere che i giudici avrebbero dovuto prenderla comunque in esame perché sostanzialmente avanzata nell'interesse del figlio minore.
Anche il secondo motivo del ricorso va, pertanto, respinto diversamente dal terzo che va, invece, accolto.
Ed infatti, l'TO ha cominciato a versare un assegno di L. 700.000 per MA soltanto dal maggio 1997.
La Corte di appello ha riconosciuto che la CH avrebbe avuto invece diritto ad un contributo decorrente dalla data della nascita ed ha provveduto per questo a liquidarlo, determinandolo però in appena L.
3.300.000 per tutti e quattro gli anni compresi fra l'ottobre del 1993 ed il maggio del 1997.
La ricorrente ha contestato la congruità e la sufficienza della motivazione adottata sul punto dalla Corte di appello che, in effetti, non ha minimamente chiarito le ragioni che l'avevano indotta a quantificare il debito dell'TO in misura, talmente irrisoria ed assolutamente incompatibile con l'ammontare dell'assegno fissato a partire dal maggio 1997.
Ciò posto, non resta che passare all'esame del quarto motivo con il quale la CH si è rammaricata del fatto che pur trattandosi di un mezzo istruttorio indispensabile per fissare gli assegni in misura realmente adeguata alle reali possibilità dell'obbligato, la Corte di appello si era rifiutata di ammettere Ctu sulle rendite degli ambulatori dell'TO e sul valore degli immobili e della partecipazione da lui posseduta nella prestigiosa casa di cura "Villa Regina".
Così come formulata, la doglianza non può essere accolta, perché per dimostrare l'errore compiuto dai giudici "a quo", la CH avrebbe dovuto indicare i motivi che avrebbero dovuto convincerli a disporre la consulenza e, cioè, gli elementi capaci di rendere per lo meno verosimile l'esistenza dei (contestati) laboratori ed il notevole valore della partecipazione nella casa di cura e degli immobili, che dovendo figurare nella denuncia dei redditi, sono stati verosimilmente valutati dalla Corte di appello.
In conseguenza dell'accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2003