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Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18868 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA CO, nato a [...] il [...]; RI RC, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 22/05/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli;
parti civili (non ricorrenti): Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ministero della Giustizia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentite le conclusioni del difensore dell'imputato RA, Avv. Giuseppe Della Monica, e dell'imputato RI, Avv. Gemma Gasponi anche in sostituzione dell'Avv. Domenico Vadalà, che hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18868 Anno 2026 Presidente: LL GI Relatore: DA BI Data Udienza: 23/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/05/2025 la Corte di appello di Napoli, decidendo nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza del 05/03/2024 con la quale la Corte di Cassazione aveva annullato quella della Corte di appello di Salerno del 10/01/2023, per quanto qui di interesse: - previa riqualificazione dei fatti di cui al capo 9) nel delitto di cui all'art. 318 cod. pen., ha rideterminato in anni 4 di reclusione per RC RI la pena per tale delitto e per quelli di cui all'art. 319ter cod. pen. a lui ascritti ai capi 1), 2a), 2b), 7) (reati già unificati dal vincolo della continuazione); - ha rideterminato in euro 311.500 per RC RI ed in euro 250.000 per CO RA il profitto dei reati di corruzione loro ascritti per il quale è stata disposta la confisca diretta e per equivalente ex art. 322ter cod. pen. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso dell'imputato RA è affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. Secondo il difensore il Giudice di rinvio non si è uniformato alla sentenza rescindente che gli imponeva, per quanto riguarda il RA, di quantificare il profitto da lui conseguito corrompendo il giudice RI;
quantificazione che, a detta del ricorrente, la Corte territoriale non ha fatto o ha fatto in maniera errata e illogica. In particolare, il Giudice di merito non ha tenuto conto che gli scopi che l'odierno ricorrente si proponeva di conseguire attraverso la corruzione (vale a dire il dissequestro dei suoi beni e l'assoluzione di suo padre NI RA) non erano stati conseguiti;
ed infatti i beni non gli erano stati restituiti in quanto sottoposti ad altri provvedimenti ablatori e la sentenza di condanna a carico del congiunto era stata confermata. 3.2. Con il secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione in relazione al quantum confiscabile in relazione a capo 2b). Il difensore rileva che la sentenza della Corte territoriale sul punto è contraddittoria in quanto ha affermato che l'imputato ha versato complessivamente 250.000 euro per ottenere sia l'assoluzione di NI RA sia una riduzione di pena per MA LI;
tuttavia dagli stessi atti d'indagine (e dalla stessa ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito), emergeva che la somma promessa al giudice RI per tale scopo era di 150.000 euro, di cui 60.000 effettivamente 3 pagati, mentre per il resto l'imputato si era limitato a consegnare al coimputato SA un assegno di 100.000 euro che era stato però emesso solo a garanzia della somma di 150.000 euro promessa al magistrato. A detta del difensore, la Corte territoriale ha in tal modo conteggiato due volte la somma di 100.000 euro portata dall'assegno giungendo così ad una errata quantificazione del profitto confiscabile. 3.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 322ter cod. pen. Il difensore evidenzia che la sentenza rescindente ha affermato che nell'adottare la confisca del profitto del reato il Giudice di rinvio doveva attenersi al cd principio solidaristico, affermando così un principio di diritto superato dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024 (cd sentenza “Massini”). La Corte territoriale, pur avendo preso atto del mutamento della giurisprudenza, ha tuttavia ritenuto di doversi attenere a quanto più volte affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire che nel giudizio di rinvio il giudice di merito è obbligato a conformarsi al principio di diritto posto dalla sentenza di annullamento anche se tale principio è stato superato da un diverso orientamento della stessa Corte (anche a sezioni unite). Rileva tuttavia il difensore che il principio di diritto da ultimo indicato, al quale la Corte di appello ha ritenuto di conformarsi, dovrebbe essere abbandonato anche alla luce delle modifiche normative intervenute ed in particolare a seguito dell'introduzione nel 2017 dell'art. 618bis cod. proc. pen. Il Giudice di rinvio, dunque, secondo il difensore, avrebbe dovuto disattendere il precedente orientamento giurisprudenziale e fare applicazione nel caso in esame dei principi della sentenza “Massini”, procedendo a sequestrare a ciascun concorrente il solo profitto conseguito e, in subordine, in caso di impossibilità di stabilire il quantum conseguito da ciascuno, ripartendo il profitto confiscabile in parti uguali. 4. Nell'interesse dell'imputato RI sono stati articolati due motivi. 4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione dell'importo oggetto di confisca a carico dell'imputato. Secondo il difensore la Corte territoriale ha errato in quanto ha fatto applicazione nella individuazione del quantum confiscabile del cd principio solidaristico, anziché conformarsi al principio di diritto (che nega la solidarietà tra i concorrenti) affermato dalla successiva sentenza delle sezioni unite “Massini”. In subordine, laddove questa Corte non ritenesse di condividere gli argomenti da ultimo esposti, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 25, 27 e 117 della Costituzione anche in relazione ad artt. 7 e 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto, a detta del ricorrente, il principio 4 solidaristico in materia di confisca comporterebbe una lesione sproporzionata del diritto di proprietà ove fosse consentito di confiscare l'intero importo a prescindere dall'utilità concretamente conseguita dal singolo concorrente. 4.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 133, 81 cod. pen., 597 comma 3 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla quantificazione pena per capo 9). Il difensore rileva che i fatti di cui al capo 9), originariamente qualificati come corruzione in atti giudiziari (art. 319ter cod. pen.), sono stati derubricati nel meno grave delitto di cui all'art. 318 cod. pen. (corruzione per l'esercizio della funzione); ciononostante la Corte di appello ha applicato per tale delitto, a titolo di aumento per la continuazione, la pena di mesi 6 di reclusione, vale a dire la stessa pena applicata per la continuazione per i fatti di cui ai capi 1), 2b) e 7) per i quali è rimasta invece ferma la qualificazione come corruzione in atti giudiziari. Tale equiparazione di pena per delitti di diversa gravità risulta, a detta del ricorrente, immotivata e illogica. Si deduce altresì la violazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte di cassazione n. 47127 del 2021 (la quale esige che anche i singoli aumenti per la continuazione siano motivati) nonché di quelli di cui alla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 7558 del 2020, secondo la quale la violazione del principio della reformatio in peius va valutata non solo sul complessivo e finale trattamento sanzionatorio, ma anche sulle singole componenti e sui singoli elementi che lo compongono e lo determinano. 5. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale su istanza dei difensori degli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato RA è in parte fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 1. Infondato è il primo motivo, con il quale si contesta la possibilità di disporre la confisca nei confronti del RA per i reati di corruzione di cui ai capi 2a) e 2b) in quanto l'imputato non avrebbe tratto alcun profitto dalla commissione di tali illeciti. 1.1. Come è noto, l'art. 322ter comma 2 cod. pen. stabilisce che nel caso si proceda per il reato di corruzione attiva (art. 321 cod. pen.) va sempre ordinata nei confronti del corruttore la “confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del 5 denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale”. Il comma 2 dell'art. 322ter cod. pen. è stato interpretato da questa Corte (Sez. 6, n. 9929 del 13/02/2014, Giancone, Rv. 259593 – 01) nel senso che nel delitto di corruzione attiva, il sequestro e la confisca di beni nella disponibilità del corruttore di valore corrispondente al profitto, di cui non sia possibile l'apprensione diretta, presuppongono sempre che il profitto sia stato effettivamente conseguito dal prevenuto, poiché solo a tale condizione è giustificabile una forma di ablazione finalizzata ad impedire che il corruttore possa avvantaggiarsi dei "frutti economici" della sua iniziativa illecita;
si è altresì precisato che la "clausola di salvezza" contenuta nella parte finale dell'art. 322 ter, comma 2, (per cui la confisca per equivalente viene disposta su beni di valore corrispondente al profitto "e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse" al pubblico agente) ha la sola finalità di facilitare la individuazione del "quantum" da assoggettare a confisca per equivalente laddove l'entità del profitto, effettivamente esistente e conseguito dal corruttore, non sia agevolmente determinabile: clausola giustificata da una sorta di presunzione, rispondente alla logica economica di qualsivoglia affare corruttivo, per cui è possibile ragionevolmente ritenere che, ai fini della confisca, il profitto, se sussistente ma non facilmente determinabile, non possa, comunque, essere inferiore al prezzo dato o promesso al corrotto (nello stesso senso Sez. 6, n. 13620 del 03/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287923 – 01, nonché la stessa sentenza di annullamento pag. 21). 1.2. Ciò detto, questo Collegio reputa necessario fare alcune precisazioni in ordine alla nozione di profitto del reato, soprattutto con riferimento ai reati di corruzione. La nozione di profitto del reato deve oramai essere definita anche e soprattutto alla luce della normativa sovranazionale vigente (si veda, tra le altre, la Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea), la quale, peraltro, contempla prevalentemente la (più ampia) nozione di provento del reato. Quest'ultimo viene definito (vedi art. 2 della direttiva citata) come “ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati” che può “consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile”; dovendo poi intendersi per «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene. Il profitto/provento della corruzione, dunque, può consistere anche in un qualunque vantaggio che il corruttore acquisisce per mezzo dell'illecito mercimonio della pubblica funzione, purché tale vantaggio sia “economicamente valutabile”. Il profitto può dunque 6 consistere sia in un bene (materiale o immateriale) sia in una prestazione, ai quali si possa attribuire un valore monetario o patrimoniale. Questa attribuzione di un valore patrimoniale, a sua volta, può essere oggettiva (quando il valore è attribuito dalla legge o dalle regole di mercato) ma anche soggettiva (quando sono le parti del rapporto che decidono che quel bene, quel servizio o quella prestazione, per loro, ha un determinato valore). Tale ultima precisazione assume particolare rilevanza in tema di corruzione in quanto spesso ciò che il corruttore si ripromette di ottenere non è tanto (o soltanto) un determinato atto del pubblico ufficiale (al quale si ricollega per lui un effetto vantaggioso), quanto piuttosto la stessa disponibilità del pubblico ufficiale a mettersi genericamente al servizio degli interessi del privato per intervenire all'occorrenza e/o a spendere il proprio potere di condizionamento, la propria influenza, il proprio prestigio in seno all'ufficio di appartenenza. In tutti questi casi è evidente che l'attività del pubblico ufficiale o la sua generica messa a disposizione costituiscono, di per sé considerati, un vantaggio patrimoniale per il corruttore, il quale, per il solo fatto di poter contare sulla “protezione” del pubblico ufficiale, può permettersi di fare scelte (economiche, imprenditoriali o criminali) che non farebbe se quell'appoggio non ci fosse. Si tratta tuttavia di un vantaggio che è difficile da quantificare in termini economici. Sono quindi proprio quelli da ultimo indicati i casi in cui tipicamente soccorre la citata clausola sussidiaria di cui all'art. 322ter comma 2 cod. pen. In sostanza, nelle situazioni sopra descritte, il valore patrimoniale della prestazione o dell'attività del corrotto è pari quanto meno a ciò che il corruttore si è mostrato disposto a pagare per tale attività o tale prestazione. In altri termini la patrimonialità del vantaggio è data dal prezzo che la parte è disposta a pagare per ottenerlo e nello stesso tempo il prezzo si pone anche come valore minimo in termini monetari del vantaggio stesso. 1.3. Tanto premesso, nel caso in esame, la difesa del ricorrente assume che il RA non avrebbe tratto alcuna utilità dalla corruzione del giudice RI in quanto i risultati finali che intendeva conseguire, vale a dire la restituzione di un suo compendio immobiliare sottoposto a sequestro/confisca e l'assoluzione o la riduzione di pena per persone a lui vicine, per diverse ragioni, non sono stati raggiunti;
conseguentemente, non avendo l'imputato tratto vantaggio dalla corruzione nulla potrebbe essergli confiscato. Tale argomento che non è condivisibile alla luce di quanto sopra esposto. 1.3.1. Quanto al capo 2a) risulta dagli atti (e dalla stessa prospettazione della difesa), che il giudice RI, in cambio del compenso monetario ricevuto dal RA, ha effettivamente adottato il provvedimento di revoca della confisca per sproporzione per il quale era stato corrotto;
senonché i beni non erano materialmente rientrati nella disponibilità del RA, solo perché erano 7 sottoposti anche ad altri provvedimenti ablatori (confisca di prevenzione). Ciò detto, è evidente che, contrariamente a quanto assume la difesa, il RA ha ottenuto il risultato che voleva ottenere con la corruzione, vale a dire il provvedimento di revoca della confisca adottato dal giudice RI;
un provvedimento che, pur non avendo un'utilità immediata in quanto non poteva portare alla restituzione dei beni al RA a causa degli altri vincoli esistenti (circostanza che evidentemente l'imputato non ignorava), aveva però comunque una sua rilevanza e utilità pratica. Ed invero, il provvedimento favorevole del RI costituiva una delle condizioni per riottenere i beni previa eventuale caducazione (con modalità lecite o meno) degli altri provvedimenti ablatori che sugli stessi insistevano. Il RA ha quindi ottenuto un vantaggio dalla corruzione del giudice, sebbene tale vantaggio risulti di difficile quantificazione. Siamo dunque in presenza di una di quelle situazioni in cui essendo certo l'an del profitto ma difficile (se non impossibile) la determinazione del quantum dello stesso, è lecito il ricorso alla citata clausola di sussidiarietà che consente al giudice di quantificare il profitto in misura pari all'insieme delle utilità date o promesse dal corruttore al corrotto. Quanto poi alle utilità date o promesse per la revoca della confisca, la difesa ritiene che potrebbero al più essere confiscati i 10.000 euro che sono indicati quale corrispettivo nel capo d'imputazione. Anche tale assunto non è condivisibile. Ed infatti, anche prescindendo dal fatto che nel capo di imputazione si parla non di 10.000 euro ma di una somma di “almeno” 10.000 euro, si deve considerare che ben diversa è la ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito in sentenza. Ed invero, tanto il G.u.p. di Salerno nella sentenza di primo grado (pag. 75-102) quanto la Corte di appello di Napoli (pag. 7) hanno affermato l'esistenza di una stretta connessione tra gli episodi di cui al capo 2a) e quelli di cui al capo 2b). La confisca per sproporzione del compendio immobiliare della famiglia RA era stata infatti disposta nell'ambito dello stesso procedimento penale (“Itaca Free Boat”) nell'ambito del quale era stata emessa in primo grado la condanna di NI RA (padre di CO) per vari reati. E' in tale contesto che, secondo le ricostruzioni dei giudici di merito, CO RA, con la mediazione dei coimputati SA e NE, promette al giudice RI la somma di 150.000 euro per procurare l'assoluzione del padre nel giudizio di appello (sebbene il magistrato non componesse il collegio giudicante); già in questa prima fase della vicenda si delineava il collegamento tra l'assoluzione del congiunto e la restituzione dei beni confiscati in quanto il RA riteneva che la prima avrebbe comportato automaticamente alla seconda. Solo in un secondo momento, emerge la possibilità, sfruttando la temporanea assenza dei giudici titolari del procedimento 8 durante il periodo feriale, di ottenere da parte del RI, sempre dietro pagamento di una somma di denaro, il provvedimento di revoca della confisca;
provvedimento che, come detto, poi effettivamente interviene il 01/08/2028. Il RA nelle dichiarazioni riportate in sentenza ha tuttavia chiarito che, quando gli è stata ventilata tale ulteriore possibilità, ha accettato ma non ha dato alcuna somma ulteriore rispetto ai 60.000 euro che già aveva dato agli intermediari per corrompere RI quale acconto sulla maggior somma di 150.000 euro promessa (pag. 80 della sentenza del Gup). E' quindi evidente che la secondo la prospettazione del RA la complessiva somma di 150.000 euro era per così dire “omnicoprensiva” e serviva a comprare i favori del giudice e il suo intervento tanto per l'assoluzione del padre nel processo di appello quanto per la revoca del provvedimento ablatorio, non risultando quindi possibile distinguere con precisione quale somma fosse imputabile all'una o all'altra “prestazione” del magistrato. 1.3.2. Per analoghe ragioni, risultano infondate le censure della difesa in ordine alla quantificazione del profitto in relazione al capo 2b). Al riguardo va poi evidenziato che dalla ricostruzione operata dalle sentenze di merito è pacifico che il giudice RI non componeva il collegio giudicante e dunque ciò che il RA stava comprando non era un atto d'ufficio del magistrato (vale a dire la sentenza di assoluzione di NI RA), bensì la disponibilità del magistrato, la sua capacità e attività di influenzare direttamente o indirettamente l'esito del processo anche negli eventuali successivi sviluppi. Il RA, in altri termini, non ha comprato un atto d'ufficio ma una prestazione resa dal magistrato, una attività illecita di cui il corruttore ha comunque fruito, traendone vantaggio;
quanto poi al valore economico che a tale attività si può attribuire, non essendo tale valore quantificabile, non si può che fare riferimento a quello che le parti del rapporto corruttivo le hanno attribuito;
in altri termini il valore economico della prestazione resa dal RI per ottenere l'assoluzione del padre è pari ai 150.000 euro che il RA era disposto a pagare per ottenerla. 2. Risulta invece fondato il secondo motivo di ricorso. Ed invero, come detto, secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, il RA ha promesso complessivamente al RI la somma di 150.000 euro per procurargli l'assoluzione del padre (e come detto la revoca della confisca); di questi 150.000 euro il RA ne ha consegnati 60.000 allo NE con l'incarico di farli avere al RI quale acconto sulla maggior somma concordata (pag. 79 della sentenza del Gup). E' altresì emerso che in un successivo momento il RA emetteva un assegno da 100.000 euro (peraltro non bancabile) intestato al RI (ma a quest'ultimo non consegnato) che il SA avrebbe solo mostrato al magistrato 9 allo scopo di rassicurarlo sulla serietà dell'impegno del RA a versargli la somma di 150.000 euro pattuita. Secondo gli stessi giudici di merito, dunque, i 100.000 euro portati dall'assegno non erano l'oggetto di una ulteriore promessa fatta al magistrato in aggiunta a quella originaria dei 150.000 euro, ma solo una dimostrazione della volontà del RA di far fede all'impegno assunto, tanto è vero che si parla di “funzione di garanzia” riconosciuta da tutti e tre gli imputati al rilascio di detto assegno (pag. 100 della sentenza Gup). Risulta dunque corretto e condivisibile quanto dedotto dalla difesa, vale a dire che i 100.000 euro dell'assegno non costituivano una promessa corruttiva diversa e ulteriore rispetto a quella originaria, in quanto il titolo di credito era solo una garanzia del pagamento dei 150.000 pattuiti. Conseguentemente è errata la conclusione della sentenza impugnata nella parte in cui, nel quantificare le utilità promesse al magistrato (e dunque il profitto del corruttore), somma la promessa iniziale di 150.000 euro all'assegno di 100.000, giungendo così a quantificare il profitto confiscabile al RA in 250.000 (anziché in euro 150.000). La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente a tale punto e dunque alla confisca di euro 100.000. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la complessa questione giuridica posta dalla difesa del ricorrente, risulta nel caso specifico irrilevante ai fini della decisione. Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha affermato che in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U., n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01). Tale pronuncia ha quindi superato il precedente (e opposto) orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in presenza di un illecito plurisoggettivo, nel caso in cui la fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno o la sua esatta quantificazione, la confisca può essere disposta per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, nel rispetto del canone di proporzionalità, l'ablazione non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno (ex plurimis Sez. 6, n. 21072 del 03/04/2024, Carucci, Rv. 286484 – 01; Sez. 6, n. 10612 del 05/12/2023, dep. 2024, Bianco, Rv. 286168 – 01). 10 Nel caso in esame, tuttavia, la controversa questione della applicabilità o meno del cd principio solidaristico, in concreto, non si pone. Ed invero, in relazione ai capi 2a) e 2b) dell'imputazione, emerge chiaramente che la corruzione del giudice RI era funzionale a produrre un profitto, vale a dire un vantaggio economicamente valutabile, per il solo CO RA, che era dunque l'unico beneficiario delle utilità derivanti dal reato. Il RA era del resto nella vicenda specifica l'unico vero corruttore, atteso che gli altri coimputati (SA, NE e altri) agivano quali semplici intermediari dell'accordo corruttivo tra lui e il pubblico ufficiale, facendo da tramite tra il giudice e l'odierno ricorrente. Non si pone dunque nel caso in esame il problema di ripartire il profitto derivante dal reato tra i concorrenti nel reato stesso. Anche il ricorso dell'imputato RI è parzialmente fondato. 4. Fondato è il primo motivo col quale la difesa si duole della quantificazione del prezzo/profitto del reato confiscato al RI per i reati di corruzione passiva di cui ai capi 1, 2a, 2b, 7 e 9 per il quale è stato condannato. 4.1. Anche per quanto riguarda il RI la complessa questione giuridica posta dalla difesa del ricorrente relativa alla applicabilità o meno del cd principio solidaristico non è rilevante in questo processo per ragioni analoghe a quelle esposte esaminando il ricorso del RA. Ed invero, in relazione a tutte le imputazioni di cui sopra il RI risulta essere l'unico pubblico ufficiale corrotto, nonché l'unico soggetto al quale le utilità sono state consegnate dai privati corruttori. Non si pone dunque a ben vedere un problema di concorso nei reati di cui agli artt. 319ter e 318 cod. pen. a lui ascritti;
né si pone un problema di ripartizione del prezzo/profitto in quanto non consta che il magistrato abbia diviso con altri complici il prezzo della corruzione. 4.2. Va tuttavia evidenziato che la sentenza impugnata è ugualmente incorsa in violazione di legge e vizio di motivazione laddove ha quantificato in euro 311.500 la somma confiscabile al RI. Le modalità con le quali si è giunti a tale importo non sono ben chiare. Ed infatti, dalla lettura della sentenza di appello impugnata (pag. 7-8), non solo non è possibile ricostruire l'iter logico seguito dai giudici e i criteri di calcolo adottati, ma in più passaggi si sovrappongono indebitamente le posizioni dei corruttori (SA e RA) a quella del corrotto, senza distinguere ciò che costituisce il profitto confiscabile ai primi e ciò che è invece il prezzo del reato confiscabile al secondo. Sembra dunque che la Corte territoriale abbia applicato una sorta di solidarietà passiva tra corrotto e corruttore che non è prevista dal citato art. 322ter cod. pen. che invece stabilisce chiaramente, come detto, ciò che è confiscabile al primo e ciò che è confiscabile al secondo;
una solidarietà (quella applicata indebitamente 11 dalla sentenza impugnata) che, peraltro, non ha nulla a che vedere neppure con quella di cui parla l'orientamento giurisprudenziale superato dalla sentenza Massini, nell'ambito del quale il principio solidaristico si applica tra i concorrenti nel medesimo reato. È invece pacifico che, pur essendo la corruzione (nella sostanza) un reato a concorso necessario, tuttavia corrotto e corruttore rispondono formalmente di due reati diversi (artt. 318 o 319 l'uno e art. 321 l'altro). Occorre poi considerare che, a quanto è dato comprendere, alla somma di euro 311.000 si sarebbe giunti sommando: 1) i 50.000 euro effettivamente dati da SA a RI nell'episodio di corruzione di cui al capo 9); 2) i 150.000 euro promessi al RI dal RA nell'ambito dei fatti di cui al capo 2), di cui però solo 60.000 sarebbero stati versati al magistrato;
3) i 100.000 euro oggetto del già citato assegno “a garanzia” (mai incassato dal RI) di cui si è detto esaminando il ricorso del RA. Sembra dunque che siano state computate sia le somme e le utilità date sia quelle meramente promesse, facendo così una indebita applicazione al corrotto (cui si applica il solo art. 322ter comma 1) della disposizione di cui all'art. 322ter comma 2 ultima parte che invece è applicabile solo al corruttore. Ciò detto, va rilevato che questa Corte ha chiarito che nel delitto di corruzione, se il prezzo del reato sia stato solo promesso ma non materialmente ricevuto dal pubblico agente, né sia altrimenti materialmente individuale, non è possibile la confisca per equivalente (né il propedeutico sequestro preventivo) di altri beni nella disponibilità del pubblico agente perché l'adozione del provvedimento ablatorio deriverebbe, in tal caso, da un'esegesi dell'art. 322ter cod. pen., irrispettosa del principio di determinatezza della fattispecie penale e darebbe luogo ad una 'sanzione' sproporzionata rispetto alla 'ratio' della disposizione (Sez. 6, n. 9929 del 13/02/2014, [...], Rv. 259592 – 01; Sez. 6, n. 39542 del 22/03/2016, [...], Rv. 268111 – 01); in altri termini la confisca può riguardare il solo denaro e le sole utilità effettivamente percepite dal pubblico ufficiale e non anche quelle meramente promesse. A nulla rileva che invece, nei confronti del corruttore, sia prevista la confisca per equivalente di beni di valore pari alle utilità solo promesse, in quanto in tale ipotesi le utilità promesse non vengono in rilievo in sé ma, come detto, solo come parametro di quantificazione del profitto conseguito dal corruttore. 4.3. La sentenza di appello va dunque annullata limitatamente alla confisca con rinvio al giudice di merito affinché quantifichi in relazione alle singole imputazioni l'importo confiscabile al RI, tenendo conto: 1) che ai sensi dell'art. 322ter comma 1 al pubblico ufficiale corrotto può essere confiscato il solo prezzo del reato (o il solo profitto da lui conseguito) e non anche il vantaggio economico conseguito dal corruttore, non sussistendo tra i due alcuna forma di solidarietà; 2) che il prezzo del reato va quantificato tenendo conto 12 delle sole somme di denaro e utilità effettivamente consegnate al pubblico ufficiale e non anche di quelle meramente promesse. 5. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la quantificazione della pena per il reato di cui al capo 9), è invece infondato. Va ribadito che nella determinazione del trattamento sanzionatorio il giudice gode di una discrezionalità vincolata da criteri legali. Dell'esercizio di tale potere il giudice deve dare conto in motivazione con un onere motivazionale che è tanto maggiore quanto più ci si discosta dai minimi edittali. Questa Corte ha altresì costantemente ribadito che le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (ex plurimis Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, [...], Rv. 245931 – 01). Con specifico riferimento alla questione che viene qui in rilievo questa Corte ha affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01, che ha però precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). Si è altresì precisato che in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, [...], Rv. 288800 – 01; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01, secondo la quale il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.). Ciò detto, nel caso in esame, la Corte di appello ha adeguatamente assolto all'onere motivazionale su di lei incombente in quanto, nel rideterminare la pena per il reato satellite di cui al capo 9), ha specificatamente indicato in mesi 6 la pena da applicare in continuazione, operando una significativa riduzione (rispetto 13 alla pena di un anno in precedenza inflitta) proprio in considerazione della intervenuta derubricazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 318 cod. pen. (in luogo dell'originario art. 319ter cod. pen.). Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non è poi dato ravvisare alcun profilo di illogicità o contraddittorietà nel fatto che la pena per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui al capo 9) è stata quantificata nella stessa misura di quella applicata per i reati di corruzione in atti giudiziari di cui ai capi 1, 2b, e 7. E' infatti evidente (e persino ovvio) che la quantificazione della pena non dipende dal solo titolo astratto del reato per cui si procede, ma dalla gravità concreta del fatto valutata alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Nel caso in esame, già il giudice di primo grado, nel determinare la pena per i reati satelliti, ivi incluso quello di cui al capo 9), aveva applicato per quest'ultimo un aumento per la continuazione di anni 1 e per gli altri reati un aumento di soli mesi 6, nonostante tutti i reati in continuazione fossero stati in quella fase qualificati ai sensi dell'art. 319-ter cod. pen. Si era infatti evidentemente ritenuto (vedi pag. 140 della sentenza Gup) che i fatti di cui al capo 9 presentavano una gravità superiore a quella degli altri episodi di corruzione in quanto avevano comportato, a differenza di questi ultimi, uno stabile asservimento della funzione del pubblico ufficiale per un lasso di tempo considerevole in cambio di una compenso mensile. La decisione della Corte territoriale di ritenere congrua per un reato, astrattamente meno grave per titolo ma più grave in concreto, la stessa pena ritenuta congrua per reati, astrattamente più gravi per titolo ma in concreto meno gravi, non è quindi né contraddittoria né manifestamente illogica, in quanto situazioni diverse sono state sì trattate in maniera uguale ma in presenza di valide e giustificate ragioni. A ciò si aggiunga che l'aumento per la continuazione applicato è stato tutto sommato contenuto, ove si consideri il titolo del reato e la pena minima che sarebbe stata applicabile in caso di cumulo materiale (nel caso in esame pari ad anni tre). È stato infatti applicato un aumento pari ad 1/6 del suddetto minimo edittale. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non è dato poi ravvisare, per quanto detto, alcuna violazione del divieto di reformatio in peius nella rideterminazione della pena per il reato continuato operata dal Giudice di rinvio;
pena che è stata infatti ridotta sia complessivamente (da 4 anni e 4 mesi a 4 anni) sia per quanto riguarda il reato satellite di cui al capo 9) (pena passata, tenendo conto della diminuzione per il rito, da 8 mesi a 4 mesi). 6. Per le ragioni sin qui esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla confisca di euro 100.000 disposta nei confronti 14 dell'imputato RA, dovendo il profitto dei reati a lui confiscabile essere quantificato nella somma di euro 150.000. Il ricorso dell'imputato deve invece per il resto essere rigettato. La sentenza impugnata emessa nei confronti del RI va invece annullata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, la quale, nella quantificazione del prezzo/profitto confiscabile, si atterrà ai principi di diritto sopra indicati. Il ricorso del RI va invece nel resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RA CO limitatamente alla confisca dell'importo di euro centomila/00 e rigetta il ricorso nel resto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI RC limitatamente alla misura della confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli e rigetta il ricorso nel resto. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI DA GI LL
parti civili (non ricorrenti): Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ministero della Giustizia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentite le conclusioni del difensore dell'imputato RA, Avv. Giuseppe Della Monica, e dell'imputato RI, Avv. Gemma Gasponi anche in sostituzione dell'Avv. Domenico Vadalà, che hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18868 Anno 2026 Presidente: LL GI Relatore: DA BI Data Udienza: 23/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/05/2025 la Corte di appello di Napoli, decidendo nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza del 05/03/2024 con la quale la Corte di Cassazione aveva annullato quella della Corte di appello di Salerno del 10/01/2023, per quanto qui di interesse: - previa riqualificazione dei fatti di cui al capo 9) nel delitto di cui all'art. 318 cod. pen., ha rideterminato in anni 4 di reclusione per RC RI la pena per tale delitto e per quelli di cui all'art. 319ter cod. pen. a lui ascritti ai capi 1), 2a), 2b), 7) (reati già unificati dal vincolo della continuazione); - ha rideterminato in euro 311.500 per RC RI ed in euro 250.000 per CO RA il profitto dei reati di corruzione loro ascritti per il quale è stata disposta la confisca diretta e per equivalente ex art. 322ter cod. pen. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso dell'imputato RA è affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. Secondo il difensore il Giudice di rinvio non si è uniformato alla sentenza rescindente che gli imponeva, per quanto riguarda il RA, di quantificare il profitto da lui conseguito corrompendo il giudice RI;
quantificazione che, a detta del ricorrente, la Corte territoriale non ha fatto o ha fatto in maniera errata e illogica. In particolare, il Giudice di merito non ha tenuto conto che gli scopi che l'odierno ricorrente si proponeva di conseguire attraverso la corruzione (vale a dire il dissequestro dei suoi beni e l'assoluzione di suo padre NI RA) non erano stati conseguiti;
ed infatti i beni non gli erano stati restituiti in quanto sottoposti ad altri provvedimenti ablatori e la sentenza di condanna a carico del congiunto era stata confermata. 3.2. Con il secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione in relazione al quantum confiscabile in relazione a capo 2b). Il difensore rileva che la sentenza della Corte territoriale sul punto è contraddittoria in quanto ha affermato che l'imputato ha versato complessivamente 250.000 euro per ottenere sia l'assoluzione di NI RA sia una riduzione di pena per MA LI;
tuttavia dagli stessi atti d'indagine (e dalla stessa ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito), emergeva che la somma promessa al giudice RI per tale scopo era di 150.000 euro, di cui 60.000 effettivamente 3 pagati, mentre per il resto l'imputato si era limitato a consegnare al coimputato SA un assegno di 100.000 euro che era stato però emesso solo a garanzia della somma di 150.000 euro promessa al magistrato. A detta del difensore, la Corte territoriale ha in tal modo conteggiato due volte la somma di 100.000 euro portata dall'assegno giungendo così ad una errata quantificazione del profitto confiscabile. 3.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 322ter cod. pen. Il difensore evidenzia che la sentenza rescindente ha affermato che nell'adottare la confisca del profitto del reato il Giudice di rinvio doveva attenersi al cd principio solidaristico, affermando così un principio di diritto superato dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024 (cd sentenza “Massini”). La Corte territoriale, pur avendo preso atto del mutamento della giurisprudenza, ha tuttavia ritenuto di doversi attenere a quanto più volte affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire che nel giudizio di rinvio il giudice di merito è obbligato a conformarsi al principio di diritto posto dalla sentenza di annullamento anche se tale principio è stato superato da un diverso orientamento della stessa Corte (anche a sezioni unite). Rileva tuttavia il difensore che il principio di diritto da ultimo indicato, al quale la Corte di appello ha ritenuto di conformarsi, dovrebbe essere abbandonato anche alla luce delle modifiche normative intervenute ed in particolare a seguito dell'introduzione nel 2017 dell'art. 618bis cod. proc. pen. Il Giudice di rinvio, dunque, secondo il difensore, avrebbe dovuto disattendere il precedente orientamento giurisprudenziale e fare applicazione nel caso in esame dei principi della sentenza “Massini”, procedendo a sequestrare a ciascun concorrente il solo profitto conseguito e, in subordine, in caso di impossibilità di stabilire il quantum conseguito da ciascuno, ripartendo il profitto confiscabile in parti uguali. 4. Nell'interesse dell'imputato RI sono stati articolati due motivi. 4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione dell'importo oggetto di confisca a carico dell'imputato. Secondo il difensore la Corte territoriale ha errato in quanto ha fatto applicazione nella individuazione del quantum confiscabile del cd principio solidaristico, anziché conformarsi al principio di diritto (che nega la solidarietà tra i concorrenti) affermato dalla successiva sentenza delle sezioni unite “Massini”. In subordine, laddove questa Corte non ritenesse di condividere gli argomenti da ultimo esposti, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 25, 27 e 117 della Costituzione anche in relazione ad artt. 7 e 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto, a detta del ricorrente, il principio 4 solidaristico in materia di confisca comporterebbe una lesione sproporzionata del diritto di proprietà ove fosse consentito di confiscare l'intero importo a prescindere dall'utilità concretamente conseguita dal singolo concorrente. 4.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 133, 81 cod. pen., 597 comma 3 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla quantificazione pena per capo 9). Il difensore rileva che i fatti di cui al capo 9), originariamente qualificati come corruzione in atti giudiziari (art. 319ter cod. pen.), sono stati derubricati nel meno grave delitto di cui all'art. 318 cod. pen. (corruzione per l'esercizio della funzione); ciononostante la Corte di appello ha applicato per tale delitto, a titolo di aumento per la continuazione, la pena di mesi 6 di reclusione, vale a dire la stessa pena applicata per la continuazione per i fatti di cui ai capi 1), 2b) e 7) per i quali è rimasta invece ferma la qualificazione come corruzione in atti giudiziari. Tale equiparazione di pena per delitti di diversa gravità risulta, a detta del ricorrente, immotivata e illogica. Si deduce altresì la violazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte di cassazione n. 47127 del 2021 (la quale esige che anche i singoli aumenti per la continuazione siano motivati) nonché di quelli di cui alla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 7558 del 2020, secondo la quale la violazione del principio della reformatio in peius va valutata non solo sul complessivo e finale trattamento sanzionatorio, ma anche sulle singole componenti e sui singoli elementi che lo compongono e lo determinano. 5. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale su istanza dei difensori degli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato RA è in parte fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 1. Infondato è il primo motivo, con il quale si contesta la possibilità di disporre la confisca nei confronti del RA per i reati di corruzione di cui ai capi 2a) e 2b) in quanto l'imputato non avrebbe tratto alcun profitto dalla commissione di tali illeciti. 1.1. Come è noto, l'art. 322ter comma 2 cod. pen. stabilisce che nel caso si proceda per il reato di corruzione attiva (art. 321 cod. pen.) va sempre ordinata nei confronti del corruttore la “confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del 5 denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale”. Il comma 2 dell'art. 322ter cod. pen. è stato interpretato da questa Corte (Sez. 6, n. 9929 del 13/02/2014, Giancone, Rv. 259593 – 01) nel senso che nel delitto di corruzione attiva, il sequestro e la confisca di beni nella disponibilità del corruttore di valore corrispondente al profitto, di cui non sia possibile l'apprensione diretta, presuppongono sempre che il profitto sia stato effettivamente conseguito dal prevenuto, poiché solo a tale condizione è giustificabile una forma di ablazione finalizzata ad impedire che il corruttore possa avvantaggiarsi dei "frutti economici" della sua iniziativa illecita;
si è altresì precisato che la "clausola di salvezza" contenuta nella parte finale dell'art. 322 ter, comma 2, (per cui la confisca per equivalente viene disposta su beni di valore corrispondente al profitto "e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse" al pubblico agente) ha la sola finalità di facilitare la individuazione del "quantum" da assoggettare a confisca per equivalente laddove l'entità del profitto, effettivamente esistente e conseguito dal corruttore, non sia agevolmente determinabile: clausola giustificata da una sorta di presunzione, rispondente alla logica economica di qualsivoglia affare corruttivo, per cui è possibile ragionevolmente ritenere che, ai fini della confisca, il profitto, se sussistente ma non facilmente determinabile, non possa, comunque, essere inferiore al prezzo dato o promesso al corrotto (nello stesso senso Sez. 6, n. 13620 del 03/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287923 – 01, nonché la stessa sentenza di annullamento pag. 21). 1.2. Ciò detto, questo Collegio reputa necessario fare alcune precisazioni in ordine alla nozione di profitto del reato, soprattutto con riferimento ai reati di corruzione. La nozione di profitto del reato deve oramai essere definita anche e soprattutto alla luce della normativa sovranazionale vigente (si veda, tra le altre, la Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea), la quale, peraltro, contempla prevalentemente la (più ampia) nozione di provento del reato. Quest'ultimo viene definito (vedi art. 2 della direttiva citata) come “ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati” che può “consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile”; dovendo poi intendersi per «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene. Il profitto/provento della corruzione, dunque, può consistere anche in un qualunque vantaggio che il corruttore acquisisce per mezzo dell'illecito mercimonio della pubblica funzione, purché tale vantaggio sia “economicamente valutabile”. Il profitto può dunque 6 consistere sia in un bene (materiale o immateriale) sia in una prestazione, ai quali si possa attribuire un valore monetario o patrimoniale. Questa attribuzione di un valore patrimoniale, a sua volta, può essere oggettiva (quando il valore è attribuito dalla legge o dalle regole di mercato) ma anche soggettiva (quando sono le parti del rapporto che decidono che quel bene, quel servizio o quella prestazione, per loro, ha un determinato valore). Tale ultima precisazione assume particolare rilevanza in tema di corruzione in quanto spesso ciò che il corruttore si ripromette di ottenere non è tanto (o soltanto) un determinato atto del pubblico ufficiale (al quale si ricollega per lui un effetto vantaggioso), quanto piuttosto la stessa disponibilità del pubblico ufficiale a mettersi genericamente al servizio degli interessi del privato per intervenire all'occorrenza e/o a spendere il proprio potere di condizionamento, la propria influenza, il proprio prestigio in seno all'ufficio di appartenenza. In tutti questi casi è evidente che l'attività del pubblico ufficiale o la sua generica messa a disposizione costituiscono, di per sé considerati, un vantaggio patrimoniale per il corruttore, il quale, per il solo fatto di poter contare sulla “protezione” del pubblico ufficiale, può permettersi di fare scelte (economiche, imprenditoriali o criminali) che non farebbe se quell'appoggio non ci fosse. Si tratta tuttavia di un vantaggio che è difficile da quantificare in termini economici. Sono quindi proprio quelli da ultimo indicati i casi in cui tipicamente soccorre la citata clausola sussidiaria di cui all'art. 322ter comma 2 cod. pen. In sostanza, nelle situazioni sopra descritte, il valore patrimoniale della prestazione o dell'attività del corrotto è pari quanto meno a ciò che il corruttore si è mostrato disposto a pagare per tale attività o tale prestazione. In altri termini la patrimonialità del vantaggio è data dal prezzo che la parte è disposta a pagare per ottenerlo e nello stesso tempo il prezzo si pone anche come valore minimo in termini monetari del vantaggio stesso. 1.3. Tanto premesso, nel caso in esame, la difesa del ricorrente assume che il RA non avrebbe tratto alcuna utilità dalla corruzione del giudice RI in quanto i risultati finali che intendeva conseguire, vale a dire la restituzione di un suo compendio immobiliare sottoposto a sequestro/confisca e l'assoluzione o la riduzione di pena per persone a lui vicine, per diverse ragioni, non sono stati raggiunti;
conseguentemente, non avendo l'imputato tratto vantaggio dalla corruzione nulla potrebbe essergli confiscato. Tale argomento che non è condivisibile alla luce di quanto sopra esposto. 1.3.1. Quanto al capo 2a) risulta dagli atti (e dalla stessa prospettazione della difesa), che il giudice RI, in cambio del compenso monetario ricevuto dal RA, ha effettivamente adottato il provvedimento di revoca della confisca per sproporzione per il quale era stato corrotto;
senonché i beni non erano materialmente rientrati nella disponibilità del RA, solo perché erano 7 sottoposti anche ad altri provvedimenti ablatori (confisca di prevenzione). Ciò detto, è evidente che, contrariamente a quanto assume la difesa, il RA ha ottenuto il risultato che voleva ottenere con la corruzione, vale a dire il provvedimento di revoca della confisca adottato dal giudice RI;
un provvedimento che, pur non avendo un'utilità immediata in quanto non poteva portare alla restituzione dei beni al RA a causa degli altri vincoli esistenti (circostanza che evidentemente l'imputato non ignorava), aveva però comunque una sua rilevanza e utilità pratica. Ed invero, il provvedimento favorevole del RI costituiva una delle condizioni per riottenere i beni previa eventuale caducazione (con modalità lecite o meno) degli altri provvedimenti ablatori che sugli stessi insistevano. Il RA ha quindi ottenuto un vantaggio dalla corruzione del giudice, sebbene tale vantaggio risulti di difficile quantificazione. Siamo dunque in presenza di una di quelle situazioni in cui essendo certo l'an del profitto ma difficile (se non impossibile) la determinazione del quantum dello stesso, è lecito il ricorso alla citata clausola di sussidiarietà che consente al giudice di quantificare il profitto in misura pari all'insieme delle utilità date o promesse dal corruttore al corrotto. Quanto poi alle utilità date o promesse per la revoca della confisca, la difesa ritiene che potrebbero al più essere confiscati i 10.000 euro che sono indicati quale corrispettivo nel capo d'imputazione. Anche tale assunto non è condivisibile. Ed infatti, anche prescindendo dal fatto che nel capo di imputazione si parla non di 10.000 euro ma di una somma di “almeno” 10.000 euro, si deve considerare che ben diversa è la ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito in sentenza. Ed invero, tanto il G.u.p. di Salerno nella sentenza di primo grado (pag. 75-102) quanto la Corte di appello di Napoli (pag. 7) hanno affermato l'esistenza di una stretta connessione tra gli episodi di cui al capo 2a) e quelli di cui al capo 2b). La confisca per sproporzione del compendio immobiliare della famiglia RA era stata infatti disposta nell'ambito dello stesso procedimento penale (“Itaca Free Boat”) nell'ambito del quale era stata emessa in primo grado la condanna di NI RA (padre di CO) per vari reati. E' in tale contesto che, secondo le ricostruzioni dei giudici di merito, CO RA, con la mediazione dei coimputati SA e NE, promette al giudice RI la somma di 150.000 euro per procurare l'assoluzione del padre nel giudizio di appello (sebbene il magistrato non componesse il collegio giudicante); già in questa prima fase della vicenda si delineava il collegamento tra l'assoluzione del congiunto e la restituzione dei beni confiscati in quanto il RA riteneva che la prima avrebbe comportato automaticamente alla seconda. Solo in un secondo momento, emerge la possibilità, sfruttando la temporanea assenza dei giudici titolari del procedimento 8 durante il periodo feriale, di ottenere da parte del RI, sempre dietro pagamento di una somma di denaro, il provvedimento di revoca della confisca;
provvedimento che, come detto, poi effettivamente interviene il 01/08/2028. Il RA nelle dichiarazioni riportate in sentenza ha tuttavia chiarito che, quando gli è stata ventilata tale ulteriore possibilità, ha accettato ma non ha dato alcuna somma ulteriore rispetto ai 60.000 euro che già aveva dato agli intermediari per corrompere RI quale acconto sulla maggior somma di 150.000 euro promessa (pag. 80 della sentenza del Gup). E' quindi evidente che la secondo la prospettazione del RA la complessiva somma di 150.000 euro era per così dire “omnicoprensiva” e serviva a comprare i favori del giudice e il suo intervento tanto per l'assoluzione del padre nel processo di appello quanto per la revoca del provvedimento ablatorio, non risultando quindi possibile distinguere con precisione quale somma fosse imputabile all'una o all'altra “prestazione” del magistrato. 1.3.2. Per analoghe ragioni, risultano infondate le censure della difesa in ordine alla quantificazione del profitto in relazione al capo 2b). Al riguardo va poi evidenziato che dalla ricostruzione operata dalle sentenze di merito è pacifico che il giudice RI non componeva il collegio giudicante e dunque ciò che il RA stava comprando non era un atto d'ufficio del magistrato (vale a dire la sentenza di assoluzione di NI RA), bensì la disponibilità del magistrato, la sua capacità e attività di influenzare direttamente o indirettamente l'esito del processo anche negli eventuali successivi sviluppi. Il RA, in altri termini, non ha comprato un atto d'ufficio ma una prestazione resa dal magistrato, una attività illecita di cui il corruttore ha comunque fruito, traendone vantaggio;
quanto poi al valore economico che a tale attività si può attribuire, non essendo tale valore quantificabile, non si può che fare riferimento a quello che le parti del rapporto corruttivo le hanno attribuito;
in altri termini il valore economico della prestazione resa dal RI per ottenere l'assoluzione del padre è pari ai 150.000 euro che il RA era disposto a pagare per ottenerla. 2. Risulta invece fondato il secondo motivo di ricorso. Ed invero, come detto, secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, il RA ha promesso complessivamente al RI la somma di 150.000 euro per procurargli l'assoluzione del padre (e come detto la revoca della confisca); di questi 150.000 euro il RA ne ha consegnati 60.000 allo NE con l'incarico di farli avere al RI quale acconto sulla maggior somma concordata (pag. 79 della sentenza del Gup). E' altresì emerso che in un successivo momento il RA emetteva un assegno da 100.000 euro (peraltro non bancabile) intestato al RI (ma a quest'ultimo non consegnato) che il SA avrebbe solo mostrato al magistrato 9 allo scopo di rassicurarlo sulla serietà dell'impegno del RA a versargli la somma di 150.000 euro pattuita. Secondo gli stessi giudici di merito, dunque, i 100.000 euro portati dall'assegno non erano l'oggetto di una ulteriore promessa fatta al magistrato in aggiunta a quella originaria dei 150.000 euro, ma solo una dimostrazione della volontà del RA di far fede all'impegno assunto, tanto è vero che si parla di “funzione di garanzia” riconosciuta da tutti e tre gli imputati al rilascio di detto assegno (pag. 100 della sentenza Gup). Risulta dunque corretto e condivisibile quanto dedotto dalla difesa, vale a dire che i 100.000 euro dell'assegno non costituivano una promessa corruttiva diversa e ulteriore rispetto a quella originaria, in quanto il titolo di credito era solo una garanzia del pagamento dei 150.000 pattuiti. Conseguentemente è errata la conclusione della sentenza impugnata nella parte in cui, nel quantificare le utilità promesse al magistrato (e dunque il profitto del corruttore), somma la promessa iniziale di 150.000 euro all'assegno di 100.000, giungendo così a quantificare il profitto confiscabile al RA in 250.000 (anziché in euro 150.000). La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente a tale punto e dunque alla confisca di euro 100.000. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la complessa questione giuridica posta dalla difesa del ricorrente, risulta nel caso specifico irrilevante ai fini della decisione. Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha affermato che in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U., n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01). Tale pronuncia ha quindi superato il precedente (e opposto) orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in presenza di un illecito plurisoggettivo, nel caso in cui la fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno o la sua esatta quantificazione, la confisca può essere disposta per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, nel rispetto del canone di proporzionalità, l'ablazione non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno (ex plurimis Sez. 6, n. 21072 del 03/04/2024, Carucci, Rv. 286484 – 01; Sez. 6, n. 10612 del 05/12/2023, dep. 2024, Bianco, Rv. 286168 – 01). 10 Nel caso in esame, tuttavia, la controversa questione della applicabilità o meno del cd principio solidaristico, in concreto, non si pone. Ed invero, in relazione ai capi 2a) e 2b) dell'imputazione, emerge chiaramente che la corruzione del giudice RI era funzionale a produrre un profitto, vale a dire un vantaggio economicamente valutabile, per il solo CO RA, che era dunque l'unico beneficiario delle utilità derivanti dal reato. Il RA era del resto nella vicenda specifica l'unico vero corruttore, atteso che gli altri coimputati (SA, NE e altri) agivano quali semplici intermediari dell'accordo corruttivo tra lui e il pubblico ufficiale, facendo da tramite tra il giudice e l'odierno ricorrente. Non si pone dunque nel caso in esame il problema di ripartire il profitto derivante dal reato tra i concorrenti nel reato stesso. Anche il ricorso dell'imputato RI è parzialmente fondato. 4. Fondato è il primo motivo col quale la difesa si duole della quantificazione del prezzo/profitto del reato confiscato al RI per i reati di corruzione passiva di cui ai capi 1, 2a, 2b, 7 e 9 per il quale è stato condannato. 4.1. Anche per quanto riguarda il RI la complessa questione giuridica posta dalla difesa del ricorrente relativa alla applicabilità o meno del cd principio solidaristico non è rilevante in questo processo per ragioni analoghe a quelle esposte esaminando il ricorso del RA. Ed invero, in relazione a tutte le imputazioni di cui sopra il RI risulta essere l'unico pubblico ufficiale corrotto, nonché l'unico soggetto al quale le utilità sono state consegnate dai privati corruttori. Non si pone dunque a ben vedere un problema di concorso nei reati di cui agli artt. 319ter e 318 cod. pen. a lui ascritti;
né si pone un problema di ripartizione del prezzo/profitto in quanto non consta che il magistrato abbia diviso con altri complici il prezzo della corruzione. 4.2. Va tuttavia evidenziato che la sentenza impugnata è ugualmente incorsa in violazione di legge e vizio di motivazione laddove ha quantificato in euro 311.500 la somma confiscabile al RI. Le modalità con le quali si è giunti a tale importo non sono ben chiare. Ed infatti, dalla lettura della sentenza di appello impugnata (pag. 7-8), non solo non è possibile ricostruire l'iter logico seguito dai giudici e i criteri di calcolo adottati, ma in più passaggi si sovrappongono indebitamente le posizioni dei corruttori (SA e RA) a quella del corrotto, senza distinguere ciò che costituisce il profitto confiscabile ai primi e ciò che è invece il prezzo del reato confiscabile al secondo. Sembra dunque che la Corte territoriale abbia applicato una sorta di solidarietà passiva tra corrotto e corruttore che non è prevista dal citato art. 322ter cod. pen. che invece stabilisce chiaramente, come detto, ciò che è confiscabile al primo e ciò che è confiscabile al secondo;
una solidarietà (quella applicata indebitamente 11 dalla sentenza impugnata) che, peraltro, non ha nulla a che vedere neppure con quella di cui parla l'orientamento giurisprudenziale superato dalla sentenza Massini, nell'ambito del quale il principio solidaristico si applica tra i concorrenti nel medesimo reato. È invece pacifico che, pur essendo la corruzione (nella sostanza) un reato a concorso necessario, tuttavia corrotto e corruttore rispondono formalmente di due reati diversi (artt. 318 o 319 l'uno e art. 321 l'altro). Occorre poi considerare che, a quanto è dato comprendere, alla somma di euro 311.000 si sarebbe giunti sommando: 1) i 50.000 euro effettivamente dati da SA a RI nell'episodio di corruzione di cui al capo 9); 2) i 150.000 euro promessi al RI dal RA nell'ambito dei fatti di cui al capo 2), di cui però solo 60.000 sarebbero stati versati al magistrato;
3) i 100.000 euro oggetto del già citato assegno “a garanzia” (mai incassato dal RI) di cui si è detto esaminando il ricorso del RA. Sembra dunque che siano state computate sia le somme e le utilità date sia quelle meramente promesse, facendo così una indebita applicazione al corrotto (cui si applica il solo art. 322ter comma 1) della disposizione di cui all'art. 322ter comma 2 ultima parte che invece è applicabile solo al corruttore. Ciò detto, va rilevato che questa Corte ha chiarito che nel delitto di corruzione, se il prezzo del reato sia stato solo promesso ma non materialmente ricevuto dal pubblico agente, né sia altrimenti materialmente individuale, non è possibile la confisca per equivalente (né il propedeutico sequestro preventivo) di altri beni nella disponibilità del pubblico agente perché l'adozione del provvedimento ablatorio deriverebbe, in tal caso, da un'esegesi dell'art. 322ter cod. pen., irrispettosa del principio di determinatezza della fattispecie penale e darebbe luogo ad una 'sanzione' sproporzionata rispetto alla 'ratio' della disposizione (Sez. 6, n. 9929 del 13/02/2014, [...], Rv. 259592 – 01; Sez. 6, n. 39542 del 22/03/2016, [...], Rv. 268111 – 01); in altri termini la confisca può riguardare il solo denaro e le sole utilità effettivamente percepite dal pubblico ufficiale e non anche quelle meramente promesse. A nulla rileva che invece, nei confronti del corruttore, sia prevista la confisca per equivalente di beni di valore pari alle utilità solo promesse, in quanto in tale ipotesi le utilità promesse non vengono in rilievo in sé ma, come detto, solo come parametro di quantificazione del profitto conseguito dal corruttore. 4.3. La sentenza di appello va dunque annullata limitatamente alla confisca con rinvio al giudice di merito affinché quantifichi in relazione alle singole imputazioni l'importo confiscabile al RI, tenendo conto: 1) che ai sensi dell'art. 322ter comma 1 al pubblico ufficiale corrotto può essere confiscato il solo prezzo del reato (o il solo profitto da lui conseguito) e non anche il vantaggio economico conseguito dal corruttore, non sussistendo tra i due alcuna forma di solidarietà; 2) che il prezzo del reato va quantificato tenendo conto 12 delle sole somme di denaro e utilità effettivamente consegnate al pubblico ufficiale e non anche di quelle meramente promesse. 5. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la quantificazione della pena per il reato di cui al capo 9), è invece infondato. Va ribadito che nella determinazione del trattamento sanzionatorio il giudice gode di una discrezionalità vincolata da criteri legali. Dell'esercizio di tale potere il giudice deve dare conto in motivazione con un onere motivazionale che è tanto maggiore quanto più ci si discosta dai minimi edittali. Questa Corte ha altresì costantemente ribadito che le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (ex plurimis Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, [...], Rv. 245931 – 01). Con specifico riferimento alla questione che viene qui in rilievo questa Corte ha affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01, che ha però precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). Si è altresì precisato che in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, [...], Rv. 288800 – 01; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01, secondo la quale il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.). Ciò detto, nel caso in esame, la Corte di appello ha adeguatamente assolto all'onere motivazionale su di lei incombente in quanto, nel rideterminare la pena per il reato satellite di cui al capo 9), ha specificatamente indicato in mesi 6 la pena da applicare in continuazione, operando una significativa riduzione (rispetto 13 alla pena di un anno in precedenza inflitta) proprio in considerazione della intervenuta derubricazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 318 cod. pen. (in luogo dell'originario art. 319ter cod. pen.). Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non è poi dato ravvisare alcun profilo di illogicità o contraddittorietà nel fatto che la pena per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui al capo 9) è stata quantificata nella stessa misura di quella applicata per i reati di corruzione in atti giudiziari di cui ai capi 1, 2b, e 7. E' infatti evidente (e persino ovvio) che la quantificazione della pena non dipende dal solo titolo astratto del reato per cui si procede, ma dalla gravità concreta del fatto valutata alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Nel caso in esame, già il giudice di primo grado, nel determinare la pena per i reati satelliti, ivi incluso quello di cui al capo 9), aveva applicato per quest'ultimo un aumento per la continuazione di anni 1 e per gli altri reati un aumento di soli mesi 6, nonostante tutti i reati in continuazione fossero stati in quella fase qualificati ai sensi dell'art. 319-ter cod. pen. Si era infatti evidentemente ritenuto (vedi pag. 140 della sentenza Gup) che i fatti di cui al capo 9 presentavano una gravità superiore a quella degli altri episodi di corruzione in quanto avevano comportato, a differenza di questi ultimi, uno stabile asservimento della funzione del pubblico ufficiale per un lasso di tempo considerevole in cambio di una compenso mensile. La decisione della Corte territoriale di ritenere congrua per un reato, astrattamente meno grave per titolo ma più grave in concreto, la stessa pena ritenuta congrua per reati, astrattamente più gravi per titolo ma in concreto meno gravi, non è quindi né contraddittoria né manifestamente illogica, in quanto situazioni diverse sono state sì trattate in maniera uguale ma in presenza di valide e giustificate ragioni. A ciò si aggiunga che l'aumento per la continuazione applicato è stato tutto sommato contenuto, ove si consideri il titolo del reato e la pena minima che sarebbe stata applicabile in caso di cumulo materiale (nel caso in esame pari ad anni tre). È stato infatti applicato un aumento pari ad 1/6 del suddetto minimo edittale. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non è dato poi ravvisare, per quanto detto, alcuna violazione del divieto di reformatio in peius nella rideterminazione della pena per il reato continuato operata dal Giudice di rinvio;
pena che è stata infatti ridotta sia complessivamente (da 4 anni e 4 mesi a 4 anni) sia per quanto riguarda il reato satellite di cui al capo 9) (pena passata, tenendo conto della diminuzione per il rito, da 8 mesi a 4 mesi). 6. Per le ragioni sin qui esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla confisca di euro 100.000 disposta nei confronti 14 dell'imputato RA, dovendo il profitto dei reati a lui confiscabile essere quantificato nella somma di euro 150.000. Il ricorso dell'imputato deve invece per il resto essere rigettato. La sentenza impugnata emessa nei confronti del RI va invece annullata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, la quale, nella quantificazione del prezzo/profitto confiscabile, si atterrà ai principi di diritto sopra indicati. Il ricorso del RI va invece nel resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RA CO limitatamente alla confisca dell'importo di euro centomila/00 e rigetta il ricorso nel resto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI RC limitatamente alla misura della confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli e rigetta il ricorso nel resto. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI DA GI LL