Sentenza 8 aprile 1998
Massime • 1
Nell'ipotesi di scarico da insediamento produttivo in fogna la mancanza dell'autorizzazione, richiesta dall'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, non integra gli estremi del reato di cui all'art. 21, comma I, legge cit., in quanto tale norma concerne soltanto gli scarichi, oltre che nel suolo e nel sottosuolo, nelle acque indicate nell'art. 1, tenute distinte dalle fognature, alle quali il legislatore, quando ha voluto, ha fatto riferimento espressamente, pure in altri commi dello stesso art. 21 legge cit..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/1998, n. 5014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5014 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Viola SE Presidente dell'8/4/98
1. Dott. Lisciotto Francesco Consigliere SENTENZA
2. " PI AU " N. 835
3. " De ZI BE " REGISTRO GENERALE
4 " Savino Vito " N. 7695/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TT SE nato a [...]ò il 12/7/'53. AVVERSO: la sentenza del Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto sezione distaccata di Milazzo del 27 ottobre '97 che, riguardo al reato di cui all'art. 21 comma I l. 10/5/'76 n. 319 condannava il ricorrente alla pena di lire cinque milioni di ammenda, e nei confronti del coimputato VA GU (nato a [...] il 7/2/'38), dichiarava n.d.p., essendo l'illecito estinto per prescrizione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Vito Savino.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore del ricorrente, avvocato SE Rizzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA:
1) A VA GU e TT SE, nella qualità di sindaci di Paci di Mela, rispettivamente sino al 4/3/'93 e sino al 12/10/'93, veniva ascritto il reato di cui all'Art.21 commi I e III l. 319/76, per aver disposto, consentito non impedito che gli scarichi del mattatoio comunale senza autorizzazione ne' depurzione e trattamento, venissero immessi direttamente nella fognatura comunale, per il recapito al depuratore ASI e quindi al mare.
Il Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto - sezione distaccata di Milazzo con sentenza del 10/10/95 condannava i due imputati alla pena di lire 50 milioni di ammenda ciascuno.
Impugnata dai prevenuti tale sentenza, la terza sezione penale della Corte di Cassazione con decisione del 10/10/96 annullava il provvedimento impugnato limitatamente al reato di cui al III comma dell'art. 21 l. 319/76 (così come novellato dalla legge 172/95) e rinviava per nuovo esame al Pretore di Milazzo in ordine al reato di cui all'art. 21 I comma l. 319/76. Per questo reato il Pretore di Barcellona Pozzo di Gottto - sezione distaccata di Milazzo con sentenza del 27/10/97 condannava TT alla pena di lire cinque milioni di ammenda e dichiarava n.d.p. nei confronti di VA, essendo l'illecito estinto per prescrizione. 2) Avverso la sentenza pretorile del 27/10/97 TT SE ha proposto ricorso per cassazione. Evidenza doglianze di carattere processuale;
deduce l'irrilevanza penale del fatto contestato. 3) Nel caso in esame per la riferita statuizione della Corte di Cassazione del 10/10/96, il fatto da considerare è quello di scarico i pubblica fognatura senza autorizzazione (previsione del comma primo dell'art. 21 l. 319/76). Orbene nell'ipotesi di scarico di insediamento produttivo in fogna, la mancanza dell'autorizzazione (richiesta dall'art. 9 l. 319/76) non integra gli estremi del reato di cui all'Art.21 I comma della legge citata, in quanto tale norma concerne soltanto gli scarichi nelle acque indicate nell'articolo 1 (previste distinte dalle fognature;
quindi queste ultime non possono farsi rientrare normativamente nella nozione di acque, specificamente individuate dal legislatore come superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, dalle quali si differenziano sul piano definitorio e strutturale), nonché gli scarichi sul suolo o nel sottosuolo. Insomma il I comma dell'art. 21 l. 319/76, che è previsione legislativa di reato non fa menzione delle fognature. A queste il legislatore, quando ha voluto, ha fatto riferimento espressamente, pure in altri commi dello stesso Art. 21. Per i principi di cui all'art. 1 C.P. ed all'Art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al cod. civ., l'elencazione del comma I dell'art. 21 l. 319/76, chiara, precisa, univoca, non può essere integrata arbitrariamente attraverso l'interpretazione giurisprudenziale.
D'altronde la determinazione legislativa, già in sè incensurabile, non è neppure illogica, in relazione alla legge 172/95 che ha depenalizzato gran parte dell'intera materia degli scarichi fognari. La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, ai sensi dell'Art.587 CPP. L'effetto della decisione è esteso al coimputato non ricorrente
VA GU.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, estendendo l'effetto della decisione al coimputato non ricorrente VA GU.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1998