Sentenza 26 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2002, n. 9307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9307 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
Aula B LA CORTE SUPREM09 307 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP ITA INO SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.2302/00 DELL'ANNODott. Paolino Consigliere Dott. Francesco A. MAIORANO Cron.25092 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Cons. Ud. 22/04/02 ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: MI LO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Romagna n.14 presso l'avv. Alberto Buzzi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
: FERROVIE DELLO STATO società di trasporti e servizi per azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, in base ai poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato della società, con procura Notaio Castellini di Roma, 1739 del 23 febbraio 1999, n.56911, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 172, presso l'avv. Massimo Ozzola, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 23 giugno 1998 22 GENNAIO 1999, N. 989, RGAC 2230 del 1995 cron. 2050; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 aprile 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Ozzola;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. ん 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 23 giugno 1998-29 gennaio 1999, il Tribunale di Roma, in riforma della decisione del locale Pretore, rigettava la domanda del lavoratore in epigrafe indicato intesa ottenere il pagamento di compensi per lavoro straordinario festivo prestato nei giorni destinati al riposo settimanale di turno. I giudici di appello, accogliendo l'appello della società Ferrovie dello Stato, osservavano che la prestazione di lavoro effettuata in un giorno feriale destinato al riposo (sesto giorno) in base alle disposizioni di legge e di contratto vigenti all'epoca dei fatti, non possono essere assimilate a quelle rese nel giorno di riposo settimanale di turno (settimo giorno). Inoltre il Tribunale Osservava che il lavoratore non aveva fornito alcuna prova circa il mancato godimento dei giorni destinati al riposo settimanale di turno desunta neppure dalla (che non poteva essere documentazione prodotta). Avverso tale decisione propone ricorso il dipendente della società con tre distinti motivi. Resiste la società Ferrovie dello Stato con controricorso, illustrato da memoria. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (art. 360 n.5 codice di procedura civile) Solo il riposo settimanale di turno, secondo la società resistente, potrebbe considerarsi festivo ai sensi della normativa contrattuale e tale tesi era stata condivisa dal Tribunale, il quale aveva respinto la domanda per non avere i lavoratori fornito la prova se il lavoro straordinario fosse stato effettuato nell'uno o nell'altro tipo di riposo. L'effettivo godimento di due giorni di riposo, oltre ad essere ammessa da entrambe le parti, risultava confermata dalla nota della Direzione Compartimentale delle Ferrovie, a commento della nuova disciplina introdotta dal D.P.R. n. 1372 del 1971. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 1 del D. P. R. n. 1372 del 1971 (art. 360 n.3 codice di procedura civile). I giudici di appello, ad avviso del ricorrente, avrebbero errato nell'interpretare le disposizioni dell'art. 1 del D. P. R. n. 1372 del 1971 che prevedono 4 una distribuzione del lavoro settimanale almeno "di regola" su cinque giornate lavorative con un riposo giornaliero non inferiore alle dodici ore (art. 3) e settimanale (art. 4) di durata non inferiore alle 48 ore (con ciò espressamente riconoscendo il diritto a due giorni interi di riposo). In particolare, i giudici di appello avrebbero errato nel ritenere che per tutto il personale dell'esercizio il riposo settimanale fosse comprensivo anche di quello giornaliero, invocando l'art.4, 1° comma del D. P. R. del 1971 che invece stabilisce letteralmente il contrario e l'art.9 dello stesso Decreto e l'art.9 del D.P.R. n. 374 del 1983, che dettano disposizioni per una specifica categoria di personale cui non appartengono i lavoratori attuali ricorrenti. Con il terzo motivo, omessa,il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 codice nonché violazione e falsadi procedura civile) applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 1362 e seguenti del codice civile, con riferimento all'art.50 del CCNL 1990/92 (art.360 n.3 codice di procedura civile). Il Tribunale ha sottolineato rileva il ricorrente risulterebbe infondata che in ogni caso la domanda 5 almeno per il periodo successivo all'entrata in vigore del CCNL 1990/92, giacché l'art.50 di questo contratto avrebbe introdotto un sesto giorno lavorativo, a zero ore, per cui il sesto giorno continuerebbe a costituire giornata lavorativa, non festiva. Il ricorrente rileva la contraddittorietà di tale argomentazione ponendo in luce che lo stesso contratto espressamente prevede la possibilità di distribuire l'orario di lavoro su cinque oppure su sei giornate di lavoro, secondo l'originaria previsione dell'art.1 del D.P.R. n.1372 del 1971 ancora in vigore. I tre motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro non sono fondati. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere l'inesistenza di una norma legale (e, nel caso di specie, anche di una norma contrattuale) che valga a tramutare il riposo compensativo non goduto in giorno festivo (Cass. 20 gennaio 1999 n.505). Nel caso di specie, i giudici di appello hanno spiegato chiaramente che il ricorrente non ha fornito elementi e indicazioni sufficienti ad individuare le prestazioni che, secondo l'assunto, sarebbero state rese dallo stesso lavoratore in giorni destinati al riposo settimanale di turno. E' da dire di più e cioè che dal ricorso introduttivo 6 non è neppure possibile stabilire se i giorni cui si indicate inriferiscono le prestazioni straordinarie premessa coincidessero con i "riposi settimanali di turno" dovuti alla strutturazione dell'orario di lavoro secondo un turno rotativo, ovvero con i "riposi compensativi" dello svolgimento del turno su cinque giorni lavorativi per ogni settimana (ovvero con i riposi dovuti per il fatto del superamento dell'orario giornaliero di lavoro, in dipendenza della organizzazione del servizio su turni di otto ore per un totale di 40 ore settimanali). I giudici di appello hanno osservato che in base alle disposizioni di legge e di contratto, il riposo settimanale del personale delle Ferrovie non ha affatto la durata di due giorni, ma quella di 48 ore, comprensive del riposo giornaliero e di regola viene concesso al sesto giorno. La costante giurisprudenza di questa Corte, del resto, riconosce di regola come festiva una sola giornata di riposo settimanale di turno, attribuendole la maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva per lavoro straordinario festivo (Cass.2 dicembre 1998 n. 12224). Quanto, invece, al "riposo compensativo", questa Corte, con orientamento costante, esclude che la prestazione 7 lavorativa effettuata in uno di questi giorni, destinato a riposo, debba essere necessariamente retribuita come straordinario festivo (Cass. 28 gennaio 1998 867, n. 505 del 20 gennaio 1999, 10 febbraio 2000 n. 1486, 16 giugno 2000 n.8199). Il Collegio non ha motivo per discostarsi da tale insegnamento. Infatti, il precetto inderogabile degli articoli 36 della Costituzione e 2109 del codice civile impone di considerare festivo un solo giorno nell'arco di una settimana, anche quando l'orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni (Cass. 21 aprile 1986 n. 2798, 15 febbraio 1990 n.1132, 10 febbraio 2000 n.1486, cfr, anche Cass. 16 dicembre 1999 n. 14174 e 9 maggio 2000 n.5842). A loro volta, le disposizioni della legge 13 agosto 1969 n. 591, recante norme per la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (art.2), del D. P.R. 9 novembre 1971 n. 1372 attuativo della medesima legge (artt.4 e 6 testo modificato dalla legge 2 marzo 1974 n.77), nel del D.P.R.16 settembre 1977 n. 1188, che contiene la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del detto personale (art. 2) e del D.P.R. 23 giugno 1983 n. 374, recante la sostituzione del capo II del D.P.R. n. 8 1372 del 1971, esprimono sufficientemente e univocamente l'intento di attribuire ai lavoratori turnisti un solo giorno di "riposo settimanale" e di voler distinguere da esso i giorni di riposo compensativo accordati a recupero delle maggiori prestazioni dagli stessi settimanalmente rese per effetto, da un lato, della concentrazione in cinque giornate lavorative dell'orario di lavoro settimanale (36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera а causa della organizzazione del servizio in turni di otto ore (per un totale di 40 ore la settimana). Nel contesto normativo considerato, questa Corte ha concluso che i giorni di "riposo conseguentemente compensativo" di cui si discute non costituiscono giorni "festivi" né comunque possono intendersi come un tempo di riposo assimilabile al "giorno di riposo settimanale", ma corrispondono a giornate sottratte al lavoro e tuttavia ricomprese nella durata complessiva della prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, in quanto le ore di cui esse si compongono sarebbero di lavoro ordinario, ma diventano di riposo solo perché già lavorate nei giorni precedenti (cfr. Cass. 2 dicembre 1998 n.12224 e 10 febbraio 2000 n.1486, secondo la quale la 9 contrattazione collettiva si limita a recepire sostanzialmente la anzidetta normativa di legge, consentendo alla società datrice di lavoro di regolamentare con proprie determinazioni unilaterali ed in ragione delle necessità del servizio, la formazione degli orari e dei turni di lavoro, con la possibilità di spostare a data diversa da quella programmata il compensativo" spettante ai suoi dipendenti,"riposo ovvero di chiamarli a lavorare nei giorni di riposo compensativo, senza alcun compenso, nel primo caso, e corrispondendo loro, nel secondo caso, il solo compenso previsto per il lavoro straordinario feriale. Con riferimento al caso di specie, i giudici di appello hanno rilevato che non tutte le prestazioni rese nel sesto giorno possono considerarsi rese in un periodo di tempo destinato al riposo settimanali, ma solo quelle che ricadono nel periodo di 48 ore destinato al riposo settimanale, e che i ricorrenti non hanno fornito individuato con precisione tutti gli elementi idonei ad identificare le occasioni nelle quali erano stati chiamati a rendere prestazioni lavorative nel periodo dedicato al riposo settimanale. Tale conclusione non è stata sottoposta a specifica censura da parte dede ricorrente. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la 10 condanna del ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 18,00 oltre альтал ad euro 1.500 (millecinquecento) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vichin, whichm IL CANCELLIERE zauco Depositato in Cancelleria oggi, 26 GIU. 2002 IL CANCELLIERE A M E R со P U гом 3 S 3 5 . 0 1 N 4 80 . T 3 7 R A - S A ' 2 S - L A 1 L I T 1 E , D D A , E S I O E S G L P N L G S E E I O S L B N I I G A A D O L O A A L T T E D T S I E D O R , I P O D M R I T O S I A G D E E R T N E S E 11