Sentenza 22 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/2002, n. 7506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7506 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
CAD 07506/ 02 DE POPO ITALIANO IN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto From intern's. SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 9597/99 Cron. 20862 Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. 1535 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 13/03/02 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanna SCHERILLO - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia dal Sig. SE N TENZA per diritti € 5 22 2002 sul ricorso proposto da: IL ER IR IS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MERULANA 141, presso lo studio dell'avvocato €0,77 1.1500 ALVITI MAURIZIO, che la difende, giusta delega in CANCELLERIA atti;
ricorrente
contro
COND. PIAZZALE CLODIO 56 ROMA, VACCARO FULVIO;
- intimati nonchè
contro
ON DO, ON RE;
intimati con integrazione del contraddittorio 2002 398 avverso la sentenza n. 965/98 della Corte d'Appello di -1- ROMA, depositata il 25/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 12, 13 e 16 aprile 1991 EL CI convenne, davanti al Tribunale di Roma, il Condominio dell'edificio di piazzale Clodio n.56 e i condomini IO AC, RN e ES ON per la condanna a rilasciarle un'area, di sua proprietà, occupata illegittimamente per il parcheggio dei veicoli di costoro dei quali chiese anche la condanna al - risarcimento del danno - pur essendo essa gravata, a vantaggio del fabbricato, soltanto da due diritti di servitù, estinti per non uso, relativi "uno al canale di raccolta delle acque e all'annesso muro di protezione e l'altro all'aggetto del terrazzo di copertura del garage condominiale", come ac- certato con sentenza del 3.12. 1972 del Tribunale di Roma, sulla quale si era formato il giudicato. I convenuti, costituitisi in giudizio si opposero all'accoglimento della domanda che fu rigettata dal Giudice adito con sentenza del 16 aprile 1996. аз La soccombente propose impugnazione sostenendo che il Tribunale aveva ritenuto sussistenti le servitù perché si era adeguato alla relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio il quale era incorso nell'errore, posto in risalto dal consulente di parte, di considerare ancora attiva e in funzione "la servitù di passaggio della scolina". Lo stesso Tribunale non aveva poi tenuto presente che anche il consulente d'ufficio aveva dichiarato che "il posto auto del AC risultava delimitato da vecchie e quasi invisibili strisce orizzontali di vernice..." Con sentenza del 25 marzo 1998 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado. La CI ricorre per cassazione con un motivo illustrato con memoria. Il Condominio e il AC non hanno svolto attività difensiva. Non si sono costituiti nemmeno RN e ES ON, parti contumaci del giudizio di merito, nei cui confronti è stata disposta e ritualmente eseguita l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso per cas- sazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso, si censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione, sostenendosi quanto segue: a)- la Corte d'appello non ha considerato le osser- vazioni del consulente tecnico di parte, che aveva con esse posto in evidenza gli errori in cui era incorso il consulente d'ufficio nel ritenere che la servitù di passaggio della "scolina" fosse attiva e funzionante;
b)- la Corte d'appello, avendo rilevato che il consulente tecnico d'ufficio aveva dichia- rato che la nicchia, aperta in corrispondenza del posto macchina di proprietà dei convenuti Bonel- li e AC, secondo quest'ultimo, serviva per il parcheggio della propria autovettura, avrebbe do- vuto ritenere: 1.-l'irrilevanza, ai fini della decisione. dell'attività e funzionalità della scolina, essen' dosi provato che la sua presenza non era di ostacolo all'utilizzazione dell'area della CI, rimasta interclusa;
2.- legittima l'apertura nel muro insistente nella proprietà della CI per consentirle di utilizzare la sua area, così come legittime erano state considerate l'apertura praticata nella parete del garage condominiale e l'uso dell'area dell'intercapedine per il parcheggio dell'autovettura del AC;
3.- ingiustificato il richiamo dell'art.345 cod. proc. civ., ed errato il convincimento secon- do cui era determinante, ai fini della decisione, la statuizione della sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, con la quale si era riconosciuta l'esistenza delle due servitù a carico della proprietà della CI;
c)- la Corte d'appello ha escluso che la CI avesse chiesto la chiusura del- varco aperto nella parete dell'autorimessa e affermato che il Tribunale, se ne avesse ordinato la chiusura, avrebbe deciso ultra petitum, perché non ha considerato e che, in tal modo, oltre ad incor- rere nel vizio di motivazione, aveva violato gli art.42 della Costituzione, per il quale "la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge". e 832 del codice civile, secondo cui "il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo", ed era, quindi, irrilevante che la CI avesse o non domandato la chiusura dell'apertura nel muro;
d)- la Corte, in violazione degli art. 115 e 116 del codice di procedura civile, ha omesso l'esame di documenti decisivi inpar- ticolare, della consulenza tecnica di parte, dai quali era risultato che l'apertura nella parete era stata eseguita per consentire il parcheggio dell'autovettura del AC. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha ritenuto sussistenti le due servitù sull'area appartenente alla ricorrente ("una relativa all'aggetto del garage condominiale e l'altra alle tubazioni di scarico delle acque e alle con- nesse mura di protezione"), avendo il Giudice di primo grado affermato, con statuizione non impu- gnata, che in tale senso aveva deciso il Tribunale di Roma, con sentenza del 3 dicembre 1972, dive- nuta cosa giudicata, e ha negato l'estinzione di tali servitù, non essendosi provato dalla CI che esse non erano state esercitate per un ventennio. Ha escluso, inoltre, l'occupazione, da parte dei con- domini ON e AC,della "porzione di intercapedine insistente sull'area di proprietà della Ci= rillo", sulla base del rilievo del consulente tecnico d'ufficio, secondo cui "l'apertura della nicchia nel muro di confine tra l'intercapedine e lo stabile condominiale, rappresentava soltanto un varco uliliz= zato per il controllo dello stato di corrivazione delle acque, per il controllo delle tubazione del sovra stante W.C., per la maggiore areazione supposta un'imidità saliente a deteriorare gli intonaci del ga- rage". Ed, infine, ha dichiarato che la censura, rivolta contro l'affermazione del Tribunale, secondo cui costituiva fatto illecito l'apertura del varco nella parete divisoria dell'autorimessa condominiale dall'intercapedine della CI, non poteva essere presa in esame, in quanto quest'ultima non aveva chiesto la condanna delle controparti alla chiusura di tale varco con la domanda introduttiva del giu- dizio. Ora questo giudizio, di cui non risulta censurata l'ultima affermazione (assenza nella citazione da= vanti al Tribunale della domanda di condanna alla chiusura del varco), espresso anche sulla base degli accertamenti contenuti nella relazione tecnica d'ufficio (neanche l'interpretazione data dal Giudice d'appello alla consulenza di parte è stata criticata), si risolve in un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, essendo sorretto da una motivazione esauriente, logica e immu- ne da errori di diritto. Né una nuova valutazione dei fatti può essere eseguita da questa Corte, essen- do essa istituzionalmente riservata ai giudici di merito. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Nessun provvedimento deve essere emesso sulle spese di questo giudizio, non essendosi gli intimati costituiti. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso. Roma 13 marzo 2002. Il consigliere estensore Il presidente. (dott. A Vella) (dott. V.Calfapietra) foreve IL ER C1 Valeria Neri 2. MAG 2002 1005129.11 NET 20,6620,66 149.77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 806T 6,00 Si attesta ja registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 30.6. 2012 155,71 Serie 4 al n. 17533 versate € 155,77 apposta in calce alia copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 20/5/2002)