Sentenza 28 marzo 2014
Massime • 1
È ammissibile la costituzione di parte civile, ancorché la sottoscrizione del difensore sia apposta esclusivamente in calce alla procura speciale rilasciata dalla persona offesa e non alla dichiarazione di costituzione sottoscritta dal solo interessato, considerato che essa è sufficiente ad integrare il requisito della sottoscrizione del difensore in calce all'atto di costituzione, previsto dall'art. 78, comma primo, lett. e) cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2014, n. 43481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43481 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 28/03/2014
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 923
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 2539/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI AO N. IL 03/03/1956;
avverso la sentenza n. 309/2011 TRIB. SEZ. DIST. di GUBBIO, del 19/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO:
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. SCARDACCIONE Eduardo, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente è presente l'Avvocato Nia Saverio in sostituzione dell'Avv. Sandro PI, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di LL PA propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, in data 19 aprile 2012 che ha confermato la decisione emessa dal Giudice di Pace di Gualdo Tadino del 15 giugno 2011 nei confronti di LL PA, imputata del delitto previsto dall'art. 595 c.p., poiché, in occasione di una riunione politica, in presenza di più persone, aveva offeso la reputazione di UZ AR e PI NC, individuandoli come autori materiali di un volantino anonimo offensivo dell'onore dell'imputata.
2. Il giudice di primo grado aveva dichiarato l'imputata colpevole del reato condannandola alla pena di Euro 700, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento delle spese di costituzione.
3. A sostegno del ricorso per cassazione la difesa di LL PA pone i seguenti motivi:
- preliminarmente il decorso del termine di prescrizione del reato;
- violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa valutazione della memoria difensiva depositata in data 15 giugno 2011;
- violazione di legge e motivazione apparente, riguardo alla ricostruzione del fatto in punto di responsabilità penale, evidenziando che le argomentazioni del Tribunale sono solo apparenti non rinviando alle fonti di prova;
- violazione di legge con riferimento all'art. 595 c.p., essendo pacifica la presenza di altre persone offese;
- vizio di motivazione riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
- violazione di legge in ordine alla mancata sottoscrizione dell'atto di costituzione di parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il reato contestato è stato consumato il 21 febbraio 2006 e, quindi, il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi, con la sospensione di giorni 112, è maturato l'11 dicembre 2013, ovvero successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Orbene i motivi d'impugnazione, per quel che si dirà, non sono inammissibili e, quindi, del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in sede di legittimità.
2. Non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto emerge a carico della LL dalla motivazione delle due sentenze, non risulta evidente la estraneità della ricorrente ai fatti contestati. Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione.
3. I motivi di ricorso debbono essere però valutati ai fini delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p., e meritano considerazione perché pongono l'accento, anche se con alcune inammissibili concessioni al merito della vicenda (in particolare per ciò che attiene al secondo motivo), su inadempienze motivazionali della sentenza impugnata. Appare opportuno ricordare che la Suprema Corte (Cass., sez. 4^, 5 giugno 1992-15 febbraio 1993, n. 1340, CED 193033; S.U. 21 ottobre 1992-22 febbraio 1993, n. 1653, Marino, CED 192465; Cass., Sez. 6^, 7-31 marzo 2003, n. 15125, CED 225635) ha stabilito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito, dopo la pronuncia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 c.p.p., comma 1. Naturalmente il principio vale per gli effetti penali della sentenza, ma non per quelli civili, cosicché qualora, in sede di legittimità, si riscontri, unitamente alla sopravvenuta prescrizione del reato, anche un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata, condannata dal giudice di merito anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, la Corte di Cassazione, oltre ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ai fini penali, in conseguenza della causa estintiva, deve annullarla, quanto alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile, competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., (Cass., Sez. 5^, 5 febbraio-6 marzo 2007, n. 9399, RV 235843;
Sez. 5^, n. 594 del 16/11/2011 - dep. 12/01/2012, Perrone, Rv. 252665).
4. Tanto premesso, va detto che, con il primo motivo, la difesa dell'imputata deduce violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa valutazione della memoria difensiva depositata in data 15 giugno 2011 davanti alla Giudice di Pace. La difesa lamenta la mancata osservanza, da parte del primo giudice, dell'obbligo di pronunziarsi sulle memorie e sulle richieste delle parti. Circostanza sottoposta all'esame anche del giudice di appello e sostanzialmente disattesa, per non avere il Tribunale pronunziato la nullità della sentenza di primo grado proprio in base alla violazione del diritto di difesa.
5. Con il secondo motivo rileva violazione di legge e motivazione apparente, riguardo alla ricostruzione del fatto in punto di responsabilità penale. La difesa della ricorrente sintetizza il contenuto delle dichiarazioni rese- da alcuni testi escussi, i quali avrebbero, sostanzialmente, dichiarato di non aver visto LL PA indicare persone o individuarle nominativamente, censurando le dichiarazioni rese dal teste IA, che la difesa ritiene poco attendibile, avendo inizialmente dichiarato di non ricordare i fatti. Allo stesso modo le dichiarazioni rese dalle persone offese appaiono non lineari, con riferimento alla posizione assunta dalle stesse in occasione della riunione politica svoltasi presso l'hotel Europa di Nocera Umbra. In ogni caso, la motivazione del Tribunale sarebbe solo apparente, non avendo indicato le fonti di prova e non facendo riferimento alle singole testimonianze e alla credibilità delle persone offese.
6. Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 595 c.p., avendo il Tribunale ritenuto sussistente l'ipotesi della diffamazione, nonostante fosse pacifica la presenza delle persone offese, UZ AR e PI NC, alla riunione politica.
7. Sotto il profilo sanzionatolo deduce vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
8. Va preliminarmente esaminato il terzo motivo, risultando evidente il vizio di motivazione riguardo alla mancata riqualificazione della fattispecie in esame, ai sensi dell'art. 594 c.p., come correttamente evidenziato dalla difesa dell'imputata. Come emerge già dalla lettura del capo di imputazione, la condotta offensiva dell'imputata sarebbe stata posta in essere, in occasione della riunione politica, alla presenza delle persone offese, UZ AR e PI NC. Tale rilievo risulta assorbente rispetto alla prima e seconda doglianza, spettando al giudice civile in sede di rinvio verificare se, sulla base delle risultanze processuali, risulti provata la materialità del fatto e cioè la circostanza di avere proferito frasi ingiuriose nei confronti di qualcuno dei presenti in occasione della riunione, in particolare, indicando con le dita le parti offese, oltre a una terza persona, Scassellati Valter.
9. Appaiono irrilevanti le censure relative al profilo sanzionatorio attesa la intervenuta estinzione del reato per prescrizione. 10. Con l'ultimo motivo la difesa lamenta violazione di legge in ordine alla mancata sottoscrizione dell'atto di costituzione di parte civile da parte di UZ AR, avendo il Tribunale ritenuto la tardività della eccezione, in quanto non sollevata prima dell'apertura del dibattimento. Secondo la difesa la tesi è infondata, trattandosi di atto inesistente, non sottoposto ad alcuna preclusione processuale, e non sanabile dalla procura conferita al difensore, poiché apposta su foglio separato.
11. La doglianza è infondata. Con riferimento al vizio di costituzione della parte civile, il Tribunale ha osservato che la mancanza della firma del difensore, relativamente alla costituzione di parte civile del solo UZ AR, ma non anche la mancanza dell'autenticazione della firma, costituisce un vizio sanabile con la mancata eccezione in udienza del difensore dell'imputato, prima dell'apertura del dibattimento. La soluzione adottata dal Tribunale è corretta, attesa l'ammissibilità della costituzione di parte civile, ancorché la sottoscrizione del difensore sia apposta esclusivamente in calce alla procura speciale rilasciata dalla persona offesa e non in calce alla dichiarazione di costituzione sottoscritta dal solo interessato, considerato che essa è sufficiente ad integrare il requisito della sottoscrizione del difensore in calce all'atto di costituzione, previsto dall'art. 78 c.p.p., comma 1, lett. e), (Sez. 5^, n. 645 del 28/09/2006 - dep.
15/01/2007, Yang, Rv. 235759). Al contrario, l'ipotesi di inesistenza prospettata dalla difesa si riferisce alla diversa fattispecie dell'atto di costituzione di parte civile che non rechi la sottoscrizione dell'interessato, ma solo quella del difensore, il quale non sia munito di procura speciale rilasciata nelle forme di legge. (Sez. 3^, n. 8553 del 23/01/2002 - dep. 04/03/2002, Maffeo O, Rv. 221523).
12. Alla luce di quanto precede la sentenza impugnata va annullata anche agli effetti civili, con rinvio al Giudice civile competente che nel riesaminare i punti oggetto delle segnalate lacune motivazionali che provvedere a verificare se risulti provato che la LL abbia proferito frasi ingiuriose nei confronti dei presenti, indicando con la mano, in particolare, le parti offese.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla, altresì, la medesima sentenza agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2014