Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2001, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE0 11 97 /0 Oggetto Fevidenza sociale;
estruzione del giudizio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 6554/98 - - Cron.2518 Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Rep. Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere - Ud.23/10/00 Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE 664 S ENTENZA dal Sig. per diritti L. 30 sul ricorso proposto da: # 2.9 GEN. 2001 BROCCOLI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE LIRE 1500 P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPHEMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, Rilasciata Reppia legale al sig. CONCETTI 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso per diritti L. rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2000 14 FEB 2001---- IL CANCELLIERE 4381 CARLO, DO GABRIELLA, DI LULLO MICHELE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 256/97 del Tribunale di FORLI', depositata il 29/04/97 R.G.N. 871/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni AL che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona, investito dell'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado che l'aveva condannato a corrispondere alla controparte al minimo della pensione di l'integrazione reversibilità nell'importo, cristallizzato, maturato al 30 settembre 1983, riteneva manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dichiarava l'estinzione del giudizio, ai sensi di tale norma, con compensazione delle spese. Avverso tale sentenza IU RO ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Le censure della ricorrente possono riassumersi come appresso: I) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181 - 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato, quanto ai commi 181 e 182, dell'art. 3 bis del d.l. 28 marzo 1997 n. 79 n. 140, convertito in legge 28 maggio 1997 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 91 e 92 cod. proc. civ., non essendo la previsione legislativa di estinzione di giudizi riferibile a controversie, come quella fra la ricorrente e l'INPS, concernenti non già l'aspetto meramente esecutivo ed il materiale pagamento delle somme dovute in applicazione della sentenza della Costituzionale n. 240 del 1994 bensì loCorte avente diritto alla stesso status cristallizzazione;
violazione e falsa applicazione dell'art.II) 1, commi 18 - 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e del d.l. 28 marzo 1997 n. 79 convertito in legge 28 maggio 1997 n. 140, in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost., stante l'illegittimità, con riguardo ai suindicati principi costituzionali, della normativa prevedente l'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese. i cui due motivi sono 2) Il ricorso congiuntamente non può essere esaminabili accolto. Va premesso - facendo peraltro riferimento solo alla parte finale della vicenda (della c.d. cristallizzazione) originata dall'art. 6, comma settimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato illegittimo l'art. 11 comma costituzionalmente 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate о integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola volta conserva il suo diritto all'integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra о delle altre il pensioni non più integrabili, anziché mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi decreti legge non seguiti da tempestiva conversione (28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n. 396 e 24 settembre 1996 n. 449) e legge 23 dicembre 1996 n. 662 (modificata dal d.l. 28 marzo 1997 n. 79 conv. dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) - intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e 5 a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime, finché è stata pubblicata la legge n. 448 dl 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36, comma quinto, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con Icompensazione delle spese fra le parti. provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Nell'interpretazione di tale norma applicabile, quale ius superveniens, alla - questa Corte (cfr., ex controversia in esame n. 4665, 22plurimis, le sentenza 11 maggio 1999 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla c.d. cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione 6 stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante (in mancanza di non dedotte preclusioni al riguardo nella concreta fattispecie) l'imprenscindibilità dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire all'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998. Come già chiarito dalla Corte con sentenza 19 giugno 1999 n. 6171 e 13 dicembre 1999 n. 13979 (e successiva giurisprudenza conforme), la previsione di estinzione di giudizi pendenti (inapplicabile, giusta la giurisprudenza citata, alle controversie l'esistenza del diritto all c.d.riguardanti cristallizzazione per ragioni come quella connessa alla sussistenza o non delle decadenza ex art. 47 d.p.r. 1970 n. 639 - non attinenti al requisito reddituale) non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali. In particolare, deve ribadirsi che "è manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la 7 questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle alle questioni di cui pensioni (cioè attinenti 1, commi all'art. centottantaduesimo e cettottantunesimo della legge n. 662 del 1996) alla data del 1° gennaio 1999 siano pendenti dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la menomazione dl diritto di azione nel caso in cui la "voluntas legis" non sia quella di opporsi alle pretese oggetto elle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, una soddisfazione ancorchè ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare 8 la soccombenza virtuale" (v. Cass. n. 13979/1999 citata). La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone la dichiarazione d'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese impedisce l'esame di ogni altra censura, che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori le credito. Infatti, soltanto la caducazione dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sostanziali, a causa del nesso disulle norme subordinazione logico - processuale in virtù dl quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. n. 76 dl 1999, con specifico riguardo alla disposizione in esame). Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310 in data 11 - 20 luglio 2000, il ricorso deve essere quindi rigettato.
3. Quanto alle spese, la Corte, premesso che la statuizione di compensazione (delle spese) contenuta nella sentenza impugnata deve intendersi riferita sia al giudizio di appello che a quello mentre questa Corte pretorile, deve disporre la compensazione, ai sensi dell'art. 36, comma quinto, della legge 1998 n. 448, anche delle spese del giudizi di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma il 23 ottobre 2000. II Presidente:Presidente: Atte plecusinНа си чей II Cons. estensore: Teduico Pyrrelli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIAHill Depositata in Cancelleria Oggi, 29 GEN. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S E O I M 8 3 A N O 1 3 D S C E , S . 9 T A O . L R T , L N A ' A O L S 3 B L E I 7 E - P S D D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N O E O E S P A I G M D I A G E E , A O L O D T T R E I A T T S R L I I N L G D E E E S D O R E 10